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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 3690/2025 previdenza tra nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pallonetto S. Lucia, 48 C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli alla via Scipione Bobbio n. 15 Parco San Paolo, presso lo studio dell'Avv.
RO CA che lo rapp.ta e dif.de in sostituzione del precedente procuratore, Avv. Francesco Naty , giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva in data 16.6.2023 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa ad assegno di invalidità civile, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione indicando la percentuale di invalidità del 68% e , dunque, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento di nessuna delle prestazioni richieste .
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
1 14.2.2025 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ CP_1 verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente decisione e va ,dunque, accolta per quanto di ragione .
All'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, invero, la percentuale di invalidità accertata è del 100 % a decorrere dall'1.1.2025 , con giudizio di rivedibilità a dicembre 2026 , ed è idonea ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità .
Secondo la previsione legislativa l'assegno di invalidità va riconosciuto nei seguenti casi :
13. (Assegno mensile). -
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
A mente della L. n. 118/1971 , art. 12 , Pensione di inabilità, è previsto poi che :
- Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa
a carico dello Stato e a cura del , una pensione di inabilità di Controparte_2 lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per
l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
2
4)Il consulente tecnico nominato da questo Tribunale, esaminando analiticamente le censure esposte nell'opposizione - circa la relazione di CTU depositata nella fase di ATP- e valutando tutta la certificazione medica allegata, ha espresso , per il periodo pregresso, un giudizio conforme a quello del dr.
Per il periodo successivo, invece, ha preso in considerazione la Per_2 patologia di epilessia giungendo poi a formulare un diverso e positivo giudizio rispetto a quello della precedente fase di ATP, fissandolo al gennaio 2025 .
Si legge infatti nella relazione :
Altra materia è la condizione clinica di alla data della visita Parte_1 di cui alla presente trattazione. In data 17.4.2025 il GL ha autorizzato
l'acquisizione della certificazione relativa a visita neurologica del 2.4.2025 AORN dei Colli di Napoli, autorizzando lo scrivente all'esame della stessa. Si legge nella citata certificazione: “storia clinica di epilessia post-traumatica focale con secondaria generalizzazione, farmaco resistente, esito di intervento neurochirurgico;
frequenza delle crisi quotidiana”. Quindi allo stato la malattia epilettica rientra nella fattispecie descritta nel codice tabellare 2004, con valutazione fissa del 100%.
Orbene una involuzione del quadro clinico, legato in particolare alla inefficacia della terapia farmacologica perchè non adeguatamente seguita, è assolutamente possibile ma di certo va monitorata nel tempo, al fine di valutare l'efficacia di altre eventuali terapie. Per le motivazioni addotte si riconosce il ricorrente
“invalido con totale inabilità lavorativa 100%” con decorrenza equitativa dall'1.1.2025 al mese di dicembre 2026, per opportuna revisione del caso.
Non ricorrono poi i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento pure oggetto di domanda nel giudizio di ATP n. RG
11461/2023 riunito al giudizio di ATP n.RG 11461/2023 .
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. E' stata infatti valutata la situazione del ricorrente successiva al primo accertamento medico legale compiuto, e quindi l'aggravamento occorso delle diverse patologie riscontrate .
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti
3 né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento della totale inabilità a decorrere dall'1.1.2025 e con revisione a dicembre 2026 .
Il ricorso va, pertanto, in tali termini accolto .
5) Quanto alle spese del giudizio , all'esito del complessivo accertamento compiuto, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione , tenuto conto della decorrenza assegnata alla inabilità accertata ( fissata al gennaio 2025 ), con esclusione di accompagnamento, notevolmente successiva rispetto alla domanda amministrativa dell' 8.8.2019.
E' ben noto ,infatti , che la domanda giudiziale di riconoscimento dell'invalidità civile comprende anche l'accertamento della specifica decorrenza della prestazione , per cui l'eventuale spostamento della decorrenza della prestazione
è da intendersi come un accoglimento parziale della stessa .
La statuizione è sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato :
In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi. (Sez. L, Sentenza n.
17938 del 13/08/2014, Rv. 631915)
Atteso che la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa;
ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi
(Sez. L, Sentenza n. 16821 del 10/08/2005 Rv. 582912).
4 L'appartenenza della parte alle fasce di reddito protette , tuttavia, esonera il ricorrente dalla rifusione , anche solo parziale , delle spese del giudizio .
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la sussistenza, per , del requisito sanitario per il Parte_1 riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dall'1.1.2025 e con revisione a dicembre 2026 ;
b)Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
c) Liquida le spese di consulenza con separato provvedimento .
Napoli 5.11.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 3690/2025 previdenza tra nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pallonetto S. Lucia, 48 C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli alla via Scipione Bobbio n. 15 Parco San Paolo, presso lo studio dell'Avv.
RO CA che lo rapp.ta e dif.de in sostituzione del precedente procuratore, Avv. Francesco Naty , giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva in data 16.6.2023 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa ad assegno di invalidità civile, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione indicando la percentuale di invalidità del 68% e , dunque, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento di nessuna delle prestazioni richieste .
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
1 14.2.2025 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ CP_1 verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
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3)La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente decisione e va ,dunque, accolta per quanto di ragione .
All'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, invero, la percentuale di invalidità accertata è del 100 % a decorrere dall'1.1.2025 , con giudizio di rivedibilità a dicembre 2026 , ed è idonea ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità .
Secondo la previsione legislativa l'assegno di invalidità va riconosciuto nei seguenti casi :
13. (Assegno mensile). -
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
A mente della L. n. 118/1971 , art. 12 , Pensione di inabilità, è previsto poi che :
- Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa
a carico dello Stato e a cura del , una pensione di inabilità di Controparte_2 lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per
l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
2
4)Il consulente tecnico nominato da questo Tribunale, esaminando analiticamente le censure esposte nell'opposizione - circa la relazione di CTU depositata nella fase di ATP- e valutando tutta la certificazione medica allegata, ha espresso , per il periodo pregresso, un giudizio conforme a quello del dr.
Per il periodo successivo, invece, ha preso in considerazione la Per_2 patologia di epilessia giungendo poi a formulare un diverso e positivo giudizio rispetto a quello della precedente fase di ATP, fissandolo al gennaio 2025 .
Si legge infatti nella relazione :
Altra materia è la condizione clinica di alla data della visita Parte_1 di cui alla presente trattazione. In data 17.4.2025 il GL ha autorizzato
l'acquisizione della certificazione relativa a visita neurologica del 2.4.2025 AORN dei Colli di Napoli, autorizzando lo scrivente all'esame della stessa. Si legge nella citata certificazione: “storia clinica di epilessia post-traumatica focale con secondaria generalizzazione, farmaco resistente, esito di intervento neurochirurgico;
frequenza delle crisi quotidiana”. Quindi allo stato la malattia epilettica rientra nella fattispecie descritta nel codice tabellare 2004, con valutazione fissa del 100%.
Orbene una involuzione del quadro clinico, legato in particolare alla inefficacia della terapia farmacologica perchè non adeguatamente seguita, è assolutamente possibile ma di certo va monitorata nel tempo, al fine di valutare l'efficacia di altre eventuali terapie. Per le motivazioni addotte si riconosce il ricorrente
“invalido con totale inabilità lavorativa 100%” con decorrenza equitativa dall'1.1.2025 al mese di dicembre 2026, per opportuna revisione del caso.
Non ricorrono poi i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento pure oggetto di domanda nel giudizio di ATP n. RG
11461/2023 riunito al giudizio di ATP n.RG 11461/2023 .
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. E' stata infatti valutata la situazione del ricorrente successiva al primo accertamento medico legale compiuto, e quindi l'aggravamento occorso delle diverse patologie riscontrate .
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti
3 né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento della totale inabilità a decorrere dall'1.1.2025 e con revisione a dicembre 2026 .
Il ricorso va, pertanto, in tali termini accolto .
5) Quanto alle spese del giudizio , all'esito del complessivo accertamento compiuto, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione , tenuto conto della decorrenza assegnata alla inabilità accertata ( fissata al gennaio 2025 ), con esclusione di accompagnamento, notevolmente successiva rispetto alla domanda amministrativa dell' 8.8.2019.
E' ben noto ,infatti , che la domanda giudiziale di riconoscimento dell'invalidità civile comprende anche l'accertamento della specifica decorrenza della prestazione , per cui l'eventuale spostamento della decorrenza della prestazione
è da intendersi come un accoglimento parziale della stessa .
La statuizione è sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato :
In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi. (Sez. L, Sentenza n.
17938 del 13/08/2014, Rv. 631915)
Atteso che la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa;
ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi
(Sez. L, Sentenza n. 16821 del 10/08/2005 Rv. 582912).
4 L'appartenenza della parte alle fasce di reddito protette , tuttavia, esonera il ricorrente dalla rifusione , anche solo parziale , delle spese del giudizio .
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la sussistenza, per , del requisito sanitario per il Parte_1 riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dall'1.1.2025 e con revisione a dicembre 2026 ;
b)Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
c) Liquida le spese di consulenza con separato provvedimento .
Napoli 5.11.2025 Il giudice del lavoro
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