TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4985/2024 sul ricorso depositato il 21.10.2024 proposto da (difeso dalle avvocate Francesca Accardo e Margherita Accardo) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Ettore Triolo); Controparte_1 viste le note di trattazione scritta ,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'indebito di cui al ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore delle procuratrici della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
Accertare e dichiarare che nulla il ricorrente deve restituire all' in relazione all'indebito CP_1 contestato con missiva del 07/03/2024, per le causali di cui in narrativa;
con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto alla restituzione di quanto trattenuto per il recupero CP_1 del menzionato indebito, ed al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri.
Parte ricorrente deduceva che:
-con missiva del 07/03/2024 (all. 1) l' ha comunicato al ricorrente di aver rideterminato la CP_1 pensione cat. AS della quale è titolare, e di avere accertato di avere indebitamente corrisposto €
9.829.55 a titolo di maggiorazione sociale e maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001 1 (c.d. “aumento al milione”) non dovuti negli anni dal 2021 al 2024, con preavviso di indicazione successiva delle modalità di restituzione;
-che tale rideterminazione sarebbe stata eseguita sulla base di comunicazione redditi 2020 del ricorrente, pervenuta all' a seguito di sollecito;
CP_1
-che il sig. non è tenuto alla comunicazione di alcun dato reddituale all' e che Pt_1 CP_1 pertanto appare evidente che l'indebito si sia determinato per esclusiva negligenza dell' che, pur essendo nella piena disponibilità dei dati reddituali del pensionato, ha CP_1 eseguito le dovute verifiche sui redditi degli anni dal 2021 in poi solo a distanza di tre anni;
-che così stando le cose l'indebito è da considerarsi del tutto irripetibile alla luce della ormai univoca ed inequivocabile giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'indebito assistenziale può essere recuperato dall' solo con riferimento ai ratei erogati successivamente CP_1 al provvedimento che abbia accertato che la prestazione non era dovuta;
ed infatti “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 26036/2019; conformi: n. 28771/2018, n.
31372/2019);
-che, nel caso che occupa, la prima contestazione mossa dall' in merito all'indebita percezione CP_1 della maggiorazione sociale risale al mese di marzo 2024 e, alla luce della sopra segnalata regolamentazione dell'indebito assistenziale, è solo a decorrere dal rateo di aprile 2024 che la prestazione avrebbe potuto essere legittimamente recuperata dall'ente; tutto quanto posto in pagamento in precedenza non può essere oggetto di recupero data l'intempestività della contestazione e la totale mancanza di circostanze idonee ad escludere l'affidamento dell'accipiens;
-che il ricorrente espressamente contesta la quantificazione dell'indebito eseguita dall' in € CP_1
9.829,55, negando che tale somma gli sia stata erogata nel corso degli anni dal 2021 al 2024 a titolo di maggiorazione sociale;
-che il ricorso amministrativo (all. 2) non è stato deciso.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
2 CP_ La causa concerne la contestazione al recupero da parte dell' di somme ritenute dall'Istituto indebitamente percepite dalla parte ricorrente su assegno sociale .
Nella missiva contestata si legge che il recupero viene a riguardare il periodo da gennaio 2021 al CP_ dicembre 2024 in relazione alla situazione reddituale accertata da parte dell'
Parte ricorrente sostiene la tesi della non ripetibilità delle somme per una serie di ragioni:
l'indebito si è determinato per esclusiva negligenza dell' che, pur essendo nella piena CP_1 disponibilità dei dati reddituali del pensionato, ha eseguito le dovute verifiche sui redditi degli anni dal 2021 in poi solo a distanza di tre anni;
l'indebito assistenziale può essere recuperato dall' solo con riferimento ai ratei erogati CP_1 successivamente al provvediento che abbia accertato che la prestazione non era dovuta;
la prima contestazione mossa dall' in merito all'indebita percezione della maggiorazione CP_1 sociale risale al mese di marzo 2024 e, alla luce della sopra segnalata regolamentazione dell'indebito assisten-ziale, è solo a decorrere dal rateo di aprile 2024 che la prestazione avrebbe potuto essere legittimamente recuperata dall'ente; che il ricorrente espressamente contesta la quantificazione dell'indebito eseguita dall' in € CP_1
9.829,55, negando che tale somma gli sia stata erogata nel corso degli anni dal 2021 al 2024 a titolo di maggiorazione sociale. CP_ L' asserisce invece che il superamento dei redditi derivava dai redditi coniugali della moglie e l'azione era stata tempestiva alla luce della legislazione emanata per le campagne di verifica per periodi di imposta 2020 e 2021 .
**** CP_ Orbene ad avviso del decidente in primo luogo le somme erogate sono comprovate dall' con l'estratto dei pagamenti. CP_ In ordine , poi, al dolo della parte ricorrente e alla responsabilità dell' che poteva accedere ai dati , va rilevato che l'indebito assistenziale è caratterizzato dal principio ancora di recente ribadito secondo cui:
Del resto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste CP_1 ormai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all' , sempre però che tali redditi vi siano, non CP_1 potendosi dare rilievo alla mancata comunicazione, ex se, del fatto negativo della inesistenza dei medesimi. La norma di cui sopra è stata magistralmente interpretata da questa Corte in due precedenti del 2020. Cass. n. 16088/2020 (come anche Cass. n. 12608/2020) ha premesso che «nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.18» e che «il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, 3 n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia», di tal chè già da ciò «si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito
CP_1 con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria
CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e
CP_1 conosciuta dall'Amministrazione…..- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all 21.- Infine
CP_1 va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già conosce.
CP_1 CP_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere». La sentenza conclude CP_1 osservando che «in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)». > così
Cass sez lav, Ordinanza n. 17411 del 2025.
4 Orbene nel caso di specie la moglie del ricorrente aveva presentato nel giugno 2021 il modello CP_ CP_ 730( v. doc fasc ) per i redditi anno 2020 per cui poteva l' conoscere i dati accedendo al casellario dell'Assistenza" previsto dall'art 13 del d.l. 78 del 2010 .
Ciò esclude il dolo .
Va poi considerato il principio di diritto: a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento> così Cass. n. 13917/2021.
Ciò posto è evidente che l'indebito non è ripetibile perché in violazione dei sopradetti principi
SPESE Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4985/2024 sul ricorso depositato il 21.10.2024 proposto da (difeso dalle avvocate Francesca Accardo e Margherita Accardo) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Ettore Triolo); Controparte_1 viste le note di trattazione scritta ,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'indebito di cui al ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore delle procuratrici della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
Accertare e dichiarare che nulla il ricorrente deve restituire all' in relazione all'indebito CP_1 contestato con missiva del 07/03/2024, per le causali di cui in narrativa;
con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto alla restituzione di quanto trattenuto per il recupero CP_1 del menzionato indebito, ed al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri.
Parte ricorrente deduceva che:
-con missiva del 07/03/2024 (all. 1) l' ha comunicato al ricorrente di aver rideterminato la CP_1 pensione cat. AS della quale è titolare, e di avere accertato di avere indebitamente corrisposto €
9.829.55 a titolo di maggiorazione sociale e maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001 1 (c.d. “aumento al milione”) non dovuti negli anni dal 2021 al 2024, con preavviso di indicazione successiva delle modalità di restituzione;
-che tale rideterminazione sarebbe stata eseguita sulla base di comunicazione redditi 2020 del ricorrente, pervenuta all' a seguito di sollecito;
CP_1
-che il sig. non è tenuto alla comunicazione di alcun dato reddituale all' e che Pt_1 CP_1 pertanto appare evidente che l'indebito si sia determinato per esclusiva negligenza dell' che, pur essendo nella piena disponibilità dei dati reddituali del pensionato, ha CP_1 eseguito le dovute verifiche sui redditi degli anni dal 2021 in poi solo a distanza di tre anni;
-che così stando le cose l'indebito è da considerarsi del tutto irripetibile alla luce della ormai univoca ed inequivocabile giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'indebito assistenziale può essere recuperato dall' solo con riferimento ai ratei erogati successivamente CP_1 al provvedimento che abbia accertato che la prestazione non era dovuta;
ed infatti “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 26036/2019; conformi: n. 28771/2018, n.
31372/2019);
-che, nel caso che occupa, la prima contestazione mossa dall' in merito all'indebita percezione CP_1 della maggiorazione sociale risale al mese di marzo 2024 e, alla luce della sopra segnalata regolamentazione dell'indebito assistenziale, è solo a decorrere dal rateo di aprile 2024 che la prestazione avrebbe potuto essere legittimamente recuperata dall'ente; tutto quanto posto in pagamento in precedenza non può essere oggetto di recupero data l'intempestività della contestazione e la totale mancanza di circostanze idonee ad escludere l'affidamento dell'accipiens;
-che il ricorrente espressamente contesta la quantificazione dell'indebito eseguita dall' in € CP_1
9.829,55, negando che tale somma gli sia stata erogata nel corso degli anni dal 2021 al 2024 a titolo di maggiorazione sociale;
-che il ricorso amministrativo (all. 2) non è stato deciso.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
2 CP_ La causa concerne la contestazione al recupero da parte dell' di somme ritenute dall'Istituto indebitamente percepite dalla parte ricorrente su assegno sociale .
Nella missiva contestata si legge che il recupero viene a riguardare il periodo da gennaio 2021 al CP_ dicembre 2024 in relazione alla situazione reddituale accertata da parte dell'
Parte ricorrente sostiene la tesi della non ripetibilità delle somme per una serie di ragioni:
l'indebito si è determinato per esclusiva negligenza dell' che, pur essendo nella piena CP_1 disponibilità dei dati reddituali del pensionato, ha eseguito le dovute verifiche sui redditi degli anni dal 2021 in poi solo a distanza di tre anni;
l'indebito assistenziale può essere recuperato dall' solo con riferimento ai ratei erogati CP_1 successivamente al provvediento che abbia accertato che la prestazione non era dovuta;
la prima contestazione mossa dall' in merito all'indebita percezione della maggiorazione CP_1 sociale risale al mese di marzo 2024 e, alla luce della sopra segnalata regolamentazione dell'indebito assisten-ziale, è solo a decorrere dal rateo di aprile 2024 che la prestazione avrebbe potuto essere legittimamente recuperata dall'ente; che il ricorrente espressamente contesta la quantificazione dell'indebito eseguita dall' in € CP_1
9.829,55, negando che tale somma gli sia stata erogata nel corso degli anni dal 2021 al 2024 a titolo di maggiorazione sociale. CP_ L' asserisce invece che il superamento dei redditi derivava dai redditi coniugali della moglie e l'azione era stata tempestiva alla luce della legislazione emanata per le campagne di verifica per periodi di imposta 2020 e 2021 .
**** CP_ Orbene ad avviso del decidente in primo luogo le somme erogate sono comprovate dall' con l'estratto dei pagamenti. CP_ In ordine , poi, al dolo della parte ricorrente e alla responsabilità dell' che poteva accedere ai dati , va rilevato che l'indebito assistenziale è caratterizzato dal principio ancora di recente ribadito secondo cui:
Del resto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste CP_1 ormai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all' , sempre però che tali redditi vi siano, non CP_1 potendosi dare rilievo alla mancata comunicazione, ex se, del fatto negativo della inesistenza dei medesimi. La norma di cui sopra è stata magistralmente interpretata da questa Corte in due precedenti del 2020. Cass. n. 16088/2020 (come anche Cass. n. 12608/2020) ha premesso che «nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.18» e che «il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, 3 n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia», di tal chè già da ciò «si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito
CP_1 con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria
CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e
CP_1 conosciuta dall'Amministrazione…..- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all 21.- Infine
CP_1 va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già conosce.
CP_1 CP_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere». La sentenza conclude CP_1 osservando che «in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)». > così
Cass sez lav, Ordinanza n. 17411 del 2025.
4 Orbene nel caso di specie la moglie del ricorrente aveva presentato nel giugno 2021 il modello CP_ CP_ 730( v. doc fasc ) per i redditi anno 2020 per cui poteva l' conoscere i dati accedendo al casellario dell'Assistenza" previsto dall'art 13 del d.l. 78 del 2010 .
Ciò esclude il dolo .
Va poi considerato il principio di diritto: a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento> così Cass. n. 13917/2021.
Ciò posto è evidente che l'indebito non è ripetibile perché in violazione dei sopradetti principi
SPESE Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5