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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1417/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 570718 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 16.3.2025 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 10.1.2025 avviso di accertamento di € 1401.01 per IMU 2019 da parte del Comune di catania. Sollevava diversi motivi di doglianza.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma II d.lgs. 546/92.
E' documentto in atti come la riocrrente abbia effettuato il versamennto delle somme in esame (cfr. doc. in atti) e con memoria del 13.1.2026 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' – quindi – evidente che nella specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, che nel processo tributario, presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra il contribuente e l'erario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 11/06/2007, n.13588).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Comune di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Catania il 13.02.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 570718 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 16.3.2025 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 10.1.2025 avviso di accertamento di € 1401.01 per IMU 2019 da parte del Comune di catania. Sollevava diversi motivi di doglianza.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma II d.lgs. 546/92.
E' documentto in atti come la riocrrente abbia effettuato il versamennto delle somme in esame (cfr. doc. in atti) e con memoria del 13.1.2026 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' – quindi – evidente che nella specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, che nel processo tributario, presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra il contribuente e l'erario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 11/06/2007, n.13588).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Comune di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Catania il 13.02.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)