Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 18/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
San RO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
della nota del 19 giugno 2025, prot. n. 9823, recante l’ingiunzione di pagamento per occupazione abusiva di suolo e sottosuolo pubblico in titolarità comunale, nonché della delibera della Giunta comunale di Positano n. 47 del 24 marzo 2025, recante l’indirizzo di autorizzare l’occupazione del medesimo suolo e sottosuolo pubblico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Positano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. ND Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la San RO s.p.a. (in appresso, S. P.), in veste di titolare dell’omonima struttura alberghiera (“Hotel San RO”), impugnava: -- col ricorso in epigrafe: --- la nota del 19 giugno 2025, prot. n. 9823, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano aveva ingiunto il pagamento di € 81.542,03, di cui € 46.220,59 a titolo di indennità, € 4.507,71 a titolo di interessi e € 30.813,73 a titolo di sanzione, in ragione dell’occupazione abusiva (per insussistenza del titolo concessorio e per omesso pagamento dei canoni dovuti), nei periodi 13 giugno 2014 – 13 giugno 2024 e 1° gennaio 2018 – 13 giugno 2024, di porzioni di suolo e sottosuolo pubblico in titolarità comunale, ubicato in Positano, via Laurito, n. 2; --- la nota dell’8 maggio 2025, prot. n. 7586, con la quale il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Servizio Tributi del Comune di Positano aveva determinato il canone concessorio, l’indennità e gli interessi dovuti in relazione all’occupazione abusiva del suindicato sottosuolo pubblico; --- la delibera della Giunta comunale (DGC) di Positano n. 47 del 24 marzo 2025; -- con successivi motivi aggiunti, la delibera n. 47 del 24 marzo 2025, con la quale la Giunta comunale di Positano aveva impartito l’indirizzo di autorizzare l’occupazione del suolo e sottosuolo pubblico anzidetto, ai sensi dell’art. 17.f (“Occupazioni di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile”) del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (in appresso, Regolamento OS) approvato con delibera del Consiglio comunale (DCC) n. 5 del 29 aprile 2021, nonché modificato ed integrato con DCC n. 35 del 30 dicembre 2021;
- in particolare, lamentava: a) col ricorso introduttivo, che: aa) a dispetto di quanto dall’amministrazione comunale ritenuto erroneamente, in difetto del presupposto e di istruttoria, il cespite immobiliare controverso si sarebbe trovato in proprietà della proponente, come testimoniato dalla relativa intestazione catastale e dal pagamento dei relativi tributi a carico di quest’ultima, alla quale sarebbe, comunque, pervenuto per effetto della sdemanializzazione di fatto e della maturata usucapione; ab) in violazione degli artt. 1, comma 2 bis, e 2, comma 1, della l. n. 241/1990, l’ente locale avrebbe irrogato la misura indennitario-sanzionatoria pecuniaria senza essersi prima definitivamente pronunciato sull’istanza dell’11 giugno 2020, prot. n. 7190, volta alla regolarizzazione della titolarità del cespite immobiliare de quo; ac) in violazione degli artt. 22 e 28 del Regolamento OS, l’irrogazione della misura sanzionatoria pecuniaria non sarebbe stata preceduta dal prodromico verbale di contestazione; ad) in violazione dell’art. 21, comma 5, del medesimo Regolamento OS, la misura indennitario-sanzionatoria pecuniaria sarebbe stata retroattivamente applicata per 10, anziché 5 anni antecedenti all’accertamento dell’infrazione; ae) per di più, erroneamente e in difetto di istruttoria, sarebbe stata riferita ad una superficie pari a mq 93, anziché alla reale superficie di mq 69; af) ingiustificata sarebbe la richiesta di documentazione attestante la regolarità urbanistica della struttura alberghiera; b) con i motivi aggiunti, che, sempre a dispetto di quanto dall’amministrazione comunale ritenuto erroneamente, in difetto del presupposto e di istruttoria, l’occupazione del suolo e sottosuolo de quo da parte della S. P. non sarebbe abusiva, insistendo, da un lato, su un sottosuolo da quest’ultima realizzato giusta concessione edilizia n. 407/1975 e su un tratto di strada pedonale sdemanializzato con DCC n. 72/1978 ed essendo stata autorizzata, d’altro lato, dal Comune di Positano, giusta concessione edilizia n. 407/1975 e DCC n. 72/1978, quanto alla porzione sottostante alla rampa carrabile realizzata dalla ricorrente su un’area ab origine in sua proprietà, in sede di permuta tra quest’ultima ed il predetto tratto di strada pedonale;
- costituitosi l’intimato Comune di Positano, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, la tardività e inammissibilità dei motivi aggiunti, nonché l’inammissibilità (per intervenuta acquiescenza) e l’infondatezza dell’intero gravame;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 13 gennaio 2026 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in rito, quanto al ricorso introduttivo, che:
- per giurisprudenza consolidata, sussiste la giurisdizione ordinaria in tutti i casi nei quali le pretese dell'amministrazione riguardino somme dovute per l'occupazione sine titulo di beni demaniali (cfr. Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2001, n. 14543);
- in tale prospettiva, si è affermato che la controversia avente per oggetto la contestazione dell'indennizzo asseritamente dovuto a titolo di occupazione abusiva di area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa i rispettivi diritti soggettivi delle parti nell'ambito di un rapporto paritetico (cfr. Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2017, n. 11988; TAR Lazio, Roma, sez. II, 30 maggio 2016, n. 6245, 6246, 6247, 6248; 7 marzo 2018, n. 2600; TAR Marche, Ancona, 23 gennaio 2017 n. 55): sono, infatti, da intendersi riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie relative alle pretese patrimoniali connesse alle concessioni di beni demaniali (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (cfr. Cass. Civ., sez. un., 5 marzo 2008, n. 5912; Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2948; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 8 ottobre 2013, n. 623; TAR Veneto, Venezia, sez. I, 16 ottobre 2018, n. 955; TAR Liguria, Genova, sez. I, 17 maggio 2019, n. 460; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 29 luglio 2022, n. 623);
- per giurisprudenza altrettanto consolidata, la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (OS) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 7 gennaio 2016, n. 61; 30 maggio 2016, n. 11134; 31 dicembre 2018, n. 33688; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6640; 21 maggio 2019, n. 3259-3561 TSR Lazio, Roma, sez. II, 2 novembre 2016, n. 10775; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 23 aprile 2020, n. 494);
- in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (OS) (sent. n. 28161/2008; n. 7190/2011), «poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (ord. n. 21950/2015; cfr. anche sent. n. 23859/2012; n. 27887/2021; n. 34495/2024);
- con riferimento alle questioni concernenti i canoni concessori (OS), hanno, altresì, statuito che, allorquando la controversia involge la verifica dell'azione autoritativa dell’amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta all’orbita di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre allorquando abbia per oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative, e cioè abbia contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo alcun potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali, è da intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. sent. n. 21545 del 18 settembre 2017, n. 21545; n.16459 del 30 luglio 2020; n. 23591 del 27 ottobre 2020; n. 35330 del 31 dicembre 2024);
- in linea con tale orientamento, la giurisprudenza riconosce, in relazione al OS, la giurisdizione amministrativa in ordine ai provvedimenti generali, aventi carattere discrezionale, relativi alla conformazione e determinazione del canone, in quanto implicanti anche una valutazione comparativa degli interessi generali (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2017, n. 21545 cit.; Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857);
- nel caso in esame, viene impugnato una determinazione che, in relazione al petitum (incentrato sull’accertamento della non spettanza delle somme richieste in pagamento a titolo indennitario-sanzionatorio in ragione della contestata occupazione abusiva di suolo pubblico) e alla causa petendi (volta a negare l’an del presupposto indennitario-sanzionatorio, ossia a far valere la natura privata, anziché pubblica del suolo occupato), rileva a guisa atto impositivo individuale, privo, in sé, di discrezionalità e che, ricollegandosi al preannunciato rilascio del titolo concessorio all’indomani dell’intimato pagamento, denota un agere puramente applicativo e consequenziale, ove l'apprezzamento dell'amministrazione investe unicamente l’assoggettamento o meno della S. P. al OS in funzione della corrispondente disciplina regolamentare (art. 21 del Regolamento OS), per come ritenuta operante nella fattispecie, nonché in funzione del mero accertamento del relativo presupposto applicativo, di ordine oggettivo-fattuale, ossia della natura pubblica dell’area occupata;
- in altri termini, la domanda proposta dalla S. P. attiene al diritto o meno del Comune di Positano di assoggettare a regime OS (ivi compresi i profili indennitario-sanzionatori) l'occupazione e percepire il canone dovuto – e, quindi, anche le sanzioni comminate per il caso di abusività dell’occupazione medesima – in ragione dello statuto proprietario dell’area, non contestandosi l'esercizio del potere discrezionale di conformazione del canone, né, tanto meno, quello di governo mediante atti di natura generale dello stesso OS (del relativo Regolamento essendo, anzi, denunciata la violazione), né, infine, altri profili regolatori o conformativi del rapporto concessorio: la determinazione comunale impugnata e le relative censure ineriscono, infatti, precipuamente, sul piano sia sostanziale sia formale alla valutazione dell'assoggettamento o meno dell'area al regime OS, a fronte della corrispondente normativa (vincolata) in vigore (cfr., in tal senso, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella dedotta nel presente giudizio, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4660);
- ad avvalorare la tesi dianzi accreditata milita la circostanza che il Comune di Positano si è limitato a irrogare nei confronti della S. P. la misura indennitario-sanzionatoria ex art. 21, comma 5, del Regolamento OS, senza ingiungere anche il rilascio e/o il ripristino dei luoghi;
- in tale prospettiva, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 3517 del 28 maggio 2019, ha osservato – per poi addivenire, tuttavia, ad opposte conclusioni nel senso della propria giurisdizione, incentrato sul rilievo della natura degli ivi impugnati verbali di contestazione (ontologicamente diversi dalla qui gravata nota del 19 giugno 2025, prot. n. 9823), ‘aperta’ sia all’irrogazione della sanzione pecuniaria sia all’adozione della misura restitutorio-ripristinatoria – che: «… l'accertamento del carattere abusivo dell'occupazione legittima ex se (le quante volte si accompagni, come nella specie, dalla constatazione di avvenuta immutazione de facto dello stato dei luoghi) la prospettica attivazione (a fronte della quale il relativo "verbale" e la incorporata "contestazione" assurgono al ruolo di atti propriamente presupposti) vuoi delle sanzioni pecuniarie, vuoi delle sanzioni ripristinatorie (vincolate le prime, discrezionali le seconde). La (potenziale) concorrenza delle due misure (che obbediscono a finalità distinte, l'una essendo finalizzata alla punizione di una condotta contra legem, l'altra operando in funzione di tutela e salvaguardia degli interessi pubblici correlati alla natura dei beni: ciò che concorre a spiegarne, per ricevuto intendimento, la distinta connotazione vincolata e discrezionale) pone tradizionali problemi di riparto della giurisdizione, in ordine ai quali può tenersi per sufficientemente concorde (in termini generali e di là dall'indugio sulle multiformi discipline di settore, talora prefigurative di ipotesi di giurisdizione esclusiva, nella specie non rilevanti): a) la rimessione al giudice ordinario delle sanzioni pecuniarie a carattere punitivo o afflittivo (cfr. Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22426, che argomenta, per un verso, dalla soggezione al regime formale di cui alla l. n. 689/1981 e, per altro verso, dalla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica del soggetto che criticamente assuma la sottoposizione al potere sanzionatorio in casi e modi difformi dal vincolante paradigma legale); b) la spettanza al giudice amministrativo delle sanzioni (rectius, misure) ripristinatorie e/o restitutorie (a fronte delle quali la rimarcata discrezionalità concorre, invero, ad atteggiare la posizione soggettiva del soggetto inciso in termini di interesse legittimo oppositivo e non di diritto soggettivo): cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786. Maggiori problemi pone, all'evidenza, l'ipotesi di cumulo delle sanzioni, pure prefigurato dalla vicenda in esame: per la quale si impone la distinzione tra: a) cumulo alternativo (od eventuale), che deve ritenersi rimesso alla giurisdizione amministrativa (sull'assunto che la stessa alternativa sanzionatoria sia, in è, manifestazione di discrezionalità decisionale): cfr. Cass., sez. un., 18 maggio 1995, n. 5473 e 17 febbraio 1995, n. 1714, nonché Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 10 giugno 1991, n. 265; b) cumulo concorrente (o necessario), che … dovrebbe preferibilmente ritenersi rimesso alla giurisdizione ordinaria, attesa la prevalenza della funzione sostanzialmente afflittiva, congiunta alla assenza di discrezionalità in capo al decisore pubblico. Sulle esposte premesse, il carattere alternativo ed eventuale del cumulo sanzionatorio prefigurato, nei chiariti sensi, dall'art. 50 del locale regolamento OS imporrebbe di ritenere che – le quante volte l'amministrazione avesse inteso procedere alla adozione di entrambe le misure e non della sola sanzione pecuniaria – la giurisdizione (sull'una e sull'altra misura) spetterebbe al giudice amministrativo. Sta di fatto – ed è in ciò la obiettiva particolarità della fattispecie in esame – che l'amministrazione non solo … non ha adottato misure ripristinatorie, ma ha anche in certo modo "chiarito" (già nella rilevante sede procedimentale, prima ancora che nella mera prospettiva defensionale in iure) di voler limitare l'accertamento di abusività alla sola irrogazione delle sanzioni pecuniarie, finalizzate al recupero in duplum della OS non versata»;
- tale è, appunto, il caso della gravata nota del 19 giugno 2025, prot. n. 9823, la quale non solo si limita a irrogare la misura indennitario-sanzionatoria di € 81.542,03, ma reca anche una prognosi di «esito favorevole al rilascio della richiesta di regolarizzazione dell’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche» formulata dalla S. P. e comunica sia «la determinazione di quanto dovuto a titolo canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per la somma complessiva di € 6.051,10 (= € 3.906,00 annui)» sia «che il titolo concessorio verrà rilasciato a seguito dell’acquisizione dell’originale delle attestazioni di pagamento di quanto richiesto»;
- un simile approccio è stato accreditato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, il quale, nella sentenza n. 1499 del 7 maggio 2021, n. 1499, ha declinato la propria giurisdizione in relazione all’impugnazione di un atto amministrativo, nella parte in cui ha irrogato la sanzione per l'occupazione del suolo abusiva: «Secondo condivisibile arresto (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18607) – recita la pronuncia richiamata – "il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché esso … è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo . . . Il presupposto applicativo del OS è costituito quindi dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (sez. I, n. 1435 del 19 gennaio 2018; sez. II, 4 maggio 2018, n. 10733; sez. V, n. 18037 del 6 agosto 2009). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7 gennaio 2016 n. 61 delle Sezioni Unite, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il OS è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico>, sicché, secondo le richiamate sez. un., "spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (OS)"»;
- non vale, poi, ad attrarre la presente controversia alla giurisdizione di questo adito giudice amministrativo la questione sostanziale – sottesa all’impianto censorio allestito da parte ricorrente – che il cespite immobiliare controverso ricadrebbe non già nel demanio ovvero nel patrimonio indisponibile del Comune di Positano, bensì nella proprietà privata della S. P.;
- e ciò, sia perché una simile questione, per la sua portata petitoria, resterebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2024, n. 17104; Cons. Stato, sez. VII, 19 aprile 2022, n. 2905; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2021, n. 415; sez. II, 23 settembre 2024, n. 3148); sia perché quest’ultimo, in sede di accertamento della spettanza o meno della pretesa indennitario-sanzionatoria avanzata dall’amministrazione locale, ben potrebbe disapplicare qualsivoglia ipotetico atto implicito presupposto di autotutela esecutiva, adottato in ragione della ritenuta natura pubblica del bene occupato dalla ricorrente;
- in argomento, questa Sezione ha avuto modo di statuire che: «La controversia tra privato e p.a. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del g.o., a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione” (Cassazione civile sez. un., 15.03.2012, n. 4127). In altri termini, qualora la controversia tra p.a. e privato abbia per oggetto la natura demaniale o meno di un bene e sia volta, per il privato, ad accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, tale controversia, per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto, “quali che siano le diverse formulazioni della domanda, ha per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo – il diritto di proprietà – dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico” (Cass., sez. un., 9 settembre 2013, n. 20596)»;
Considerato, in limine ai motivi aggiunti, che:
- come eccepito dall’amministrazione resistente, la gravata DGC n. 47 del 24 marzo 2025 costituisce atto endoprocedimentale di puro indirizzo, volto al rilascio, ai sensi dell’art. 17.f del Regolamento OS, dell’autorizzazione all’occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ubicato in Positano, via Laurito, n. 2, ed avente, come tale, natura meramente endoprocedimentale;
- per di più, figura adottata in positivo riscontro dell’istanza presentata in tal senso – sia pure in via “tuzioristica” – dalla stessa S. P., in data 11 giugno 2020 (prot. n. 7190);
- essa non riveste, dunque, alcuna portata immediatamente lesiva rispetto al bene della vita ambito (ossia all’accertamento negativo della natura pubblica del bene occupato e della debenza delle somme richieste a titolo di occupazione abusiva dello stesso), ), cosicché nessuna utilità pratica sarebbe ritraibile dal suo invocato annullamento giurisdizionale; nel contempo, trattandosi di atto adottato in accoglimento di specifica richiesta della ricorrente, la sua impugnazione finisce per integrare gli estremi propri del ‘venire contra factum proprium’, idoneo a giustificare – per la via della denegatio actionis – la declaratoria di inammissibilità (per carenza di meritevolezza del sotteso interesse);
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, dovendosi indicare nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione in materia, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.;
- i motivi aggiunti vanno pure dichiarati inammissibili, stante la ravvisata carenza di interesse qualificato, concreto e attuale a proporli;
- quanto alle spese di lite, la natura formale della decisione ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara inammissibili, come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU RU, Presidente
ND Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OL | LU RU |
IL SEGRETARIO