Art. 7.
Il contributo indicato dall' art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 348 , e' corrisposto, anche per le domande presentate entro il 23 marzo 1952, al committente dei lavori di riparazione e modificazione di navi mercantili in quanto ammesso ai benefici del capo III della legge 8 marzo 1949, n. 75 , con provvedimento del Ministro per la marina mercantile.
Il contributo indicato dall' art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 348 , e' corrisposto, anche per le domande presentate entro il 23 marzo 1952, al committente dei lavori di riparazione e modificazione di navi mercantili in quanto ammesso ai benefici del capo III della legge 8 marzo 1949, n. 75 , con provvedimento del Ministro per la marina mercantile.