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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 999/2024 R.G., avente ad oggetto: , Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente, in strada per Parte_2
Scoglitti, n. 360 (c.f. , rappr. e difeso dall'Avv. Marcella C.F._1
Morgante.
- Appellante -
Contro
(già , società con Controparte_1 Controparte_2
unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
(C.F./P.I./R.I.: , con sede a Roma, in viale Regina Margherita, n. 125, P.IVA_1
in persona del suo procuratore, dott. , in qualità di legale Controparte_3
rappresentante pro - tempore di (C.F./P.I./R.I.: ), rappr. e CP_4 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri. - Appellata -
____________________________
Nell'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1074/2024 del 19 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 3083/2020 R.G.), il Tribunale di Ragusa così statuiva:
a) rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 684/2020 emesso il 10 giugno 2020 nel procedimento n. 1299/2020 R.G., che dichiarava esecutivo;
b) condannava al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_2
dell'opposta spese che liquidava in Controparte_1
complessivi euro 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al
15%.
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, proponeva Parte_2
appello avverso la menzionata sentenza, formulando vari motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio che deduceva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 4 novembre
2025, nè alla successiva udienza del 18 novembre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti). Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno
2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n.
112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e
181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 999/2024 R.G.,
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 20 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 999/2024 R.G., avente ad oggetto: , Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente, in strada per Parte_2
Scoglitti, n. 360 (c.f. , rappr. e difeso dall'Avv. Marcella C.F._1
Morgante.
- Appellante -
Contro
(già , società con Controparte_1 Controparte_2
unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
(C.F./P.I./R.I.: , con sede a Roma, in viale Regina Margherita, n. 125, P.IVA_1
in persona del suo procuratore, dott. , in qualità di legale Controparte_3
rappresentante pro - tempore di (C.F./P.I./R.I.: ), rappr. e CP_4 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri. - Appellata -
____________________________
Nell'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1074/2024 del 19 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 3083/2020 R.G.), il Tribunale di Ragusa così statuiva:
a) rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 684/2020 emesso il 10 giugno 2020 nel procedimento n. 1299/2020 R.G., che dichiarava esecutivo;
b) condannava al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_2
dell'opposta spese che liquidava in Controparte_1
complessivi euro 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al
15%.
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, proponeva Parte_2
appello avverso la menzionata sentenza, formulando vari motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio che deduceva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 4 novembre
2025, nè alla successiva udienza del 18 novembre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti). Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno
2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n.
112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e
181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 999/2024 R.G.,
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 20 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro