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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9350 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
L FUN7JON LU 'MA TC, SENTENZA sul ricorso proposto da VO LA, nato a [...] il [...] Oggi, - 5 MAR, 2024 avverso l'ordinanza del 28/9/2023 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giampaolo Neri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/9/2023, il Tribunale del riesame di Roma - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 30/5/2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale - applicava a LA VO la misura cautelare degli arresti domiciliari con riguardo a tre capi di imputazione, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9350 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 31/01/2024 2. Propone ricorso per cassazione il VO, deducendo i seguenti motivi: - mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la posizione del ricorrente, giovane di 19 anni ed incensurato;
al riguardo, peraltro, sarebbe del tutto errato il riferimento ad una pendenza processuale, in quanto il VO sarebbe stato prosciolto da quelle accuse (sentenza del G.i.p. di Roma del 17/4/2023) e l'ordinanza - pur a conoscenza della circostanza - non ne darebbe atto. Del tutto illogico, poi, sarebbe il mancato rilievo al contratto di apprendistato full time che il ricorrente avrebbe sottoscritto il 13/9/2023: per contro, questo dimostrerebbe l'intenzione del giovane di trovare un'attività lavorativa lecita, a seguito del suo primo problema con la legge. Palesemente apodittica, ancora, sarebbe la motivazione quanto alla personalità del soggetto: il VO - si ribadisce, molto giovane - avrebbe infatti modificato radicalmente il proprio stile di vita, a fronte dell'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Risulterebbe evidente, peraltro, che interrompere sul nascere l'attività lavorativa potrebbe - questo sì - ricondurre il giovane in quell'ambiente di allarme sociale dal quale sarebbe invece uscito;
- la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sono poi censurate quanto alla riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. La descrizione dei tre capi contestati, infatti, consentirebbe di apprezzarne il minimo rilievo, evidenziato innanzitutto dal dato ponderare trattato;
la motivazione, peraltro, sarebbe sul punto contraddittoria, da un lato negando l'esistenza dì un'associazione ex art. 74, stesso decreto (che pur contempla l'ipotesi della lieve entità), dall'altro negando per tutti i reati il comma 5. La motivazione, ancora, sarebbe viziata laddove indicherebbe i profitti illeciti sommando le presunte attività contestate in più di 100 capi, senza considerare, invece, le singole condotte, peraltro sviluppatesi soltanto su due mesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alla seconda censura (da trattare in via logica per prima), che impregiudicata ogni valutazione sul fumus commissi delicti - contesta l'esclusione su molti capi, a opera del Tribunale, della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, deve ribadirsi che questa è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizzano per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la 2 vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (tra le altre, Sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149). Ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, in oggetto, dunque, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529). Ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità di droga modica, o non accertata, costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (per tutte, Sez. 3, n. 6871 dell'8/7/2016, Bandera, Rv. 269149). 5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di questi principi, riformando l'ordinanza del G.i.p. con una motivazione del tutto solida, ancorata a precisi esiti investigativi e tale da sostenere in modo adeguato la riqualificazione delle condotte ai sensi del comma 1 dell'art. 73. 5.1. In particolare, il Tribunale ha richiamato il contesto illecito nel quale il VO aveva pacificamente operato, sotto le direttive di Francesco ET ed in stretto contatto con lui che, dal domicilio coatto, gestiva i traffici di stupefacenti avvalendosi di numerosi collaboratori. Il complessivo quadro di indagine, che l'impugnazione non contesta, aveva dunque dato conto di un circuito criminale ampio e ramificato, ben conosciuto dallo stesso VO, che vedeva la partecipazione di numerosi soggetti chiamati a presidiare i punti fissi di consegna della sostanza, anche per 12 ore al giorno, o ad eseguire trasporti a domicilio, come quelli compiuti proprio dal ricorrente. Questi, peraltro, era risultato perfettamente consapevole dello stato detentivo in cui si trovava il ET (senza che ciò costituisse remora alcuna), così come del contributo di numerose altre persone, da lui conosciute. Ancora, l'ordinanza ha valorizzato le intercettazioni telefoniche (con ET, con Di MA), dalle quali era chiaramente emersa la piena conoscenza dei traffici illeciti, dei costi di pusher e "cavalli", del comportamento tenuto da questi, talvolta scorretto (come EL 3 Chirigu, che aveva l'abitudine di non consegnare l'intera somma realizzata con lo spaccio); questa conoscenza derivava dai costanti rapporti con il ET (di cui era il principale referente, con Di MA) e con altri indagati, congruamente ritenuti espressione della piena aderenza del ricorrente all'attività illecita. Tale conclusione ha poi trovato ragionata conferma, nell'ordinanza impugnata, in una conversazione tra ET e il ricorrente in occasione dell'arresto del coimputato OB NI, che i due avevano prontamente commentato, con particolare preoccupazione per la sorte dello stupefacente, nella speranza che non ne fosse stato sequestrato troppo, "perché te dico 'a verità, stavamo a lavorà 'na cifra". Ancora per escludere il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, l'ordinanza ha poi valorizzato le conversazioni - alle quali aveva preso parte anche il ricorrente - in cui si dava conto di luoghi dove la cocaina veniva nascosta, come il "mattone" o la "macchina"; quest'ultima, peraltro, trovata nella piena disponibilità del VO (oltre che del Di MA, con cui la divideva) e con una non modesta quantità di cocaina a bordo (quasi 30 grammi), nonché di ben 4 bilancini di precisione. Infine, a dimostrazione dell'inserimento del ricorrente in un contesto illecito certamente radicato, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso - sempre insieme al Dì MA - si occupava stabilmente anche della preparazione delle dosi, come da intercettazioni richiamate. Queste, peraltro, erano state tenute su utenze intestate a soggetti stranieri, così evidenziando uno stratagemma volto a celare l'identità del vero utilizzatore. 5.2. Era emersa, pertanto, un'attività di spaccio che, seppur non costituita in associazione, evidenziava una sicura stabilità, con divisione di ruoli e di compiti, di luoghi da presidiare quotidianamente, di orari da rispettare;
un'attività, quindi, che il Tribunale - diversamente dal G.i.p. - ha riconosciuto non riconducibile alla fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, con adeguato argomento ed alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Ulteriore elemento valorizzato a sostegno dell'ampiezza del circuito criminale, poi, è quello economico, relativo al profitto;
sul punto, l'ordinanza - lungi dal procedere per mere presunzioni, come affermato nel ricorso - ha richiamato il chiaro contenuto di alcune intercettazioni, dalle quali risultavano guadagni per 1.500/2.000 euro al giorno. 5.3. La motivazione stesa dal Tribunale in ordine alla qualificazione delle condotte contestate al VO, pertanto, non merita censure. 6. In ordine, poi, alle esigenze cautelari, il Collegio conclude nei medesimi termini. 6.1. L'ordinanza ha innanzitutto citato un carico pendente per lesioni e minacce aggravate ex art. 604-ter cod. pen., nonché per porto d'armi, espressione di una propensione a delinquere e pericolosità. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato una memoria depositata in sede di riesame, 4 Il CO,sigliere estensore Il Presidente nella quale si darebbe conto dell'avvenuto proscioglimento da tale imputazione (con sentenza del 17/4/2023); ebbene, come verificato dal Collegio, in questa memoria - espressamente richiamata nell'ordinanza (pag. 2) - non c'è alcun cenno al proscioglimento del VO, né dagli atti risulta che la relativa sentenza fosse stata prodotta in questa sede cautelare. 6.2. Di seguito, il Tribunale ha comunque sottolineato plurimi elementi a sostegno del pericolo di recidiva. In particolare, è stato richiamato lo stabile inserimento nel traffico degli stupefacenti, per tutto il periodo preso in considerazione, in piena condivisione con il referente ET. Ancora, è stato evidenziato che, nel corso della perquisizione della vettura sopra citata (nella disponibilità del VO e del Di MA), era risultato manomesso il sistema di intercettazione ambientale installato dalla polizia giudiziaria. Infine, l'ordinanza ha preso in esame il contratto di apprendistato full time sottoscritto il 13/9/2023, ma lo ha ritenuto elemento non decisivo ai fini cautelari;
con motivazione non manifestamente illogica, infatti, è stato evidenziato il carattere assai recente di questo percorso lavorativo, tale da non poter "costituire un fattore di valutazione dirimente, a fronte di emergenze investigative che depongono, invece, in senso contrario, dando conto di un'attività illecita protratta nel tempo, connotata da particolare allarme e fonte di lauti guadagni". Dal che, non solo il pericolo dì reiterazione del reato, ma anche l'esigenza di salvaguardarlo con la misura detentiva domiciliare, unica ritenuta idonea;
sul punto, tuttavia, il ricorso non spende argomento. 6.3. In senso contrario, infine, non possono valere le buste paga prodotte dalla difesa in questa sede, perché relative a mensilità successive all'emissione del provvedimento impugnato. 7. L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giampaolo Neri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/9/2023, il Tribunale del riesame di Roma - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 30/5/2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale - applicava a LA VO la misura cautelare degli arresti domiciliari con riguardo a tre capi di imputazione, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9350 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 31/01/2024 2. Propone ricorso per cassazione il VO, deducendo i seguenti motivi: - mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la posizione del ricorrente, giovane di 19 anni ed incensurato;
al riguardo, peraltro, sarebbe del tutto errato il riferimento ad una pendenza processuale, in quanto il VO sarebbe stato prosciolto da quelle accuse (sentenza del G.i.p. di Roma del 17/4/2023) e l'ordinanza - pur a conoscenza della circostanza - non ne darebbe atto. Del tutto illogico, poi, sarebbe il mancato rilievo al contratto di apprendistato full time che il ricorrente avrebbe sottoscritto il 13/9/2023: per contro, questo dimostrerebbe l'intenzione del giovane di trovare un'attività lavorativa lecita, a seguito del suo primo problema con la legge. Palesemente apodittica, ancora, sarebbe la motivazione quanto alla personalità del soggetto: il VO - si ribadisce, molto giovane - avrebbe infatti modificato radicalmente il proprio stile di vita, a fronte dell'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Risulterebbe evidente, peraltro, che interrompere sul nascere l'attività lavorativa potrebbe - questo sì - ricondurre il giovane in quell'ambiente di allarme sociale dal quale sarebbe invece uscito;
- la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sono poi censurate quanto alla riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. La descrizione dei tre capi contestati, infatti, consentirebbe di apprezzarne il minimo rilievo, evidenziato innanzitutto dal dato ponderare trattato;
la motivazione, peraltro, sarebbe sul punto contraddittoria, da un lato negando l'esistenza dì un'associazione ex art. 74, stesso decreto (che pur contempla l'ipotesi della lieve entità), dall'altro negando per tutti i reati il comma 5. La motivazione, ancora, sarebbe viziata laddove indicherebbe i profitti illeciti sommando le presunte attività contestate in più di 100 capi, senza considerare, invece, le singole condotte, peraltro sviluppatesi soltanto su due mesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alla seconda censura (da trattare in via logica per prima), che impregiudicata ogni valutazione sul fumus commissi delicti - contesta l'esclusione su molti capi, a opera del Tribunale, della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, deve ribadirsi che questa è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizzano per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la 2 vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (tra le altre, Sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149). Ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, in oggetto, dunque, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529). Ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità di droga modica, o non accertata, costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (per tutte, Sez. 3, n. 6871 dell'8/7/2016, Bandera, Rv. 269149). 5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di questi principi, riformando l'ordinanza del G.i.p. con una motivazione del tutto solida, ancorata a precisi esiti investigativi e tale da sostenere in modo adeguato la riqualificazione delle condotte ai sensi del comma 1 dell'art. 73. 5.1. In particolare, il Tribunale ha richiamato il contesto illecito nel quale il VO aveva pacificamente operato, sotto le direttive di Francesco ET ed in stretto contatto con lui che, dal domicilio coatto, gestiva i traffici di stupefacenti avvalendosi di numerosi collaboratori. Il complessivo quadro di indagine, che l'impugnazione non contesta, aveva dunque dato conto di un circuito criminale ampio e ramificato, ben conosciuto dallo stesso VO, che vedeva la partecipazione di numerosi soggetti chiamati a presidiare i punti fissi di consegna della sostanza, anche per 12 ore al giorno, o ad eseguire trasporti a domicilio, come quelli compiuti proprio dal ricorrente. Questi, peraltro, era risultato perfettamente consapevole dello stato detentivo in cui si trovava il ET (senza che ciò costituisse remora alcuna), così come del contributo di numerose altre persone, da lui conosciute. Ancora, l'ordinanza ha valorizzato le intercettazioni telefoniche (con ET, con Di MA), dalle quali era chiaramente emersa la piena conoscenza dei traffici illeciti, dei costi di pusher e "cavalli", del comportamento tenuto da questi, talvolta scorretto (come EL 3 Chirigu, che aveva l'abitudine di non consegnare l'intera somma realizzata con lo spaccio); questa conoscenza derivava dai costanti rapporti con il ET (di cui era il principale referente, con Di MA) e con altri indagati, congruamente ritenuti espressione della piena aderenza del ricorrente all'attività illecita. Tale conclusione ha poi trovato ragionata conferma, nell'ordinanza impugnata, in una conversazione tra ET e il ricorrente in occasione dell'arresto del coimputato OB NI, che i due avevano prontamente commentato, con particolare preoccupazione per la sorte dello stupefacente, nella speranza che non ne fosse stato sequestrato troppo, "perché te dico 'a verità, stavamo a lavorà 'na cifra". Ancora per escludere il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, l'ordinanza ha poi valorizzato le conversazioni - alle quali aveva preso parte anche il ricorrente - in cui si dava conto di luoghi dove la cocaina veniva nascosta, come il "mattone" o la "macchina"; quest'ultima, peraltro, trovata nella piena disponibilità del VO (oltre che del Di MA, con cui la divideva) e con una non modesta quantità di cocaina a bordo (quasi 30 grammi), nonché di ben 4 bilancini di precisione. Infine, a dimostrazione dell'inserimento del ricorrente in un contesto illecito certamente radicato, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso - sempre insieme al Dì MA - si occupava stabilmente anche della preparazione delle dosi, come da intercettazioni richiamate. Queste, peraltro, erano state tenute su utenze intestate a soggetti stranieri, così evidenziando uno stratagemma volto a celare l'identità del vero utilizzatore. 5.2. Era emersa, pertanto, un'attività di spaccio che, seppur non costituita in associazione, evidenziava una sicura stabilità, con divisione di ruoli e di compiti, di luoghi da presidiare quotidianamente, di orari da rispettare;
un'attività, quindi, che il Tribunale - diversamente dal G.i.p. - ha riconosciuto non riconducibile alla fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, con adeguato argomento ed alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Ulteriore elemento valorizzato a sostegno dell'ampiezza del circuito criminale, poi, è quello economico, relativo al profitto;
sul punto, l'ordinanza - lungi dal procedere per mere presunzioni, come affermato nel ricorso - ha richiamato il chiaro contenuto di alcune intercettazioni, dalle quali risultavano guadagni per 1.500/2.000 euro al giorno. 5.3. La motivazione stesa dal Tribunale in ordine alla qualificazione delle condotte contestate al VO, pertanto, non merita censure. 6. In ordine, poi, alle esigenze cautelari, il Collegio conclude nei medesimi termini. 6.1. L'ordinanza ha innanzitutto citato un carico pendente per lesioni e minacce aggravate ex art. 604-ter cod. pen., nonché per porto d'armi, espressione di una propensione a delinquere e pericolosità. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato una memoria depositata in sede di riesame, 4 Il CO,sigliere estensore Il Presidente nella quale si darebbe conto dell'avvenuto proscioglimento da tale imputazione (con sentenza del 17/4/2023); ebbene, come verificato dal Collegio, in questa memoria - espressamente richiamata nell'ordinanza (pag. 2) - non c'è alcun cenno al proscioglimento del VO, né dagli atti risulta che la relativa sentenza fosse stata prodotta in questa sede cautelare. 6.2. Di seguito, il Tribunale ha comunque sottolineato plurimi elementi a sostegno del pericolo di recidiva. In particolare, è stato richiamato lo stabile inserimento nel traffico degli stupefacenti, per tutto il periodo preso in considerazione, in piena condivisione con il referente ET. Ancora, è stato evidenziato che, nel corso della perquisizione della vettura sopra citata (nella disponibilità del VO e del Di MA), era risultato manomesso il sistema di intercettazione ambientale installato dalla polizia giudiziaria. Infine, l'ordinanza ha preso in esame il contratto di apprendistato full time sottoscritto il 13/9/2023, ma lo ha ritenuto elemento non decisivo ai fini cautelari;
con motivazione non manifestamente illogica, infatti, è stato evidenziato il carattere assai recente di questo percorso lavorativo, tale da non poter "costituire un fattore di valutazione dirimente, a fronte di emergenze investigative che depongono, invece, in senso contrario, dando conto di un'attività illecita protratta nel tempo, connotata da particolare allarme e fonte di lauti guadagni". Dal che, non solo il pericolo dì reiterazione del reato, ma anche l'esigenza di salvaguardarlo con la misura detentiva domiciliare, unica ritenuta idonea;
sul punto, tuttavia, il ricorso non spende argomento. 6.3. In senso contrario, infine, non possono valere le buste paga prodotte dalla difesa in questa sede, perché relative a mensilità successive all'emissione del provvedimento impugnato. 7. L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024