CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
ASCIUTTO CATERINA, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202400005483001 IVA proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202400005482001 IVA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014706229000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.357/2025 inviato il 16.1.2025, Ricorrente_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Agenzia Entrate Riscossione sede di Roma e di
Reggio Calabria, nonché Azienda Sanitaria Locale di Roma 4, e Azienda Sanitaria Locale di Roma 1, al fine di ottenere l'annullamento di due "Atti di Pignoramento dei crediti verso terzi" n. 094 84 2024
00005483001, n. 094 84 2024 00005482, aventi ad oggetto tributi pari ad € 90.855,48, oltre interessi e spese di esecuzione.
In particolare, evidenziava che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva sottoposto a pignoramento le somme di cui il ricorrente risulta creditore nei confronti delle Aziende Sanitarie di Roma sopra indicate, intimando ai terzi, ex art. 72 bis del DPR 602/1973, previa citazione del debitore, di procedere al versamento diretto di tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal terzo al debitore e ciò fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Altresì, in data 25.10.2024 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90144706229000 dell'importo di € 14.692,06. Eccepiva l'invalidità della notifica via pec;
l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei tributi.
Rilevato che parte aveva proposto ricorso unicamente contro l'Agenzia Entrate Riscossione, debitamente costituitasi, questa Corte, con ordinanza n. 2029/2025 depositata il 09/10/2025, ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio.
Con PEC del 07/11/2025, parte ricorrente notificava all'Ufficio la chiamata in causa per l'integrazione del contraddittorio;
con memoria si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice, il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, preso atto dell'eccezione relativa alla modalità di notifica dell'atto impugnato, si rileva che deve ritenersi valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. (Corte Cassazione ordinanza n. 26682 del 14 ottobre
2024).
In particolare, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante.
Già le sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, avevano sancito che, in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Viene rilevato come la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detti un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della Pa può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter Dlgs
82/2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Cassazione 28 febbraio 2023, n.
6015).
Nella fattispecie in esame, non può essere messo in dubbio il raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero l'avvenuta conoscenza da parte del ricorrente degli atti impugnati e la sua riferibilità all'ente della riscossione e questo sulla base del fatto che l'indirizzo della casella Pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Ne consegue che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Altresì va rilevata l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto riguarda l'Avviso di Accertamento n.TD701PF01623/2022, esso risulta regolarmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 in data 08/11/2022, protocollo n. 156581, come risulta dalla documentazione allegata.
Altresì, si deve prendere atto che l'Agenzia Entrate-Riscossione, successivamente alla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento e delle altre cartelle di pagamento, ha notificato nel tempo una serie di atti interruttivi della prescrizione e precisamente l'intimazione di pagamento n. 09420239011604591000, gli atti di pignoramento presso terzi 09484202400000469001, 09484202400000470001,
094842202400000471001, 09484202400000472001 e, a seguire, gli atti di pignoramento pressi terzi
09484202400001786001 e 09484202400001787001, e, da ultimo, gli atti di pignoramento presso terzi oggi opposti.
Trattasi di atti notificati e non impugnati con conseguente irretrattabilità del credito in essi portato;
il relativo ordinario termine di prescrizione decennale, non è maturato in considerazione della notifica degli stessi.
In merito all'applicabilità della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID, si richiama l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata a favore della tesi della proroga generalizzata o "a cascata", seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria.
La decisione fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale.
La Suprema Corte ha affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo 8 marzo 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all'ambito tributario.
Successive altre pronunce della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi specifici di accertamento fiscale e confermando la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni. Ne consegue che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento.
La Cassazione ha sposato la tesi secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge. In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termine ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del 31 dicembre prevista per gli accertamenti, con la conseguenza che lo slittamento si è riverberato, come un effetto "a cascata", anche sulle annualità successive al 2020. Il nuovo termine effettivo per la notifica degli avvisi di accertamento cade pertanto al 26 marzo 2026.
Anche le attività di riscossione rientrano nell'ambito applicativo della pronuncia della Cassazione con estensione del termine effettivo al 26 marzo 2026. Ciò significa che anche i termini relativi alla notifica delle cartelle di pagamento e alle altre procedure esecutive hanno subito la medesima sospensione di 85 giorni, con il conseguente slittamento delle scadenze previste per l'Agente della Riscossione.
Il fondamento logico-giuridico di tale soluzione risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo limitato dall'emergenza
COVID, così da garantire l'effettività dell'azione accertatrice senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.
Si ritiene pretestuosa la contestazione del ricorrente sollevata con le memorie illustrative secondo cui dagli atti (in particolare dai pignoramenti) si evince solo il numero della cartelle e la data di notifica con impossibilità di definire l'oggetto del ruolo ad esso sottesi.
Invero, dall'esame incrociato degli atti allegati, si ricava che trattasi delle medesime pretese tributarie portate dagli atti oggi impugnati.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, il ricorso va rigettato.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
ASCIUTTO CATERINA, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202400005483001 IVA proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202400005482001 IVA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014706229000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.357/2025 inviato il 16.1.2025, Ricorrente_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Agenzia Entrate Riscossione sede di Roma e di
Reggio Calabria, nonché Azienda Sanitaria Locale di Roma 4, e Azienda Sanitaria Locale di Roma 1, al fine di ottenere l'annullamento di due "Atti di Pignoramento dei crediti verso terzi" n. 094 84 2024
00005483001, n. 094 84 2024 00005482, aventi ad oggetto tributi pari ad € 90.855,48, oltre interessi e spese di esecuzione.
In particolare, evidenziava che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva sottoposto a pignoramento le somme di cui il ricorrente risulta creditore nei confronti delle Aziende Sanitarie di Roma sopra indicate, intimando ai terzi, ex art. 72 bis del DPR 602/1973, previa citazione del debitore, di procedere al versamento diretto di tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal terzo al debitore e ciò fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Altresì, in data 25.10.2024 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90144706229000 dell'importo di € 14.692,06. Eccepiva l'invalidità della notifica via pec;
l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei tributi.
Rilevato che parte aveva proposto ricorso unicamente contro l'Agenzia Entrate Riscossione, debitamente costituitasi, questa Corte, con ordinanza n. 2029/2025 depositata il 09/10/2025, ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio.
Con PEC del 07/11/2025, parte ricorrente notificava all'Ufficio la chiamata in causa per l'integrazione del contraddittorio;
con memoria si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice, il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, preso atto dell'eccezione relativa alla modalità di notifica dell'atto impugnato, si rileva che deve ritenersi valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. (Corte Cassazione ordinanza n. 26682 del 14 ottobre
2024).
In particolare, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante.
Già le sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, avevano sancito che, in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Viene rilevato come la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detti un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della Pa può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter Dlgs
82/2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Cassazione 28 febbraio 2023, n.
6015).
Nella fattispecie in esame, non può essere messo in dubbio il raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero l'avvenuta conoscenza da parte del ricorrente degli atti impugnati e la sua riferibilità all'ente della riscossione e questo sulla base del fatto che l'indirizzo della casella Pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Ne consegue che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Altresì va rilevata l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto riguarda l'Avviso di Accertamento n.TD701PF01623/2022, esso risulta regolarmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 in data 08/11/2022, protocollo n. 156581, come risulta dalla documentazione allegata.
Altresì, si deve prendere atto che l'Agenzia Entrate-Riscossione, successivamente alla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento e delle altre cartelle di pagamento, ha notificato nel tempo una serie di atti interruttivi della prescrizione e precisamente l'intimazione di pagamento n. 09420239011604591000, gli atti di pignoramento presso terzi 09484202400000469001, 09484202400000470001,
094842202400000471001, 09484202400000472001 e, a seguire, gli atti di pignoramento pressi terzi
09484202400001786001 e 09484202400001787001, e, da ultimo, gli atti di pignoramento presso terzi oggi opposti.
Trattasi di atti notificati e non impugnati con conseguente irretrattabilità del credito in essi portato;
il relativo ordinario termine di prescrizione decennale, non è maturato in considerazione della notifica degli stessi.
In merito all'applicabilità della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID, si richiama l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata a favore della tesi della proroga generalizzata o "a cascata", seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria.
La decisione fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale.
La Suprema Corte ha affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo 8 marzo 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all'ambito tributario.
Successive altre pronunce della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi specifici di accertamento fiscale e confermando la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni. Ne consegue che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento.
La Cassazione ha sposato la tesi secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge. In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termine ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del 31 dicembre prevista per gli accertamenti, con la conseguenza che lo slittamento si è riverberato, come un effetto "a cascata", anche sulle annualità successive al 2020. Il nuovo termine effettivo per la notifica degli avvisi di accertamento cade pertanto al 26 marzo 2026.
Anche le attività di riscossione rientrano nell'ambito applicativo della pronuncia della Cassazione con estensione del termine effettivo al 26 marzo 2026. Ciò significa che anche i termini relativi alla notifica delle cartelle di pagamento e alle altre procedure esecutive hanno subito la medesima sospensione di 85 giorni, con il conseguente slittamento delle scadenze previste per l'Agente della Riscossione.
Il fondamento logico-giuridico di tale soluzione risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo limitato dall'emergenza
COVID, così da garantire l'effettività dell'azione accertatrice senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.
Si ritiene pretestuosa la contestazione del ricorrente sollevata con le memorie illustrative secondo cui dagli atti (in particolare dai pignoramenti) si evince solo il numero della cartelle e la data di notifica con impossibilità di definire l'oggetto del ruolo ad esso sottesi.
Invero, dall'esame incrociato degli atti allegati, si ricava che trattasi delle medesime pretese tributarie portate dagli atti oggi impugnati.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, il ricorso va rigettato.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.