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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2514/2024 R.G, avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
nato a [...] in data [...], residente in Parte_1
Paraguay 970, 7 D, barrio Observatorio, Cordoba Capital;
, nato a [...] in data [...], residente in Parte_2
Rio Quinto 523, Villa Estella, La Falda, Punilla, Cordoba;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Castellone.
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
La difesa dei ricorrenti si è riportata al ricorso, in cui aveva così concluso: “Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita
– in favore di: nato a [...] – Rio Negro (Argentina) Parte_2 in data 02.07.1987 e nato a Cordoba (Argentina) in [...]_1
15.11.1984; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ordinare al ed al in Controparte_1 Controparte_2 persona del e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle CP_3 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
L'Avvocatura dello Stato si è riportata alla comparsa di costituzione, in cui aveva così concluso: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: a.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
b.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di , nato il [...] nel Comune di Persona_1
NF (Enna), figlio di e di;
Persona_2 Persona_3
-che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come Persona_1 comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia
Argentino, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri;
-che, in data 30 luglio 1879, in Italia, nel Comune di NF, aveva Persona_1 sposato Controparte_4
-che. dall'unione tra e era nato a [...], il Persona_1 Controparte_4 giorno 14 settembre 1896, ; Persona_4
-che, il 21 aprile 1929, a Capilla del Monte - Cordoba, aveva contratto Persona_5 matrimonio con e dalla loro unione era nato a [...] - Controparte_5
Cordoba, il 15 febbraio 1928, ; Persona_6
-che, il 21 aprile 1929, a Capilla del monte – Cordoba, aveva Persona_6 contratto matrimonio con e dalla loro unione era nato, il 4 aprile 1954, Controparte_6
Persona_7
-che, il 24 aprile 1980, a Cordoba, aveva contratto matrimonio Parte_3 con e dalla loro unione erano nati due figli: Controparte_7 Parte_2 , il 2 luglio 1987, a General Conesa - Rio Negro, e il 15
[...] Parte_1 novembre 1984, a Cordoba.
Alla luce di quanto sopra e sull'assunto che non si era mai naturalizzato Persona_1 argentino, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso (depositato il 30 dicembre 2024) erano allegati la procura alle liti ed i certificati di nascita e di non naturalizzazione dell'avo, . Persona_1
Costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, per carenza di Controparte_1 prova, reputando insufficiente la documentazione prodotta con il ricorso ed inammissibile la integrazione.
Con le note scritte depositate il 6 ottobre 2025, in vista dell'udienza del 7 ottobre 2025, la difesa dei ricorrenti contestava le deduzioni avversarie e, sulle conclusioni sopra riportate, insisteva in domanda, chiedendo che la causa fosse posta in decisione.
Analogamente, l'Avvocatura dello Stato chiedeva che la causa fosse posta in decisione, sulle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Come sopra rilevato, unitamente al ricorso, sono stati prodotti, oltre alla procura alle liti, soltanto il certificato di nascita ed il certificato di non naturalizzazione dell'avo, quest'ultimo non tradotto e non apostillato.
I suddetti certificati sono evidentemente insufficienti ai fini della prova dei fatti a fondamento della domanda, quali illustrati in ricorso (con indicazione, verosimilmente, di una data errata del matrimonio tra e , 21 aprile 1929, Persona_6 Controparte_6 essendo la stessa corrispondente alla data di matrimonio dei genitori del marito, Per_5
e oltre che incompatibile con la data di nascita del predetto sposo,
[...] Controparte_4
15/2/1928).
La ulteriore documentazione a sostegno della domanda è stata prodotta dai ricorrenti in allegato alle note scritte depositate il 6 ottobre 2025.
Ritiene questo giudice, in conformità alle deduzioni di parte resistente, che la ulteriore produzione documentale sia inammissibile, in quanto effettuata successivamente alla proposizione del ricorso, con le note scritte del 6 ottobre 2025.
Al riguardo, si osserva che nel rito semplificato di cognizione introdotto dal D.L.vo
10/10/2022, come modificato dal D.L.vo 31/10/2024, n. 164 - caratterizzato, appunto, dalla semplificazione, anche sotto il profilo della speditezza, in vista della realizzazione degli obiettivi di economia processuale e di rispetto della ragionevole durata - l'attore ha l'onere di depositare la documentazione a sostegno della domanda unitamente al ricorso, così come il convenuto ha l'onere di depositare la documentazione di cui intende avvalersi all'atto della sua costituzione, unitamente alla comparsa di risposta.
L'art. 281 undecies c.p.c, al primo comma dispone che: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai nn. 1),
2), 3), 3 bis, 4), 5) e 6) dell'art. 163 (…)”; al successivo terzo comma, che: “il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese
e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili
d'ufficio (...)”.
Ai sensi dell'art. 281 undecies, terzo comma, c.p.c: “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore
a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti, e un termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Dal tenore letterale delle norme richiamate, interpretate anche alla luce della ratio della nuova disciplina normativa - quale si ricava, per quanto riguarda la disposizione da ultimo richiamata, dal fatto che è stata eliminata la previsione (contenuta nella norma previgente) della facoltà per il giudice, in presenza di giustificato motivo, di concedere, su istanza di parte, un termine per nuova produzione documentale - si evince che alle parti è preclusa la possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti dopo il deposito del rispettivo atto di costituzione, con la sola eccezione prevista dall'art. 281 duodecies, terzo comma, c.p.c, ossia che l'esigenza sorga dalle difese controparte: soltanto in questo caso, se richiesto, il giudice concede un termine a tal fine.
La diversa interpretazione della difesa dei ricorrenti appare in contrasto con il vigente testo normativo, introdotto dal D.L.vo n. 164/2022, che, si ribadisce, ha limitato la possibilità di nuova produzione documentale alle sole ipotesi - non configurabili nella fattispecie in esame - in cui la necessità discenda dalle difese avversarie.
Inoltre, appare inidoneo il riferimento ad asserite disfunzioni del p.c.t, in quanto effettuato dalla difesa in termini generici ed in astratto, senza specifico riferimento al presente giudizio, rispetto al quale, peraltro, non è stata chiesta la rimessione in termini.
Conclusivamente, si ritiene che, non sia stata fornita la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, che la suddetta domanda debba essere respinta, siccome infondata. Alla soccombenza consegue per legge la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.800,00, oltre al rimborso delle spese generali.
Così deciso a Caltanissetta, il 23 ottobre 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto