Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2710/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gianluca Caruso, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 31.05.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 25.6.2024
I
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 17.4.2023 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il
27.10.2022
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie di “soggetto invalido con riduzione
permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%, o di quell'altra maggiore,
sufficiente a concretarne il diritto alla corresponsione dell'assegno mensile e/o della
pensione di inabilità”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 25.4.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle Parte_1
seguenti infermità: “Miastenia gravis in attuale buon compenso;
remoti esiti di
discectomia lombare a scarsa incidenza funzionale […] Le suddette infermità, nel loro
insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale la IG.ra
, tenendo conto del calcolo riduzionistico, è da considerarsi invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa (art 2 e 13 L 118/71 e art 9 DL 509/88)
paria al 58%, l'attrice può altresì essere riconosciuta portatrice di handicap in
situazione di non gravità ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92, appare equo
riconoscere tali benefici a partire dalla visita attuale, ovvero dal 21/11/23”.
II La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata il 29.10.2024, Persona_2
ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da “ Parte_1 Parte_2
ESITI DISCECTOMIA L5-S1 A MODERATA INCIDENZA
[...]
FUNZIONALE. DEPRESSIONE DEL TONO DELL'UMORE […]. le infermità
sopra descritte, tenuti presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di
invalidità civile, di cui al D.M. del 5.2.1992, con calcolo riduzionistico previsto per le
patologie coesistenti, determinano, attualmente, a carico della perizianda, una
riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile in una percentuale non
superiore al 68% (sessantotto%) dal 5 Aprile del 2024 (duemilaventiquattro), epoca
della sopra descritta visita neurologica del Policlinico di Messina. Dai dati complessivi
emersi dall'esame clinico-obiettivo e dalla visione degli accertamenti sanitari visionati
si ritiene, quindi, che la parte ricorrente non abbia potuto presentare, né che presenti,
attualmente, patologie atte a determinare il raggiungimento di percentuali invalidanti
necessarie per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e né dell'assegno
d'invalidità civile a suo tempo richiesti, ai sensi dell'art. 12 e 13 della Legge 118/71 ed
art. 9 del D.Lgs 509/88”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
la ricorrente possa usufruire del beneficio economico da Lei richiesto, né alla data di
III presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 2710/2024 R.G. depositato Parte_1 CP_1
il 25.6.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 29.10.2024 dal dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese di giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV