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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/08/2025, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 56826 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] in data [...]; Parte_1
nata a San AO (Brasile) in [...] Controparte_1
29.12.1967; , nata a [...] Controparte_2
(Brasile) in data 27.10.1980, in nome proprio ed, insieme al sig. Controparte_3 nato il [...], in [...] genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche
[...] in nome e per conto della figlia minore nata a [...] Persona_1
- San AO (Brasile) il 05.11.2013; , Controparte_4 nata a [...] in data [...]; Parte_2 nata a San AO (Brasile) in data [...], in [...] proprio ed, insieme al sig.
[...]
nato il [...], in [...] genitore esercente la responsabilità CP_5 genitoriale, anche in nome e per conto del figlio nato a Persona_2
San AO (Brasile) il 27.01.2016; nato a [...] Controparte_6
AO (Brasile) in data 27.01.1988, in nome proprio ed, insieme alla sig.ra CP_7 ata il 09.08.1987, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, anche
[...] in nome e per conto delle figli minori nata a [...] Persona_3
AO (Brasile) il 24.07.2018, e nato a [...] Controparte_8
(Brasile) il 24.04.2024; , nato a [...] Controparte_9
(Brasile) in data 29.06.1982 in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_10 nata il [...], in [...] genitore esercente la responsabilità genitoriale, anche in nome e per conto della figlia minore nata a [...] Persona_4 (Brasile) il 24.05.2022; , nata a [...]/BH Controparte_11
(Brasile) in data 09.08.1991. Tutti elettivamente domiciliati in Viale della Vittoria I,
Traversa n. 2, Villaricca, presso lo studio dell'Avv.ta CASTELLONE ANTONELLA che li rappresenta e difende.
Ricorrenti
e , in persona Controparte_12 Controparte_13
dei Ministri p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , nato a Persona_5
TE (FR) il 25 agosto 1868, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il e il si sono costituiti in giudizio, Controparte_13 Controparte_12
eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, pertanto, che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o infondata.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta, invero, in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti
2 dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dal certificato di nascita e dal certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto in prossimità dell'udienza fissata, ovvero in data 26 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_12
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già
3 delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021
n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_12 che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 28/08/2025
LA GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
4
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 56826 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] in data [...]; Parte_1
nata a San AO (Brasile) in [...] Controparte_1
29.12.1967; , nata a [...] Controparte_2
(Brasile) in data 27.10.1980, in nome proprio ed, insieme al sig. Controparte_3 nato il [...], in [...] genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche
[...] in nome e per conto della figlia minore nata a [...] Persona_1
- San AO (Brasile) il 05.11.2013; , Controparte_4 nata a [...] in data [...]; Parte_2 nata a San AO (Brasile) in data [...], in [...] proprio ed, insieme al sig.
[...]
nato il [...], in [...] genitore esercente la responsabilità CP_5 genitoriale, anche in nome e per conto del figlio nato a Persona_2
San AO (Brasile) il 27.01.2016; nato a [...] Controparte_6
AO (Brasile) in data 27.01.1988, in nome proprio ed, insieme alla sig.ra CP_7 ata il 09.08.1987, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, anche
[...] in nome e per conto delle figli minori nata a [...] Persona_3
AO (Brasile) il 24.07.2018, e nato a [...] Controparte_8
(Brasile) il 24.04.2024; , nato a [...] Controparte_9
(Brasile) in data 29.06.1982 in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_10 nata il [...], in [...] genitore esercente la responsabilità genitoriale, anche in nome e per conto della figlia minore nata a [...] Persona_4 (Brasile) il 24.05.2022; , nata a [...]/BH Controparte_11
(Brasile) in data 09.08.1991. Tutti elettivamente domiciliati in Viale della Vittoria I,
Traversa n. 2, Villaricca, presso lo studio dell'Avv.ta CASTELLONE ANTONELLA che li rappresenta e difende.
Ricorrenti
e , in persona Controparte_12 Controparte_13
dei Ministri p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , nato a Persona_5
TE (FR) il 25 agosto 1868, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il e il si sono costituiti in giudizio, Controparte_13 Controparte_12
eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, pertanto, che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o infondata.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta, invero, in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti
2 dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dal certificato di nascita e dal certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto in prossimità dell'udienza fissata, ovvero in data 26 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_12
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già
3 delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021
n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_12 che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 28/08/2025
LA GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
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