CASS
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2024, n. 36222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36222 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 36222 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di CO, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 3338 del 2024), ha sostituito nei confronti di ER AR la misura dell'affidamento in prova prevista dall'art. 47 ord. pen. con quella della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, ord. pen. (con relativi obblighi) e parallelamente ha escluso dal computo della pena estinta il periodo di messa alla prova svolta da AR dal 20.5.2022 — data dell'inizio dell'agire ritenuto in violazione della funzione della misura alternativa - fino alla sospensione della misura. Ad ER AR, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, è contestato di aver ripreso ad esercitare il lavoro di imprenditore commerciale, violando le pene accessorie fallimentari previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. 2. Avverso tale ordinanza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso ER AR, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge riguardo al mancato rispetto del vincolo di rinvio quanto all'accertamento da svolgersi sull'effettiva condotta del ricorrente in contrasto con la finalità della messa alla prova: la difesa evidenzia l'erroneità della conclusione del Tribunale di sorveglianza circa la natura imprenditoriale dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
attività alla quale egli era stato autorizzato sempre con provvedimenti degli stessi uffici di sorveglianza competenti. Corrispondentemente a tale obiezione, il ricorso eccepisce anche un vizio di motivazione dal contenuto sostanzialmente analogo, evidenziando la contraddittorietà e la aspecificità degli elementi concreti utilizzati per giungere alla conclusione che il ricorrente stesse continuando a svolgere attività imprenditoriale — non consentitagli per la condanna alle pene accessorie fallimentari - e non attività libera professionale di intermediazione, consentita. Il mero riferimento all'esecuzione di lavori edili quale muratore ed il disinteressamento esplicito del Tribunale alla circostanza che i mezzi utilizzati per la sua attività non fossero di proprietà del ricorrente, ma altrui costituirebbero i punti di emersione più macroscopici della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, anche alla luce della nozione di impresa sancita dall'art. 2082 cod. civ. Inoltre, permarrebbe la contraddittorietà degli elementi concreti dai quali si desume la ripresa dell'attività imprenditoriale direttamente da parte del ricorrente, laddove questa sarebbe riconducibile al fratello, con il quale vi è confusione nelle dichiarazioni del committente dei lavori (NO SO) ai carabinieri, presenti in atti. Inoltre, si rappresenta che l'unico elemento "nuovo" considerato dal Tribunale, vale a dire il decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente per il reato di cui 2 all'art. 389 cod. pen., in realtà è privo di valore rispetto all'accertamento della violazione delle pene accessorie che è "costata" al ricorrente la revoca della misura, poiché si tratta di un provvedimento non definitivo e opposto, in relazione al quale si è in attesa di fissazione dell'udienza dibattimentale. 2.2. Un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge rispetto al vincolo di rinvio quanto alla valutazione di compatibilità della condotta attribuita al ricorrente con la prosecuzione della misura della messa alla prova, nonché vizio di motivazione relativo. Il ricorrente lamenta che, nonostante l'esplicita indicazione della sentenza rescindente di fornire una rinnovata, adeguata motivazione sulla sussistenza e lo spessore della violazione della disciplina attuativa dell'affidamento in prova e sulla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova, il provvedimento impugnato non ha adempiuto a tale obbligo derivante dal vincolo ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Caduta l'ipotesi che la ripresa dell'attività imprenditoriale fosse avvenuta addirittura nell'ambito della stessa ditta coinvolta nei fatti di bancarotta per i quali il ricorrente è stato condannato in via definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha agganciato l'incompatibilità dei comportamenti di AR con l'affidamento in prova alla mera constatazione della ripresa dell'attività edile in forma latamente imprenditoriale, in mancanza di elementi certi riguardo a tale circostanza e in assenza di adeguata motivazione circa la gravità della violazione attribuita al ricorrente tale da giustificare la revoca della misura. Tanto più tale conclusione di gravità e revoca è manifestamente illogica se si considera che è lo stesso provvedimento impugnato a dare atto del comportamento del ricorrente in linea con le prescrizioni dategli dal Tribunale di sorveglianza all'atto della concessione dell'affidamento ai servizi sociali e successivamente con il regolare svolgimento dell'attività di volontariato, nonché dell'assenza di profili di pericolosità sociale da parte sua, tanto da meritare la misura della detenzione domiciliare. 2.3. Una terza ragione di censura eccepisce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui fa decorrere gli effetti della revoca dal 20.5.2022, data in cui risulterebbero eseguiti dal ricorrente i primi lavori in contrasto con le pene accessorie, dimenticando la necessità di operare una valutazione complessiva del comportamento tenuto nel corso dell'esperimento della misura e dell'incidenza della violazione sul percorso di rieducazione intrapreso. Si tratta di principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ispirati dalla sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale. La difesa denuncia la totale sottovalutazione del costante impegno profuso dal ricorrente nel corretto svolgimento dell'attività di volontariato;
delle relazioni corrette intrattenute con l'ufficio esecuzione penale esterna di CO e con la magistratura;
dell'assoluta buona fede con la quale ha agito il ricorrente, che ha sempre chiesto permessi ed autorizzazioni a svolgere quelle attività che ora gli vengono contestate come espressione 3 di violazione delle pene accessorie fallimentari, dandone notizia all'UEPE ed emettendo le relative fatture, fidando nella loro natura di attività svolte quale libero professionista e consentite. Al più, quindi, si potrebbe contestargli una condotta colposa. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in relazione ai primi due motivi di censura proposti e per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. La sentenza di annullamento aveva rilevato un difetto motivazionale grave del primo provvedimento poi annullato, sia con riguardo alla parte in cui si dava per dimostrato lo svolgimento, da parte del condannato, di attività imprenditoriale vietata piuttosto che di attività libera professionale consentita;
sia con riferimento alla valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 ord. pen., evidenziata la necessità di una verifica del complessivo comportamento serbato dall'affidato, al fine di stabilire se la condotta o le condotte che hanno originato la revoca risultino incompatibili con il prosieguo della misura. La sentenza rescindente ha sottolineato, in particolare, che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'esecuzione di essa, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova;
così come spetta sempre al giudice fornire adeguata motivazione, spiegando le ragioni per le quali le vioolazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01). Anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01). Alla luce di tali premesse ermeneutiche, che il Collegio intende ribadire condividendole pienamente, la Prima Sezione Penale ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non 4 aveva soddisfatto questo onere motivazionale, non avendo dato conto - anche in ragione della insoddisfacente verifica della sussistenza e dell'entità della violazione attribuita all'affidato - dell'incidenza della violazione stessa sulla funzionalità della misura alternativa, in relazione alla più generale verifica di compatibilità o meno del rilevato vulnus con la prosecuzione della messa alla prova, per come essa si era concretamente svolta fino a quel momento, secondo le modalità stabilite. Oltre alla carente motivazione in ordine ai connotati strutturali dello specifico comportamento inosservante, la sentenza rescindente ha constatato, dunque, anche la mancanza di una percepibile valutazione compiuta riguardo agli indici rilevanti per l'attuazione della misura;
una valutazione finalizzata a stabilire se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, fosse stato e sia per il futuro da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. L'annullamento ha, quindi, riguardato tali carenze motivazionali e dell'accertamento concreto, mentre sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi, compreso uno analogo al secondo argomento di censura del ricorrente dinanzi al Collegio. 3. Il provvedimento impugnato non ha rispettato il vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. indicato dalla sentenza di annullamento, così come evidenziato nei primi due motivi di ricorso. La motivazione dell'ordinanza rescissoria è apodittica ed assertiva, limitandosi a stigmatizzare il comportamento del ricorrente come "negativo" e "contrario al finalismo rieducativo della misura", senza spiegare quel che la sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità aveva chiesto;
il che equivale a dire che il provvedimento impugnato non opera un'effettiva verifica della sussistenza e dell'entità della violazione attribuita all'affidato nè dell'incidenza della violazione stessa sulla funzionalità della misura alternativa, in relazione alla più generale verifica di compatibilità o meno del rilevato vulnus con la prosecuzione della messa alla prova, alla luce dei caratteri concreti con i quali essa si era svolta fino a quel momento e con osservanza delle disposizioni esecutive stabilite. Non si rinviene quindi, sia un'effettiva e soddisfacente analisi della condotta del ricorrente, che si assume aver violato le pene accessorie collegate alla sanzione principale inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta, sia quella valutazione relativa agli indici rilevanti per l'attuazione della misura, finalizzata a stabilire se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, possa ritenersi realmente incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. Viceversa, si dà per scontato che lavorare come muratore-libero professionista (perché si è avvalso di partita IVA), senza mezzi propri, ma utilizzando mezzi strumentali di proprietà altrui, sebbene autorizzato a ciò dalla stessa magistratura di sorveglianza e 5 fatturando e comunicando all'UEPE i lavori svolti, costituisca quell'attività di esercizio di impresa vietata al condannato in virtù delle pene accessorie fallimentari. La motivazione è manifestamente illogica, in particolare, allorchè evidenzia l'irrilevanza sia della circostanza che i mezzi strumentali utilizzati per i lavori eseguiti non erano di proprietà del ricorrente sia del fatto che il condannato aveva regolarmente chiesto le necessarie autorizzazioni al magistrato di sorveglianza, confrontandosi con l'UEPE e svolgendo attività di volontariato. Questi ultimi, infatti, vanno presi in considerazione poiché rappresentano indicatori dei quali è necessario tener conto nella valutazione complessiva del comportamento del ricorrente, al fine di verificare se, alla base del suo agire, non vi sia stato il convincimento in buona fede della liceità dell'attività lavorativa che gli veniva autorizzata. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di CO, che dovrà dare effettiva realizzazione ai principi giurisprudenziali richiamati al par. 2, operando quelle verifiche e valutazioni concrete sin qui specificate;
il terzo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento delle prime due ragioni di censura.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di CO. Così deciso il 27 giugno 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 36222 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di CO, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 3338 del 2024), ha sostituito nei confronti di ER AR la misura dell'affidamento in prova prevista dall'art. 47 ord. pen. con quella della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, ord. pen. (con relativi obblighi) e parallelamente ha escluso dal computo della pena estinta il periodo di messa alla prova svolta da AR dal 20.5.2022 — data dell'inizio dell'agire ritenuto in violazione della funzione della misura alternativa - fino alla sospensione della misura. Ad ER AR, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, è contestato di aver ripreso ad esercitare il lavoro di imprenditore commerciale, violando le pene accessorie fallimentari previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. 2. Avverso tale ordinanza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso ER AR, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge riguardo al mancato rispetto del vincolo di rinvio quanto all'accertamento da svolgersi sull'effettiva condotta del ricorrente in contrasto con la finalità della messa alla prova: la difesa evidenzia l'erroneità della conclusione del Tribunale di sorveglianza circa la natura imprenditoriale dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
attività alla quale egli era stato autorizzato sempre con provvedimenti degli stessi uffici di sorveglianza competenti. Corrispondentemente a tale obiezione, il ricorso eccepisce anche un vizio di motivazione dal contenuto sostanzialmente analogo, evidenziando la contraddittorietà e la aspecificità degli elementi concreti utilizzati per giungere alla conclusione che il ricorrente stesse continuando a svolgere attività imprenditoriale — non consentitagli per la condanna alle pene accessorie fallimentari - e non attività libera professionale di intermediazione, consentita. Il mero riferimento all'esecuzione di lavori edili quale muratore ed il disinteressamento esplicito del Tribunale alla circostanza che i mezzi utilizzati per la sua attività non fossero di proprietà del ricorrente, ma altrui costituirebbero i punti di emersione più macroscopici della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, anche alla luce della nozione di impresa sancita dall'art. 2082 cod. civ. Inoltre, permarrebbe la contraddittorietà degli elementi concreti dai quali si desume la ripresa dell'attività imprenditoriale direttamente da parte del ricorrente, laddove questa sarebbe riconducibile al fratello, con il quale vi è confusione nelle dichiarazioni del committente dei lavori (NO SO) ai carabinieri, presenti in atti. Inoltre, si rappresenta che l'unico elemento "nuovo" considerato dal Tribunale, vale a dire il decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente per il reato di cui 2 all'art. 389 cod. pen., in realtà è privo di valore rispetto all'accertamento della violazione delle pene accessorie che è "costata" al ricorrente la revoca della misura, poiché si tratta di un provvedimento non definitivo e opposto, in relazione al quale si è in attesa di fissazione dell'udienza dibattimentale. 2.2. Un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge rispetto al vincolo di rinvio quanto alla valutazione di compatibilità della condotta attribuita al ricorrente con la prosecuzione della misura della messa alla prova, nonché vizio di motivazione relativo. Il ricorrente lamenta che, nonostante l'esplicita indicazione della sentenza rescindente di fornire una rinnovata, adeguata motivazione sulla sussistenza e lo spessore della violazione della disciplina attuativa dell'affidamento in prova e sulla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova, il provvedimento impugnato non ha adempiuto a tale obbligo derivante dal vincolo ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Caduta l'ipotesi che la ripresa dell'attività imprenditoriale fosse avvenuta addirittura nell'ambito della stessa ditta coinvolta nei fatti di bancarotta per i quali il ricorrente è stato condannato in via definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha agganciato l'incompatibilità dei comportamenti di AR con l'affidamento in prova alla mera constatazione della ripresa dell'attività edile in forma latamente imprenditoriale, in mancanza di elementi certi riguardo a tale circostanza e in assenza di adeguata motivazione circa la gravità della violazione attribuita al ricorrente tale da giustificare la revoca della misura. Tanto più tale conclusione di gravità e revoca è manifestamente illogica se si considera che è lo stesso provvedimento impugnato a dare atto del comportamento del ricorrente in linea con le prescrizioni dategli dal Tribunale di sorveglianza all'atto della concessione dell'affidamento ai servizi sociali e successivamente con il regolare svolgimento dell'attività di volontariato, nonché dell'assenza di profili di pericolosità sociale da parte sua, tanto da meritare la misura della detenzione domiciliare. 2.3. Una terza ragione di censura eccepisce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui fa decorrere gli effetti della revoca dal 20.5.2022, data in cui risulterebbero eseguiti dal ricorrente i primi lavori in contrasto con le pene accessorie, dimenticando la necessità di operare una valutazione complessiva del comportamento tenuto nel corso dell'esperimento della misura e dell'incidenza della violazione sul percorso di rieducazione intrapreso. Si tratta di principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ispirati dalla sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale. La difesa denuncia la totale sottovalutazione del costante impegno profuso dal ricorrente nel corretto svolgimento dell'attività di volontariato;
delle relazioni corrette intrattenute con l'ufficio esecuzione penale esterna di CO e con la magistratura;
dell'assoluta buona fede con la quale ha agito il ricorrente, che ha sempre chiesto permessi ed autorizzazioni a svolgere quelle attività che ora gli vengono contestate come espressione 3 di violazione delle pene accessorie fallimentari, dandone notizia all'UEPE ed emettendo le relative fatture, fidando nella loro natura di attività svolte quale libero professionista e consentite. Al più, quindi, si potrebbe contestargli una condotta colposa. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in relazione ai primi due motivi di censura proposti e per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. La sentenza di annullamento aveva rilevato un difetto motivazionale grave del primo provvedimento poi annullato, sia con riguardo alla parte in cui si dava per dimostrato lo svolgimento, da parte del condannato, di attività imprenditoriale vietata piuttosto che di attività libera professionale consentita;
sia con riferimento alla valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 ord. pen., evidenziata la necessità di una verifica del complessivo comportamento serbato dall'affidato, al fine di stabilire se la condotta o le condotte che hanno originato la revoca risultino incompatibili con il prosieguo della misura. La sentenza rescindente ha sottolineato, in particolare, che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'esecuzione di essa, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova;
così come spetta sempre al giudice fornire adeguata motivazione, spiegando le ragioni per le quali le vioolazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01). Anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01). Alla luce di tali premesse ermeneutiche, che il Collegio intende ribadire condividendole pienamente, la Prima Sezione Penale ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non 4 aveva soddisfatto questo onere motivazionale, non avendo dato conto - anche in ragione della insoddisfacente verifica della sussistenza e dell'entità della violazione attribuita all'affidato - dell'incidenza della violazione stessa sulla funzionalità della misura alternativa, in relazione alla più generale verifica di compatibilità o meno del rilevato vulnus con la prosecuzione della messa alla prova, per come essa si era concretamente svolta fino a quel momento, secondo le modalità stabilite. Oltre alla carente motivazione in ordine ai connotati strutturali dello specifico comportamento inosservante, la sentenza rescindente ha constatato, dunque, anche la mancanza di una percepibile valutazione compiuta riguardo agli indici rilevanti per l'attuazione della misura;
una valutazione finalizzata a stabilire se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, fosse stato e sia per il futuro da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. L'annullamento ha, quindi, riguardato tali carenze motivazionali e dell'accertamento concreto, mentre sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi, compreso uno analogo al secondo argomento di censura del ricorrente dinanzi al Collegio. 3. Il provvedimento impugnato non ha rispettato il vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. indicato dalla sentenza di annullamento, così come evidenziato nei primi due motivi di ricorso. La motivazione dell'ordinanza rescissoria è apodittica ed assertiva, limitandosi a stigmatizzare il comportamento del ricorrente come "negativo" e "contrario al finalismo rieducativo della misura", senza spiegare quel che la sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità aveva chiesto;
il che equivale a dire che il provvedimento impugnato non opera un'effettiva verifica della sussistenza e dell'entità della violazione attribuita all'affidato nè dell'incidenza della violazione stessa sulla funzionalità della misura alternativa, in relazione alla più generale verifica di compatibilità o meno del rilevato vulnus con la prosecuzione della messa alla prova, alla luce dei caratteri concreti con i quali essa si era svolta fino a quel momento e con osservanza delle disposizioni esecutive stabilite. Non si rinviene quindi, sia un'effettiva e soddisfacente analisi della condotta del ricorrente, che si assume aver violato le pene accessorie collegate alla sanzione principale inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta, sia quella valutazione relativa agli indici rilevanti per l'attuazione della misura, finalizzata a stabilire se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, possa ritenersi realmente incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. Viceversa, si dà per scontato che lavorare come muratore-libero professionista (perché si è avvalso di partita IVA), senza mezzi propri, ma utilizzando mezzi strumentali di proprietà altrui, sebbene autorizzato a ciò dalla stessa magistratura di sorveglianza e 5 fatturando e comunicando all'UEPE i lavori svolti, costituisca quell'attività di esercizio di impresa vietata al condannato in virtù delle pene accessorie fallimentari. La motivazione è manifestamente illogica, in particolare, allorchè evidenzia l'irrilevanza sia della circostanza che i mezzi strumentali utilizzati per i lavori eseguiti non erano di proprietà del ricorrente sia del fatto che il condannato aveva regolarmente chiesto le necessarie autorizzazioni al magistrato di sorveglianza, confrontandosi con l'UEPE e svolgendo attività di volontariato. Questi ultimi, infatti, vanno presi in considerazione poiché rappresentano indicatori dei quali è necessario tener conto nella valutazione complessiva del comportamento del ricorrente, al fine di verificare se, alla base del suo agire, non vi sia stato il convincimento in buona fede della liceità dell'attività lavorativa che gli veniva autorizzata. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di CO, che dovrà dare effettiva realizzazione ai principi giurisprudenziali richiamati al par. 2, operando quelle verifiche e valutazioni concrete sin qui specificate;
il terzo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento delle prime due ragioni di censura.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di CO. Così deciso il 27 giugno 2024.