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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8357 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40358/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 40358/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 12/3/2025 e promosso da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla De Vincenti, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio sito in Roma, Via Alberto Caroncini n. 4, giusta procura allegata in atti
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Controparte_1
Via Francesco Crispi n. 234, P. IVA elettivamente domiciliato in Roma, via P.IVA_2
AN IO n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Amato, (C.F.
), che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._2
Vincenzo D'Alessandro, in virtù di procure alle liti depositate telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: titoli di credito – opposizione al decreto ingiuntivo n. 6602/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “INSISTE nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
– voglia revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 6602/2022 del 15.04.2022, R.G. n. 9459/2022;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
1 per la parte opposta: “-Rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto priva di fondamento in fatto non meno che in diritto, oltre che sfornita di prova, per le causali di cui alla narrativa dell'atto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6602/2022 emesso dal Tribunale civile di Roma, giudice Maria Letizia Tricoli, in data 15.04.2022 (rgn 9459/2022) per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e alle presenti note di trattazione;
In via meramente subordinata
- Condannare la soc. al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1
€. 56.469,84, oltre interessi maturati e maturandi o della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio per tutte le causali di cui sopra.
In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/4/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 6602/2022,
N.R.G. 9459/2022, con cui ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 56.469,84, oltre ad interessi e spese, quale residuo credito di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17 emesse nel 2021.
2. Con atto di citazione notificato il 31/5/2022 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 6602/2022, N.R.G. 9459/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
15/4/2022, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, negando l'esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la da cui affermava di non aver mai ricevuto preventivi, Controparte_1
contratti o proposte di servizi e che pertanto l'opposta aveva arbitrariamente emesso le fatture sottese al monitorio, che, per mero errore contabile, erano state parzialmente pagate dall'ingiunta.
3. Con comparsa depositata il 19/12/2022 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. III, n. 2) c.p.c., secondo cui, se l'attore è una persona giuridica, la citazione deve contenere l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, elemento mancante nella fattispecie.
2 Nel merito, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando che la controparte aveva pagato parzialmente il debito derivante dalle fatture allegate al ricorso monitorio.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/3/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. III, n. 2) c.p.c. è priva di pregio. Osserva al riguardo la giurisprudenza prevalente che, agli effetti del requisito di cui all'art. 163, co. III, n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto (cfr. Cass. civ. n. 19327 del
07/07/2023).
Nella specie, non vi è alcuna incertezza sull'individuazione dell'opponente, identificata con la sua ragione sociale, il numero di partita IVA, la sede e con il riferimento generico al legale rappresentante pro tempore, pertanto non coglie nel segno l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione.
6. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi
3 riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (Cass. civ. n.
14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito.
In altri termini, se in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili attestanti l'esistenza del credito vantato, in fase di opposizione, la mera indicazione delle risultanze del libro giornale del creditore non è idonea ad interrompere la prescrizione.
Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali, è noto che le stesse, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzate all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. civ. n. 8126 del 2004; Cass. civ. n. 10434 del 2002).
4 Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza, pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura contestata non costituisce fonte di prova assoluta, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. civ. n. 17050 del 5/8/2011).
Nel caso in esame, l'opposta ha prodotto le fatture azionate in sede monitoria, ma, tenuto conto delle contestazioni della controparte in ordine alla esistenza del rapporto obbligatorio inter partes, non vi è prova del credito azionato dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
In particolare, dalle fatture azionate dall'ingiungente risulta la causale alquanto generica “studio prefattibilità” oppure “preliminare per interventi efficientamento energetico”, senza altra specificazione sulle attività per cui la chiede il pagamento del corrispettivo, né Controparte_1 quest'ultima, su cui gravava l'onere probatorio, in quanto attrice in senso sostanziale, ha comprovato in modo idoneo l'attività asseritamente svolta a favore della controparte e gli accordi all'uopo intercorsi con la sul corrispettivo pattuito, sicché non vi è Parte_1
prova né dell'an né del quantum dell'avversa pretesa creditoria.
La con la comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione, Controparte_1
si è limitata a prospettare di essere portatrice di n. 8 fatture per la somma complessiva di €
144.980,54, di cui € 88.510,77 già corrisposti, ritenendo in tal modo di aver assolto all'onere probatorio a suo carico e denunziando la tardività dell'avversa contestazione relativa alla fattura n. 17, risalente al 4/4/2002, circa un anno dopo la sua emissione.
La deduzione non coglie nel segno.
Osserva la giurisprudenza prevalente che il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Ne consegue che il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di acconto ma a titolo di saldo è privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. civ. n.
3371 del 12/02/2010).
Ne consegue che nella fattispecie il pagamento da parte dell'opponente di parte delle somme
5 portate dalle fatture controverse, in mancanza di ulteriori elementi obiettivi, non assurge a prova idonea della debenza, da parte della dell'ulteriore importo sotteso al Parte_1
monitorio in favore della controparte, in mancanza di idonea prova sia di un accordo contrattuale al riguardo, afferente all'an ed al quantum della pretesa azionata in via monitoria, sia dell'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento del corrispettivo.
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 6602/2022,
N.R.G. 9459/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/4/2022.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 31/5/2022 dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6602/2022, N.R.G.
9459/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/4/2022;
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in € 406,50 per spese ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carla De
Vincenti, dichiaratasi antistataria dell'opponente.
Così deciso in Roma, li 5/6/2025.
Il Giudice
OM CC
6
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 40358/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 12/3/2025 e promosso da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla De Vincenti, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio sito in Roma, Via Alberto Caroncini n. 4, giusta procura allegata in atti
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Controparte_1
Via Francesco Crispi n. 234, P. IVA elettivamente domiciliato in Roma, via P.IVA_2
AN IO n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Amato, (C.F.
), che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._2
Vincenzo D'Alessandro, in virtù di procure alle liti depositate telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: titoli di credito – opposizione al decreto ingiuntivo n. 6602/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “INSISTE nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
– voglia revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 6602/2022 del 15.04.2022, R.G. n. 9459/2022;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
1 per la parte opposta: “-Rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto priva di fondamento in fatto non meno che in diritto, oltre che sfornita di prova, per le causali di cui alla narrativa dell'atto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6602/2022 emesso dal Tribunale civile di Roma, giudice Maria Letizia Tricoli, in data 15.04.2022 (rgn 9459/2022) per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e alle presenti note di trattazione;
In via meramente subordinata
- Condannare la soc. al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1
€. 56.469,84, oltre interessi maturati e maturandi o della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio per tutte le causali di cui sopra.
In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/4/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 6602/2022,
N.R.G. 9459/2022, con cui ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 56.469,84, oltre ad interessi e spese, quale residuo credito di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17 emesse nel 2021.
2. Con atto di citazione notificato il 31/5/2022 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 6602/2022, N.R.G. 9459/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
15/4/2022, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, negando l'esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la da cui affermava di non aver mai ricevuto preventivi, Controparte_1
contratti o proposte di servizi e che pertanto l'opposta aveva arbitrariamente emesso le fatture sottese al monitorio, che, per mero errore contabile, erano state parzialmente pagate dall'ingiunta.
3. Con comparsa depositata il 19/12/2022 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. III, n. 2) c.p.c., secondo cui, se l'attore è una persona giuridica, la citazione deve contenere l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, elemento mancante nella fattispecie.
2 Nel merito, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando che la controparte aveva pagato parzialmente il debito derivante dalle fatture allegate al ricorso monitorio.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/3/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. III, n. 2) c.p.c. è priva di pregio. Osserva al riguardo la giurisprudenza prevalente che, agli effetti del requisito di cui all'art. 163, co. III, n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto (cfr. Cass. civ. n. 19327 del
07/07/2023).
Nella specie, non vi è alcuna incertezza sull'individuazione dell'opponente, identificata con la sua ragione sociale, il numero di partita IVA, la sede e con il riferimento generico al legale rappresentante pro tempore, pertanto non coglie nel segno l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione.
6. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi
3 riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (Cass. civ. n.
14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito.
In altri termini, se in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili attestanti l'esistenza del credito vantato, in fase di opposizione, la mera indicazione delle risultanze del libro giornale del creditore non è idonea ad interrompere la prescrizione.
Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali, è noto che le stesse, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzate all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. civ. n. 8126 del 2004; Cass. civ. n. 10434 del 2002).
4 Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza, pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura contestata non costituisce fonte di prova assoluta, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. civ. n. 17050 del 5/8/2011).
Nel caso in esame, l'opposta ha prodotto le fatture azionate in sede monitoria, ma, tenuto conto delle contestazioni della controparte in ordine alla esistenza del rapporto obbligatorio inter partes, non vi è prova del credito azionato dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
In particolare, dalle fatture azionate dall'ingiungente risulta la causale alquanto generica “studio prefattibilità” oppure “preliminare per interventi efficientamento energetico”, senza altra specificazione sulle attività per cui la chiede il pagamento del corrispettivo, né Controparte_1 quest'ultima, su cui gravava l'onere probatorio, in quanto attrice in senso sostanziale, ha comprovato in modo idoneo l'attività asseritamente svolta a favore della controparte e gli accordi all'uopo intercorsi con la sul corrispettivo pattuito, sicché non vi è Parte_1
prova né dell'an né del quantum dell'avversa pretesa creditoria.
La con la comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione, Controparte_1
si è limitata a prospettare di essere portatrice di n. 8 fatture per la somma complessiva di €
144.980,54, di cui € 88.510,77 già corrisposti, ritenendo in tal modo di aver assolto all'onere probatorio a suo carico e denunziando la tardività dell'avversa contestazione relativa alla fattura n. 17, risalente al 4/4/2002, circa un anno dopo la sua emissione.
La deduzione non coglie nel segno.
Osserva la giurisprudenza prevalente che il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Ne consegue che il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di acconto ma a titolo di saldo è privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. civ. n.
3371 del 12/02/2010).
Ne consegue che nella fattispecie il pagamento da parte dell'opponente di parte delle somme
5 portate dalle fatture controverse, in mancanza di ulteriori elementi obiettivi, non assurge a prova idonea della debenza, da parte della dell'ulteriore importo sotteso al Parte_1
monitorio in favore della controparte, in mancanza di idonea prova sia di un accordo contrattuale al riguardo, afferente all'an ed al quantum della pretesa azionata in via monitoria, sia dell'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento del corrispettivo.
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 6602/2022,
N.R.G. 9459/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/4/2022.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 31/5/2022 dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6602/2022, N.R.G.
9459/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/4/2022;
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in € 406,50 per spese ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carla De
Vincenti, dichiaratasi antistataria dell'opponente.
Così deciso in Roma, li 5/6/2025.
Il Giudice
OM CC
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