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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7373/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2025
da 1) Parte_1
Nata il 19.05.1983 a Calarasi (Moldavia) Cittadina moldava Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Pagnottella presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 30.07.1979 a Milano Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] / C con l'Avv. Maria Chiara Casali presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Peschiera Borromeo (MI), in data 15 novembre 2008, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al. nr. 35 – Parte I anno 2008 in regime di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale in data 20.06.2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 29 giugno 2022 n. 11710/2022;
con una figlia: C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 cittadina Italiana e residente in [...], minore di età
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1)I coniugi continueranno a vivere separati mantenendo un costante contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione;
2)la figlia minore rimarrà affidata in via Parte_3 congiunta e condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre sita in Peschiera Borromeo (MI), Via Matteotti n.22/C; 3)la casa coniugale ancora condotta in locazione con contratto intestato esclusivamente al signor sita in Peschiera Borromeo Via Pt_3
Matteotti n. 22/C rimane assegnata definitivamente allo stesso che continuerà ad abitarla insieme alla figlia minore così come è stato fino ad ora e durante anche la separazione dei coniugi;
4)la Pt_3 madre, che risiede a Padova, vedrà e terrà con sé la figlia minore un fine settimana al mese - che Pt_3 le parti concordano debba generalmente coincidere con il primo week end di ogni mese - dall'uscita di scuola del venerdì, indicativamente delle ore 17:00/18/00 (tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e degli impegni lavorativi dei genitori) sino alle ore 21:00 della domenica, allorquando la stessa dovrà fare ritorno presso l'abitazione paterna;
in ogni caso, la Sig.ra potrà sentire telefonicamente la figlia, all'utenza mobile di cui è in possesso, in ogni Parte_1 occasione della giornata, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e non della minore e quelli lavorativi di entrambi i genitori. In base al principio dell'alternanza la figlia minore passerà le Pt_3 vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, ovvero dalla chiusura della scuola sino al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, prevedendo che per l'anno 2025 la figlia trascorrerà il periodo 23.12.-30.12. con la madre e dal 31.12.2025 al 6.01.2026 con il padre.Le vacanze pasquali, ed i ponti scolastici verranno trascorsi con il padre o con la madre ad anni alterni. La figlia trascorrerà, altresì, con ciascun genitore in via esclusiva n. 2 settimane – anche non consecutive - durante le vacanze estive. Le parti concordano che entro il 30 aprile di ogni anno si forniranno reciproca e precisa comunicazione circa il periodo nel quale trascorreranno le vacanze estive dell'anno in corso. Sul punto, potendo essere i predetti periodi in tutto od in parte coincidenti, le parti – nel rispetto del criterio dell'alternanza – stabiliscono che verrà data preferenza al periodo da ciascuno comunicato ad anni alterni a partire dall'anno 2025 in cui verrà data preferenza al periodo indicato dal padre (che trascorrerà le vacanze con la figlia dal 9 agosto al 24 agosto 2025 compresi), mentre nell' anno 2026 verrà data preferenza al periodo indicato dalla madre. La Sig.ra , ove volesse portare la Parte_1 minore presso i propri genitori (nonni) per un viaggio/vacanza in Moldavia, dovrà sempre richiedere ed ottenere il preventivo assenso da parte del Sig. È fatta in ogni caso salva la possibilità per i Pt_3 pagina 2 di 6 genitori di prendere diversi accordi tra loro in merito alla regolamentazione dei diritti di visita sopra indicati, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e, soprattutto, nell'interesse esclusivo di e nel rispetto delle sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche. 5) La madre Pt_3 corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di €100,00 mensili a Pt_3 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. da versarsi in via Parte_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a partire dal 1 gennaio 2026; 6) la madre poi contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia secondo le “ Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi di seguito trascritte: cfr: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le spese straordinarie verranno rimborsate nel termine di un mese dall'esibizione delle ricevute comprovanti l'esborso effettivo;
7) le parti stabiliscono, altresì, che l'assegno unico universale verrà interamente versato al Sig. a partire dal mese successivo al deposito del presente Parte_2 ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
8) Sig.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 entrambi autonomi ed economicamente autosufficienti e dichiarano reciproca rinuncia alla richiesta di qualsivoglia contributo al proprio mantenimento e/ o divorzile laddove ciascuno di essi possiede le pagina 3 di 6 risorse e capacità e possibilità lavorative per far fronte alle rispettive necessità ed esigenze;
9) i coniugi si danno atto, altresì, di avere già definito ogni altro loro rapporto economico con reciproca soddisfazione e con rinuncia a qualsiasi eventuale vicendevole pretesa economica e finanziaria passata odierna e futura anche risarcitoria e/o avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
10) le parti si danno reciproco e vicendevole assenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti, carte d'identità valevoli per l'espatrio e degli altri ulteriori documenti utili per espatrio;
11) le parti concordano per il rilascio in favore della figlia di autonomo passaporto, carta d'identità valevole per l'espatrio e di altri eventuali ulteriori documenti utili per l'espatrio della stessa con l'esplicito accordo però che – fermo restando anche quanto concordato e stabilito al punto 4 comma 5 di codesti accordi che qui si richiama– in ogni caso per ogni eventuale viaggio della minore sia verso paesi appartenenti all'Unione Europea che verso paesi extra UE ciascun genitore dovrà comunque sempre informare con ampio e preventivo anticipo (almeno 20 giorni prima) l'altro genitore di cui dovrà, poi, ottenere lo specifico assenso, ogni volta, in merito. Le parti concordano comunque che sia il sig. in ogni caso e sempre il custode di tutti i documenti - Pt_3 anche per l'espatrio - della minore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Peschiera Borromeo in data 15 novembre 2008 tra il sig. e la sigra ; Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 6 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peschiera Borromeo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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