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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/09/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2208/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 3 settembre 2025 alle ore 9,27 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2208/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto in data 24 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il Giudice, viste le note scritte in sostituzione di udienza, pronuncia
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies cpc, l'AVV. Parte_1
domandava la condanna di a pagare la somma di euro 28.844,00,
[...] Controparte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per l'attività professionale di avvocato svolta in favore del resistente avente ad oggetto lo studio della documentazione contrattuale intercorso tra il cliente e la banca , per la proposizione della mediazione Controparte_1 Controparte_2 conclusa con verbale negativo e per la redazione dell'atto di citazione.
II. Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano notificati a ai sensi dell'art. 143 Controparte_1 cpc in data 5 novembre 2024 presso l'ultima resistenza conosciuta in Capoliveri (LI) Località Stecchi n.1, come risultante dal certificato di residenza agli atti.
All'udienza del 15 gennaio 2025 il resistente veniva dichiarato contumace.
III. La domanda viene accolta nei limiti che seguono.
Il valore della controversia, su cui parametrare il compenso in base al decreto del Ministero della Giustizia del
10 marzo 2014 n.55, deve essere individuato ai sensi dell'art. 5 II comma secondo periodo decreto citato in euro
1.761.805,99 indicato a pagina 24 dell'atto di citazione prodotto dal ricorrente con il documento n.
9. pagina 1 di 2 Si tratta dell'unico atto, che questo giudice ritiene attendibile per l'individuazione del valore della controversia, in quanto diretto all'autorità giudiziaria e quindi supportato da ragioni di diritto, che mancano in modo esaustivo e convincente della domanda di mediazione.
Fatta questa premessa, per lo studio della controversia connesso alla redazione dell'atto di citazione (non notificato) ai sensi dell'art. 5 lettera a) D.M. citato il compenso viene liquidato nella misura di euro 3.544,00, aumentato del 5% percento fino ad euro 3.721,20 ed aumentato del 5% fino ad euro 3.907,26 ai sensi dell'art. 6
D.M. citato.
Per l'attività di mediazione viene liquidato il compenso ai sensi dell'art. 20 comma 1 bis D.M. citato di euro
4.111,00 aumentato del 5% percento fino ad euro 4.316,55 ed aumentato del 5% fino ad euro 4.532,37 ai sensi dell'art. 6 D.M. citato.
Il ricorrente chiede anche la liquidazione per l'attività professionale di studio della documentazione contrattuale a titolo di attività stragiudiziale, ma il relativo compenso deve essere ricompreso nelle voci sopra determinate, non assumendo una apprezzabile autonomina rispetto allo studio degli atti per la redazione della domanda di mediazione e dell'atto di citazione.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Controparte_1 di lite a favore dell'avv. , spese che vengono liquidate nella misura di euro 322,22 per spese ed Parte_1 euro 8.439,63 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: condanna a pagare a la somma di euro 8.439,63, oltre Controparte_1 Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 5 novembre 2024 al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali all'avv. Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 322,22 per spese ed euro 8.439,63 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle
[...] spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 3 settembre 2025 alle ore 9,27 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2208/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto in data 24 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il Giudice, viste le note scritte in sostituzione di udienza, pronuncia
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies cpc, l'AVV. Parte_1
domandava la condanna di a pagare la somma di euro 28.844,00,
[...] Controparte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per l'attività professionale di avvocato svolta in favore del resistente avente ad oggetto lo studio della documentazione contrattuale intercorso tra il cliente e la banca , per la proposizione della mediazione Controparte_1 Controparte_2 conclusa con verbale negativo e per la redazione dell'atto di citazione.
II. Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano notificati a ai sensi dell'art. 143 Controparte_1 cpc in data 5 novembre 2024 presso l'ultima resistenza conosciuta in Capoliveri (LI) Località Stecchi n.1, come risultante dal certificato di residenza agli atti.
All'udienza del 15 gennaio 2025 il resistente veniva dichiarato contumace.
III. La domanda viene accolta nei limiti che seguono.
Il valore della controversia, su cui parametrare il compenso in base al decreto del Ministero della Giustizia del
10 marzo 2014 n.55, deve essere individuato ai sensi dell'art. 5 II comma secondo periodo decreto citato in euro
1.761.805,99 indicato a pagina 24 dell'atto di citazione prodotto dal ricorrente con il documento n.
9. pagina 1 di 2 Si tratta dell'unico atto, che questo giudice ritiene attendibile per l'individuazione del valore della controversia, in quanto diretto all'autorità giudiziaria e quindi supportato da ragioni di diritto, che mancano in modo esaustivo e convincente della domanda di mediazione.
Fatta questa premessa, per lo studio della controversia connesso alla redazione dell'atto di citazione (non notificato) ai sensi dell'art. 5 lettera a) D.M. citato il compenso viene liquidato nella misura di euro 3.544,00, aumentato del 5% percento fino ad euro 3.721,20 ed aumentato del 5% fino ad euro 3.907,26 ai sensi dell'art. 6
D.M. citato.
Per l'attività di mediazione viene liquidato il compenso ai sensi dell'art. 20 comma 1 bis D.M. citato di euro
4.111,00 aumentato del 5% percento fino ad euro 4.316,55 ed aumentato del 5% fino ad euro 4.532,37 ai sensi dell'art. 6 D.M. citato.
Il ricorrente chiede anche la liquidazione per l'attività professionale di studio della documentazione contrattuale a titolo di attività stragiudiziale, ma il relativo compenso deve essere ricompreso nelle voci sopra determinate, non assumendo una apprezzabile autonomina rispetto allo studio degli atti per la redazione della domanda di mediazione e dell'atto di citazione.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Controparte_1 di lite a favore dell'avv. , spese che vengono liquidate nella misura di euro 322,22 per spese ed Parte_1 euro 8.439,63 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: condanna a pagare a la somma di euro 8.439,63, oltre Controparte_1 Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 5 novembre 2024 al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali all'avv. Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 322,22 per spese ed euro 8.439,63 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle
[...] spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2