Improcedibile
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10233 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10233/2025REG.PROV.COLL.
N. 03016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3016 del 2025, proposto da Sindacato Aeronautica Militare–SIAM e Unione Sindacale delle Associazioni Sindacali Militari Aeronautica–USAMI Aeronautica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Farnese, n. 19;
contro
Ministero della difesa–Stato Maggiore dell’Aeronautica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, 2 gennaio 2025, n. 41/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa–Stato Maggiore dell’Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere LE EN SI e udita per l’appellante l’avvocata Emanuela Mazzola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado le associazioni appellanti hanno impugnato la nota dello Stato maggiore dell’Aeronautica M_D ARM001 REG2024 0039088 del 16 aprile 2024 avente a oggetto “ Art. 1477-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010 (COM) – Interlocuzione periferica. Indicazioni operative ”, con cui sono state individuate le articolazioni di Forza armata competenti a livello areale a interloquire con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sulle questioni di esclusiva rilevanza locale.
In particolare, le articolazioni compenti per area sono state individuate in tre strutture:
- Comando delle Scuole dell’Aeronautica militare/III Regione aerea, in riferimento agli elementi dell’organizzazione (EdO) ubicati in Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- Comando dell’Aeronautica militare di Roma, in riferimento agli EdO insistenti nella Regione Lazio;
- Comando della I Regione aerea, in riferimento agli EdO con sede in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche.
2. Con il ricorso introduttivo l’associazione ha chiesto l’annullamento della nota in base ai seguenti motivi:
- il provvedimento sarebbe illegittimo per aver diviso il territorio italiano in tre macro aree superiori alla singola regione, così ledendo le prerogative sindacali;
- in subordine, l’art. 1477-bis c.o.m. sarebbe in contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost., con gli art. 3 e 97 Cost., manifestamente irrazionale e illogico, nonché in contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 11 della Cedu e agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, i quali garantirebbero l’espletamento di attività sindacale a livello locale;
- l’individuazione della “Regione aerea” come articolazione competente a interloquire con le Acpsm sarebbe illogico e in contrasto con il comma 2 dell’art. 1477-bis c.o.m., che si riferirebbe piuttosto ad articolazioni ubicate nelle Regioni geografiche.
Con il medesimo ricorso l’associazione ha chiesto anche l’accertamento dell’illegittimo comportamento tenuto dall’amministrazione, in quanto condotta antisindacale, con conseguente condanna a rimuoverne gli effetti e ad adottare comportamenti rispettosi dei diritti e delle prerogative sindacali.
3. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza 2 gennaio 2025, n. 41, ha respinto il ricorso, dichiarando che il comportamento dell’amministrazione non ha assunto carattere antisindacale, e ha compensato le spese di lite.
4. Con appello notificato il 1 aprile 2025 e depositato il 12 aprile 2025 l’associazione ha impugnato la decisione, deducendo i seguenti motivi (estesi da p. 7 a p. 33):
I) Sul capo della sentenza che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso n. 1: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1477-bis del D.Lgs. 66/2010 - Error in iudicando - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Con il primo motivo di Ricorso è stata contestata la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1477 bis del D. Lgs. 66/2010, la violazione del principio della competenza relativo alle relazioni sindacali, la disparità di trattamento.
II) Sul capo della sentenza che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso n. 2: Travisamento; error in giudicando; omessa motivazione; omessa pronuncia. Con il II motivo di diritto si è sollevata la seguente censura: Illegittimità derivata del comma 3 dell’art. 1477 bis del D. Lgs. 66/2010: 18 (a) per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddizione e di omogeneità, per violazione del principio di proporzionalità; (b) per manifesta irrazionalità e illogicità; (c) per violazione dell’articolo 3 e 97 Costituzione.
III) Sul capo della sentenza che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso n. 3: Travisamento; error in giudicando; omessa motivazione; omessa pronuncia. Con il III motivo di diritto è stata contestata la Violazione e/o falsa applicazione del comma 3 articolo 1477 bis del D. Lgs. 66/2010.
5. Il Ministero della difesa si è costituito il 14 aprile 2025 per resistere al gravame e ha depositato memoria il 30 settembre 2025.
6. Con atto depositato il 25 novembre 2025 l’appellante ha dichiarato che è venuto meno l’interesse a una decisione sull’appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
7. La dichiarata sopravvenuta carenza dell’interesse dell’associazione a una decisione sull’appello ne determina l’improcedibilità.
8. In assenza di opposizione della controparte, nonché alla luce della novità delle questioni sottese al giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
Si dà comunque atto che il contributo unificato versato rimane a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa tra le parti le spese di lite del grado, fermo restando il contributo unificato a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
LE EN SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EN SI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO