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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 13/02/2026, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2213/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2660/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428452 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 112401428452 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 1.937,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione alla utenza in Roma, Indirizzo_1, in catasto al Daticatastali_1 sub 1.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e come primo motivo di impugnazione, eccepisce l'erronea determinazione della superficie tassata accertata da Roma Capitale in mq. 34 anziché 18 effettivi.
Il ricorrente eccepisce inoltre l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti trattandosi di semplice locale deposito per riporre masserizie di uso personale.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
21.01.26 lo stesso giorno dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò, nel merito, la Corte rileva che la superficie accertata pari a mq. 34 risulta in contrasto con i dati catastali di classamento che indicano una consistenza di mq. 18 ed una superficie catastale di mq. 27.
Nel caso di specie la superficie assoggettabile a TARI è pari al 80% della superficie catastale (art. 11 del
Regolamento Comunale) e quindi è pari a mq. 21,6 che rappresentano la superficie imponibile da sottoporre a tassazione.
Quanto alla inidoneità del locale a produrre rifiuti la Corte osserva che la Cassazione, con l'ordinanza n.
7002 del 15 marzo 2024, ha chiarito che per ottenere l'esenzione della Tari è necessario dimostrare le condizioni di inidoneità dell'immobile alla produzione di rifiuti.
Nelle memorie difensive parte ricorrente sottolinea l'uso saltuario ed episodico del locale con esclusione di qualunque attività produttiva ma tale caratteristica non è sufficiente ad integrare il presupposto per l'esenzione anche in considerazione della mancata denuncia al Comune.
Per le ragioni esposte l'accertamento dovrà essere rettificato calcolando la TARI sulla superficie di mq.
21,6.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
ER TI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2660/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428452 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 112401428452 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 1.937,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione alla utenza in Roma, Indirizzo_1, in catasto al Daticatastali_1 sub 1.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e come primo motivo di impugnazione, eccepisce l'erronea determinazione della superficie tassata accertata da Roma Capitale in mq. 34 anziché 18 effettivi.
Il ricorrente eccepisce inoltre l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti trattandosi di semplice locale deposito per riporre masserizie di uso personale.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
21.01.26 lo stesso giorno dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò, nel merito, la Corte rileva che la superficie accertata pari a mq. 34 risulta in contrasto con i dati catastali di classamento che indicano una consistenza di mq. 18 ed una superficie catastale di mq. 27.
Nel caso di specie la superficie assoggettabile a TARI è pari al 80% della superficie catastale (art. 11 del
Regolamento Comunale) e quindi è pari a mq. 21,6 che rappresentano la superficie imponibile da sottoporre a tassazione.
Quanto alla inidoneità del locale a produrre rifiuti la Corte osserva che la Cassazione, con l'ordinanza n.
7002 del 15 marzo 2024, ha chiarito che per ottenere l'esenzione della Tari è necessario dimostrare le condizioni di inidoneità dell'immobile alla produzione di rifiuti.
Nelle memorie difensive parte ricorrente sottolinea l'uso saltuario ed episodico del locale con esclusione di qualunque attività produttiva ma tale caratteristica non è sufficiente ad integrare il presupposto per l'esenzione anche in considerazione della mancata denuncia al Comune.
Per le ragioni esposte l'accertamento dovrà essere rettificato calcolando la TARI sulla superficie di mq.
21,6.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
ER TI