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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2025, n. 19627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19627 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI ET nato a [...] il [...] RI ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore, l'avvocato MERCURI, che discute i motivi proposti e chiede l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19627 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata del 21.11.2023, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, emessa in data 11.12.2018: - ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di ES AR, nella sua qualità di amministratore di diritto della società STAR SYSTEM s.a.s. & C., fallita il 22.4.2014, quanto al reato di cui al capo C (bancarotta semplice documentale), perché estinto per prescrizione, e, ritenuto assorbito il reato di cui al capo B (violazione degli obblighi previsti dagli artt. 220, 226 e 16 n. 3 della legge fallimentare) in quello di cui al capo A (bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili), ha rideterminato la pena inflitta in anni due di reclusione, con pene accessorie fallimentari di eguale durata;
- ha rideterminato la pena nei confronti di PI AR, amministratore di fatto e socio accomandatario della fallita, in anni tre e giorni quindici di reclusione (pene accessorie di eguale durata), previo assorbimento del reato di cui al capo B in quello di cui al capo A della contestazione e riconoscimento della continuazione criminosa tra i capi di imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i difensori di fiducia, deducendo tre motivi differenti. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, denunciando la contraddittoria valutazione di sussistenza del dolo, derivata dall'erronea contestazione del reato attraverso la fusione tra due condotte - quella omissiva di mancata predisposizone delle scritture contabili dal 2004 e quella commissiva di tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita - che ha determinato un evidente errore di prospettiva da parte dei giudici di merito anche e soprattutto quanto alla tipologia di dolo richiesto per configurare il reato: specifico, quello dell'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall.; generico quello dell'ipotesi di cui alla seconda parte della medesima norma. La difesa evidenzia come la recente giurisprudenza di legittimità abbia unanimemente chiarito che le fattispecie omissive di bancarotta fraudolenta documentale, previste dalla prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., siano da considerare come condotte a dolo specifico (di recare pregiudizio ai creditori) e non possono refluire, attraverso la fusione tra le due condotte normativamente previste, in condotte a dolo generico. Nel caso di specie, dunque, la Corte d'Appello ha errato nel ritenere di poter configurare il reato sulla base di un accertamento del coefficiente soggettivo calibrato sul dolo generico, piuttosto che su quello specifico previsto per le condotte omissive della tenuta delle scritture contabili;
né è in ogni caso stato dedicato alcun passaggio motivazionale implicito o esplicito alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma citata (il dolo di recare pregiudizio ai creditori o di recare agli imputati o ad altri un ingiusto profitto). 2 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ascritta ai ricorrenti in quella prevista dall'art. 217, comma 1, n. 4, I. fall., tenuto conto che, di fatto, la sentenza impugnata fa riferimento, per ritenere provato il reato, allo stato di insolvenza registrato a partire dal 2004 - anno in cui ha inizio l'omessa tenuta dei libri contabili - aggravato dal non aver richiesto il fallimento. La mancanza di verifica del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta delle scritture contabili farebbe sì che la sola fattispecie configurabile sia quella di bancarotta semplice documentale, peraltro già contestata al capo C, dichiarato prescritto. 2.3. La terza censura attiene, infine, al capo C dell'imputazione. La difesa ritiene che si riscontri un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, là dove essa non fa riferimento ad un coefficiente colposo, né tantomeno doloso, per ritenere configurato il reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto causato dall'omessa richiesta di declaratoria di fallimento. La tesi dei ricorrenti è che tale carenza di motivazione determina l'insussistenza del reato di cui all'art. 217, comma primo, n. 4, I. fall. che non può essere collegato alla mera prosecuzione dell'attività sociale in crisi, tanto più che non è stata accertata l'entità esatta del dissesto e che la relazione del curatore non restituisce un andamento negativo della società insorto già a partire dal 2004. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo ed al reato di cui al capo A della contestazione, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. La sentenza d'appello, pur riconoscendo l'equivocità dell'imputazione, costruita facendo riferimento ad entrambe le condotte di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, primo comma, n. 2)1. fall., "fuse" tra loro così da applicare alla prima ipotesi il coefficiente soggettivo previsto per la seconda, ha ritenuto illegittimamente che la bancarotta fraudolenta potesse essere integrata dalla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili dal 2004 al 2014, ancorchè a dolo generico. Secondo l'erronea prospettiva della Corte d'Appello, l'omessa tenuta delle scritture contabili può considerarsi alla stregua di una irregolare tenuta, da intendersi lacunosa in senso diacronico, se rapportata alla sussistenza, invece, dei libri contabili per il periodo di attività degli anni dal 1998 al 2004. In tale prospettiva, l'omessa tenuta è divenuta irregolare tenuta, in guisa da non rendere possibile diacronicamente - tenuto conto dell'intero periodo di attività della società - la ricostruzione del patrimonio, perseguibile a titolo di dolo generico. 3 3. La sentenza impugnata ha deciso disallineandosi rispetto alla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, che da tempo rammenta la distinzione delle due fattispecie previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., indicandone il diverso coefficiente soggettivo, oltre che distinguendone la condotta oggettiva. Seguendo l'opzione condivisa, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (si richiamano, soprattutto, le recenti sentenze Sez. 5, n. 45246 del 7/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 e Sez. 5, n. 6556 del 22/11/2024, dep. 2025, Xiang, n.m.) In particolare: 1) la prima fattispecie è quella costruita dal legislatore a dolo specifico (e per questo definita "specifica") e consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili;
richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. In tale prima ipotesi va ricompresa anche l'omessa tenuta dei libri contabili, sempre che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/4/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Va aggiunto, ad ulteriore chiarimento dell'opzione cui il Collegio aderisce, che l'omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e tale nozione ricomprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco"; 2) la seconda fattispecie di reato a dolo generico (definita anche "generale"), invece, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione "originaria" di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 4 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), che dà luogo ad annotazioni incomplete che incidono sul principio di continuità contabile, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta). Essa si risolve in una fattispecie di falso ideologico materiale (per aggiunta di dati falsi o per omissione di dati veri) applicata alla bancarotta poiché determina comunque la parvenza (evidente nella locuzione normativa utilizzata: "in guisa da") che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e crea quell'inganno che è punito nella "bancarotta a dolo generico o generale". Sotto il profilo soggettivo, per la seconda fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). In conclusione, deve essere affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco". 3.1. I giudici d'appello non si sono adeguati a tali indicazioni ermeneutiche, considerando la fattispecie concreta accertata - vale a dire una bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta "diacronica" delle scritture contabili, nel corso di diversi anni di operatività della società fallita - come una ipotesi di tenuta fraudolenta delle stesse, rientrante nella seconda area di incriminazione contemplata dall'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. Per quanto esposto al paragrafo precedente, si tratta di una valutazione errata, poiché confonde i piani di tipicità delle due diverse disposizioni di reato, contenute nella previsione di legge citata, e ritiene sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da irregolare tenuta delle scritture contabili, a dolo generico, là dove nessuna falsificazione originaria delle stesse scritture è stata accertata, né sotto forma di annotazione di dati falsi né sotto forma di omessa annotazione di dati veri all'interno di uno o più dei libri contabili istituiti. Viceversa, è stata accertata una omessa tenuta di scritture societarie nel corso degli anni dal 2004 al 2014 (non è chiarissima, peraltro, la circostanza fattuale del se sia totale o per blocchi di scritture), che ritrova la sua ragione di incriminazione nella prima delle due fattispecie normative individuate dall'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., che richiede la verifica del dolo specifico (di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori), quale coefficiente soggettivo necessario e qualificante della condotta. 5 Dolo specifico che non è stato oggetto di verifica, neppure implicita, desumibile da altri segmenti motivazionali della sentenza impugnata, sì da ovviare all'errore interpretativo dichiaratamente commesso nella pronuncia d'appello. 3.2. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, al fine di dar modo al giudice di secondo grado, in diversa composizione, di ricomporre il giudizio sulla sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale secondo le linee ermeneutiche indicate dal Collegio in adesione alla giurisprudenza di legittimità dominante. Nel giudizio rescissorio, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza del dolo specifico del reato di omessa tenuta delle scritture contabili, previsto dalla prima parte dell'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., valutando anche la possibile configurabilità dell'ipotesi di bancarotta semplice documentale, prevista dall'art. 217 I. fall., al centro del secondo motivo di ricorso - con cui si chiede la riqualificazione del delitto di cui al capo A - che, pertanto, è assorbito dall'accoglimento della prima ragione difensiva. Infatti, come si è già evidenziato, alla luce della differenza sul piano oggettivo, prima ancora che soggettivo, tra le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dalla disposizione incriminatrice, se nel caso concreto è configurabile una omessa tenuta, nel corso degli anni, di tutte le scritture contabili o di una loro parte, si realizza l'ipotesi di reato costruita nel primo segmento dell'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., necessariamente a dolo specifico, con la conseguenza che, ove tale coefficiente doloso non fosse riscontrato, potrebbe configurarsi il reato di bancarotta semplice documentale previsto dall'art. 217 legge fall. (e non la differente ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico), analogo sotto il profilo materiale e distinguibile soltanto in ragione del coefficiente soggettivo di attribuzione della condotta al suo autore (cfr. le già citate sentenze Sez. 5, n. 25432 del 2012; Sez. 5, n. 11115 del 2015; Sez. 5, n. 18320 del 2020). 4. Il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato. La denuncia di carenza di motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti è priva di fondamento. La Corte d'Appello non ha omesso di rispondere ad un motivo specifico proposto nell'atto di impugnazione della difesa (nei due atti di appello distinti), ma ha dato adeguata spiegazione, sul piano oggettivo, del perché vi siano indicatori della condotta di reato di bancarotta ex art. 217 I. fall. da aggravamento del dissesto per omessa richiesta di fallimento, contestata al capo C dell'imputazione (cfr. pag. 8 della sentenza di secondo grado). I ricorrenti ritengono che la loro colpevolezza per il reato di cui all'art. 217, comma primo, n. 4, I. fall. sia stata collegata al mero dato della prosecuzione dell'attività sociale in crisi, senza neppure accertare l'entità esatta del dissesto o l'andamento negativo della società insorto dal 2004. Ed invece, la sentenza impugnata ha individuato plurimi elementi indicativi della condizione di insolvenza della fallita quanto meno a far data dagli anni 2004/2005, protratta 6 negligentemente dagli amministratori per circa dieci anni, sino a giungere al fallimento, addirittura ritrovando la conferma di tale situazione dalle stesse ammissioni degli atti di appello dei ricorrenti (la parte di interesse è richiamata in corsivo e tra virgolette nella sentenza di secondo grado). Tra gli indicatori enucleati: l'abbandono dei beni aziendali all'interno dei locali di sua sede, a seguito della procedura di sgratto;
la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente essenziali alla prosecuzione dell'attività; la scelta di non presentare più, sin dal 2005, la dichiarazione dei redditi annuale;
l'entità del debito maturato, ammontante complessivamente a circa 349.000 euro (sommando le cifre indicate in sentenza dei crediti chirografari e privilegiati), che la Corte territoriale ritiene ragionevolmente accumulatosi nel corso di un decennio. Si tratta di elementi che logicamente hanno portato i giudici d'appello a ritenere provata la condotta di reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento che - si rammenta - vede oggetto di incriminazione l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, senza che siano richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/4/2017, Andriollo, Rv. 270874; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Viale, Rv. 254986). Ritardo che, nel caso di specie, sicuramente è provato visto che l'esigenza di richiedere il fallimento era emersa oltre dieci anni prima della decozione formalmente pronunciata con sentenza del Tribunale di Foggia del 22.4.2014.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 4 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore, l'avvocato MERCURI, che discute i motivi proposti e chiede l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19627 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata del 21.11.2023, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, emessa in data 11.12.2018: - ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di ES AR, nella sua qualità di amministratore di diritto della società STAR SYSTEM s.a.s. & C., fallita il 22.4.2014, quanto al reato di cui al capo C (bancarotta semplice documentale), perché estinto per prescrizione, e, ritenuto assorbito il reato di cui al capo B (violazione degli obblighi previsti dagli artt. 220, 226 e 16 n. 3 della legge fallimentare) in quello di cui al capo A (bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili), ha rideterminato la pena inflitta in anni due di reclusione, con pene accessorie fallimentari di eguale durata;
- ha rideterminato la pena nei confronti di PI AR, amministratore di fatto e socio accomandatario della fallita, in anni tre e giorni quindici di reclusione (pene accessorie di eguale durata), previo assorbimento del reato di cui al capo B in quello di cui al capo A della contestazione e riconoscimento della continuazione criminosa tra i capi di imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i difensori di fiducia, deducendo tre motivi differenti. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, denunciando la contraddittoria valutazione di sussistenza del dolo, derivata dall'erronea contestazione del reato attraverso la fusione tra due condotte - quella omissiva di mancata predisposizone delle scritture contabili dal 2004 e quella commissiva di tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita - che ha determinato un evidente errore di prospettiva da parte dei giudici di merito anche e soprattutto quanto alla tipologia di dolo richiesto per configurare il reato: specifico, quello dell'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall.; generico quello dell'ipotesi di cui alla seconda parte della medesima norma. La difesa evidenzia come la recente giurisprudenza di legittimità abbia unanimemente chiarito che le fattispecie omissive di bancarotta fraudolenta documentale, previste dalla prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., siano da considerare come condotte a dolo specifico (di recare pregiudizio ai creditori) e non possono refluire, attraverso la fusione tra le due condotte normativamente previste, in condotte a dolo generico. Nel caso di specie, dunque, la Corte d'Appello ha errato nel ritenere di poter configurare il reato sulla base di un accertamento del coefficiente soggettivo calibrato sul dolo generico, piuttosto che su quello specifico previsto per le condotte omissive della tenuta delle scritture contabili;
né è in ogni caso stato dedicato alcun passaggio motivazionale implicito o esplicito alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma citata (il dolo di recare pregiudizio ai creditori o di recare agli imputati o ad altri un ingiusto profitto). 2 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ascritta ai ricorrenti in quella prevista dall'art. 217, comma 1, n. 4, I. fall., tenuto conto che, di fatto, la sentenza impugnata fa riferimento, per ritenere provato il reato, allo stato di insolvenza registrato a partire dal 2004 - anno in cui ha inizio l'omessa tenuta dei libri contabili - aggravato dal non aver richiesto il fallimento. La mancanza di verifica del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta delle scritture contabili farebbe sì che la sola fattispecie configurabile sia quella di bancarotta semplice documentale, peraltro già contestata al capo C, dichiarato prescritto. 2.3. La terza censura attiene, infine, al capo C dell'imputazione. La difesa ritiene che si riscontri un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, là dove essa non fa riferimento ad un coefficiente colposo, né tantomeno doloso, per ritenere configurato il reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto causato dall'omessa richiesta di declaratoria di fallimento. La tesi dei ricorrenti è che tale carenza di motivazione determina l'insussistenza del reato di cui all'art. 217, comma primo, n. 4, I. fall. che non può essere collegato alla mera prosecuzione dell'attività sociale in crisi, tanto più che non è stata accertata l'entità esatta del dissesto e che la relazione del curatore non restituisce un andamento negativo della società insorto già a partire dal 2004. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo ed al reato di cui al capo A della contestazione, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. La sentenza d'appello, pur riconoscendo l'equivocità dell'imputazione, costruita facendo riferimento ad entrambe le condotte di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, primo comma, n. 2)1. fall., "fuse" tra loro così da applicare alla prima ipotesi il coefficiente soggettivo previsto per la seconda, ha ritenuto illegittimamente che la bancarotta fraudolenta potesse essere integrata dalla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili dal 2004 al 2014, ancorchè a dolo generico. Secondo l'erronea prospettiva della Corte d'Appello, l'omessa tenuta delle scritture contabili può considerarsi alla stregua di una irregolare tenuta, da intendersi lacunosa in senso diacronico, se rapportata alla sussistenza, invece, dei libri contabili per il periodo di attività degli anni dal 1998 al 2004. In tale prospettiva, l'omessa tenuta è divenuta irregolare tenuta, in guisa da non rendere possibile diacronicamente - tenuto conto dell'intero periodo di attività della società - la ricostruzione del patrimonio, perseguibile a titolo di dolo generico. 3 3. La sentenza impugnata ha deciso disallineandosi rispetto alla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, che da tempo rammenta la distinzione delle due fattispecie previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., indicandone il diverso coefficiente soggettivo, oltre che distinguendone la condotta oggettiva. Seguendo l'opzione condivisa, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (si richiamano, soprattutto, le recenti sentenze Sez. 5, n. 45246 del 7/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 e Sez. 5, n. 6556 del 22/11/2024, dep. 2025, Xiang, n.m.) In particolare: 1) la prima fattispecie è quella costruita dal legislatore a dolo specifico (e per questo definita "specifica") e consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili;
richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. In tale prima ipotesi va ricompresa anche l'omessa tenuta dei libri contabili, sempre che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/4/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Va aggiunto, ad ulteriore chiarimento dell'opzione cui il Collegio aderisce, che l'omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e tale nozione ricomprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco"; 2) la seconda fattispecie di reato a dolo generico (definita anche "generale"), invece, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione "originaria" di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 4 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), che dà luogo ad annotazioni incomplete che incidono sul principio di continuità contabile, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta). Essa si risolve in una fattispecie di falso ideologico materiale (per aggiunta di dati falsi o per omissione di dati veri) applicata alla bancarotta poiché determina comunque la parvenza (evidente nella locuzione normativa utilizzata: "in guisa da") che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e crea quell'inganno che è punito nella "bancarotta a dolo generico o generale". Sotto il profilo soggettivo, per la seconda fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). In conclusione, deve essere affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco". 3.1. I giudici d'appello non si sono adeguati a tali indicazioni ermeneutiche, considerando la fattispecie concreta accertata - vale a dire una bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta "diacronica" delle scritture contabili, nel corso di diversi anni di operatività della società fallita - come una ipotesi di tenuta fraudolenta delle stesse, rientrante nella seconda area di incriminazione contemplata dall'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. Per quanto esposto al paragrafo precedente, si tratta di una valutazione errata, poiché confonde i piani di tipicità delle due diverse disposizioni di reato, contenute nella previsione di legge citata, e ritiene sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da irregolare tenuta delle scritture contabili, a dolo generico, là dove nessuna falsificazione originaria delle stesse scritture è stata accertata, né sotto forma di annotazione di dati falsi né sotto forma di omessa annotazione di dati veri all'interno di uno o più dei libri contabili istituiti. Viceversa, è stata accertata una omessa tenuta di scritture societarie nel corso degli anni dal 2004 al 2014 (non è chiarissima, peraltro, la circostanza fattuale del se sia totale o per blocchi di scritture), che ritrova la sua ragione di incriminazione nella prima delle due fattispecie normative individuate dall'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., che richiede la verifica del dolo specifico (di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori), quale coefficiente soggettivo necessario e qualificante della condotta. 5 Dolo specifico che non è stato oggetto di verifica, neppure implicita, desumibile da altri segmenti motivazionali della sentenza impugnata, sì da ovviare all'errore interpretativo dichiaratamente commesso nella pronuncia d'appello. 3.2. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, al fine di dar modo al giudice di secondo grado, in diversa composizione, di ricomporre il giudizio sulla sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale secondo le linee ermeneutiche indicate dal Collegio in adesione alla giurisprudenza di legittimità dominante. Nel giudizio rescissorio, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza del dolo specifico del reato di omessa tenuta delle scritture contabili, previsto dalla prima parte dell'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., valutando anche la possibile configurabilità dell'ipotesi di bancarotta semplice documentale, prevista dall'art. 217 I. fall., al centro del secondo motivo di ricorso - con cui si chiede la riqualificazione del delitto di cui al capo A - che, pertanto, è assorbito dall'accoglimento della prima ragione difensiva. Infatti, come si è già evidenziato, alla luce della differenza sul piano oggettivo, prima ancora che soggettivo, tra le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dalla disposizione incriminatrice, se nel caso concreto è configurabile una omessa tenuta, nel corso degli anni, di tutte le scritture contabili o di una loro parte, si realizza l'ipotesi di reato costruita nel primo segmento dell'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., necessariamente a dolo specifico, con la conseguenza che, ove tale coefficiente doloso non fosse riscontrato, potrebbe configurarsi il reato di bancarotta semplice documentale previsto dall'art. 217 legge fall. (e non la differente ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico), analogo sotto il profilo materiale e distinguibile soltanto in ragione del coefficiente soggettivo di attribuzione della condotta al suo autore (cfr. le già citate sentenze Sez. 5, n. 25432 del 2012; Sez. 5, n. 11115 del 2015; Sez. 5, n. 18320 del 2020). 4. Il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato. La denuncia di carenza di motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti è priva di fondamento. La Corte d'Appello non ha omesso di rispondere ad un motivo specifico proposto nell'atto di impugnazione della difesa (nei due atti di appello distinti), ma ha dato adeguata spiegazione, sul piano oggettivo, del perché vi siano indicatori della condotta di reato di bancarotta ex art. 217 I. fall. da aggravamento del dissesto per omessa richiesta di fallimento, contestata al capo C dell'imputazione (cfr. pag. 8 della sentenza di secondo grado). I ricorrenti ritengono che la loro colpevolezza per il reato di cui all'art. 217, comma primo, n. 4, I. fall. sia stata collegata al mero dato della prosecuzione dell'attività sociale in crisi, senza neppure accertare l'entità esatta del dissesto o l'andamento negativo della società insorto dal 2004. Ed invece, la sentenza impugnata ha individuato plurimi elementi indicativi della condizione di insolvenza della fallita quanto meno a far data dagli anni 2004/2005, protratta 6 negligentemente dagli amministratori per circa dieci anni, sino a giungere al fallimento, addirittura ritrovando la conferma di tale situazione dalle stesse ammissioni degli atti di appello dei ricorrenti (la parte di interesse è richiamata in corsivo e tra virgolette nella sentenza di secondo grado). Tra gli indicatori enucleati: l'abbandono dei beni aziendali all'interno dei locali di sua sede, a seguito della procedura di sgratto;
la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente essenziali alla prosecuzione dell'attività; la scelta di non presentare più, sin dal 2005, la dichiarazione dei redditi annuale;
l'entità del debito maturato, ammontante complessivamente a circa 349.000 euro (sommando le cifre indicate in sentenza dei crediti chirografari e privilegiati), che la Corte territoriale ritiene ragionevolmente accumulatosi nel corso di un decennio. Si tratta di elementi che logicamente hanno portato i giudici d'appello a ritenere provata la condotta di reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento che - si rammenta - vede oggetto di incriminazione l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, senza che siano richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/4/2017, Andriollo, Rv. 270874; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Viale, Rv. 254986). Ritardo che, nel caso di specie, sicuramente è provato visto che l'esigenza di richiedere il fallimento era emersa oltre dieci anni prima della decozione formalmente pronunciata con sentenza del Tribunale di Foggia del 22.4.2014.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 4 febbraio 2025.