Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3385/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3385/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TA (CE) il 04/08/1974 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI TELLA MASSIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari, dott.sse ARMIDA ALFANO, DELLA MORTE
CONCETTTA e MATANO MONICA
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO PASUT
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale docente a tempo determinato per i periodi indicati in ricorso dal 18.1.2019 al
28.5.2022; di aver diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo indicato
1
4 dell'Accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE; di aver diritto all'importo complessivo di € 4.231,50.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire la
Retribuzione Professionale Docente in relazione ai periodi di servizio svolti a tempo determinato con condanna del resistente al pagamento della relativa CP_1 somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e con condanna alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' con vittoria di spese di lite. CP_3
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti spettante a parte ricorrente in base al lavoro a tempo determinato svolto per i periodi indicati.
Sul punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
20015/2018) secondo cui “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
2 situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
”.
Nel caso in esame, infatti, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente in relazione al servizio svolto in ragione degli importi mensili massimi previsti dalla contrattazione collettiva (€ 164,00 mensili dal momento della sua introduzione, poi aumentata dal marzo 2018 ad € 174,50 mensili) è possibile ritenere che parte ricorrente abbia diritto all'importo di € 4.231,50, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Su tale importo spettano gli interessi ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co.
36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto
3 di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Non sussiste alcuna prescrizione stante la notifica della diffida stragiudiziale in data
24.1.2024 e, quindi, prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla maturazione delle differenze retributive di febbraio 2019.
Il , quindi, deve essere condannato al pagamento Controparte_1 dei contributi in favore dell' su tale importo. CP_3
Allo stesso modo, non sussiste alcuna prescrizione relativa ai contributi spettanti su tali importi in base al chiaro tenore letterale dell'art. 1 co. 16 d.l. 215/2023, convertito nella l. 18/2024, che ha modificato l'art. 3 co. 10 bis l. 335/1995.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Nei rapporti tra e si prende in CP_3 Controparte_1 considerazione il valore dei contributi omessi.
Non sussistono, infine, i presupposti per la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 D.M.
55/2014. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 37692/2023) “L'art. 4 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (esclusa, nella specie, la maggiorazione de quo, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione).” e (Cass
22762/2023) “La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1-bis d.m. n. 55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti
4 aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora-zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'importo di €
4.231,50 a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato prestato dal 18.1.2019 al 3.6.2022 e per l'effetto condanna il al pagamento suo favore di tale somma oltre Controparte_1 interessi dalla maturazione al saldo;
2. condanna il alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva di parte ricorrente per tali importi ed al pagamento dei relativi contributi in favore dell' CP_3
3. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.030,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna il al pagamento in favore Controparte_1 dell' delle spese di lite che si liquidano in € 886,00, oltre accessori di CP_3 legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 04/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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