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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4372/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100018665880 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007352661 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160004316173 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Nominativo_1 come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, all' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta,
Ufficio territoriale di Sessa Aurunca-Teano, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90132084
22000 notificata in data 22 settembre 2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 028 2010 0018665880 000 per mancato o omesso versamento IVA, sanzioni pecuniarie, per l'anno 2006;
n. 028 2014 0007352661 000 per mancato o omesso versamento Diritti camerali anno 2009;
n. 028 2016 0004316173 000 per mancato o omesso pagamento sanzioni e interessi IRAP anno 2012.
Al riguardo deduce l' omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione del credito nonché la prescrizione del diritto all'esazione delle sanzioni;
la violazione dell'art 3, comma IV della legge 241 del 1990 e artt 6 e 7 dello statuto del contribuente;
la violazione dell'art 47 comma
I° D.P.R 602/73:indebita richiesta di compensi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 15 ottobre 2025, eccepisce assenza di responsabilità e carenza di legittimazione passiva con riferimento alle censure riferite all'attività svolta dagli Enti impositori e per il resto chiede il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, regolarmente costituita in giudizio in data 4 novembre 2025 insiste per il rigetto del ricorso.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, regolarmente costituita in giudizio in data 5 novembre 2025 fa presente che relativamente alla cartella di pagamento n.
02820140007352661000 riferita all'iscrizione a ruolo del diritto annuale 2009, prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso,( 31 ottobre 2010) ha proceduto con propria determina dirigenziale a sgravare la cartella oggetto del ricorso stesso, inviando, in data 08.10.2025, copia del discarico alla pec Email_1
chiedendo di comunicare l'eventuale rinuncia al ricorso nei confronti della Camera di Commercio di Caserta, senza ricevere alcun riscontro e chiede che venga dichiarata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del
D.lgs. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
Con memorie depositate in data 7 gennaio 2026 la società ricorrente insiste per l'accglimento del ricorso e in particolare insiste che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta venga condannata alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta la regolare notifica della cartella di pagamento n.
0282140007352661000, riguardante diritti camerali annualità 2009, notificata con pec in data 21 febbraio
2014; la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820160004316173000, riguardante IRAP, sanzioni e interessi, annualità 2012, notificata con pec in data 7 aprile 2016; la regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 028201590241558190000 notificato con pec in data 16 ottobre 2015, riferito tra gli altri alle cartelle riguardanti IVA, sanzioni 2006 e camera commercio 2009.
Risulta altresì una richiesta di definizione agevolata presentata in data 26 luglio 2019 nonché la comunicazione relativa alla adesione alla definizione agevolata con documento 02890201903661771000 consegnato in data 17 ottobre 2019 con pec indirizzata a "Email_5".
In proposito si ritiene, conformemente all'orientamento espresso in più occasioni dalla Corte di Cassazione, cfr ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile.
Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che la domanda di rateizzazione del debito proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (cfr. Cass. n.37389/2022; n.5160/2022). Ciò in quanto il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. n.7820/2017). Pertanto, nel caso in esame la richiesta di rateizzazione del debito presentata dalla ricorrente, senza che fosse stata eccepita l'eventuale prescrizione maturata nel frattempo, ha fatto ripartire i nuovi termini di prescrizione.
Si aggiunga che deve ritenersi operante la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid 19. Ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione rende automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12
D.Lgs. n. 159 del 2015, in base al quale le disposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comportano, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Pertanto, deve ritenersi che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il
31 agosto 2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero. Per effetto di quanto precede la prescrizione quinquennale prevista in materia di sanzioni ed interessi ha ripreso il suo corso dal momento della presentazione della richiesta di rateizzazione( 7 ottobre 2019) subendo anche una sospensione durante il periodo intercorrente tra la data del 8 marzo 2020 e quella del 31 agosto 2021, con la conseguenza che non si è realizzata alcuna decadenda dal dirirro alla riscossione e neppure alcuna prescrizione quinquennale del relativo credito.
Analogamente destituita di fondamento risulta l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso è stato adottato sulla base dei provvedimenti di cui è stata fornita prova di avvenuta notifica e precisamente della cartella di pagamento n. 0282140007352661000, della cartella di pagamento n. 02820160004316173000 e dell'avviso di intimazione n. 028201590241558190000; detti atti, come dimostrato, risultano essere nella legale disponibilità della ricorrente e comunque il provvedimento impugnato contiene le specifiche indicazioni riguardanti il credito preteso, l'ente creditore e tutte le informazioni che hanno consentito il completo esercizio del proprio diritto di difesa.
Inconferente risulta infine il riferimento all'art 47 comma I° D.P.R 602/73 in quanto le spese esecutive sono costi a carico del debitore per le attività di recupero coattivo avviate da Agenzia Entrate Riscossione, alle quali vanno aggiunte le spese di notifica.
Da ultimo si prende atto che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, ha provveduto a sgravare la cartella di pagamento n. 02820140007352661000 riferita all'iscrizione a ruolo del diritto annuale 2009 inviando, in data 08.10.2025, copia del discarico alla pec Email_1
, prima cioè della costituzione in giudizio di parte ricorrente avvenuta in data 31 ottobre 2010, chiedendo di comunicare l'eventuale rinuncia al ricorso nei suoi confronti, senza ricevere alcun riscontro.
Il regime delle spese viene regolato come da dispositivo.
P.Q.M.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 0282140007352661000, riguardante diritti camerali annualità
2009, viene dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le relative spese restano a carico della parte che le ha anticipate tenuto conto della circostanza che lo sgravio del ruolo è stato comunicato alla parte ricorrente prima della sua costituzione in giudizio.
Rigetta per il resto e condanna parte ricorrente al pagamente a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caserta, di € 600,00 oltre accessori di legge e di € 600,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr ON EN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4372/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100018665880 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007352661 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160004316173 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Nominativo_1 come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, all' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta,
Ufficio territoriale di Sessa Aurunca-Teano, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90132084
22000 notificata in data 22 settembre 2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 028 2010 0018665880 000 per mancato o omesso versamento IVA, sanzioni pecuniarie, per l'anno 2006;
n. 028 2014 0007352661 000 per mancato o omesso versamento Diritti camerali anno 2009;
n. 028 2016 0004316173 000 per mancato o omesso pagamento sanzioni e interessi IRAP anno 2012.
Al riguardo deduce l' omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione del credito nonché la prescrizione del diritto all'esazione delle sanzioni;
la violazione dell'art 3, comma IV della legge 241 del 1990 e artt 6 e 7 dello statuto del contribuente;
la violazione dell'art 47 comma
I° D.P.R 602/73:indebita richiesta di compensi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 15 ottobre 2025, eccepisce assenza di responsabilità e carenza di legittimazione passiva con riferimento alle censure riferite all'attività svolta dagli Enti impositori e per il resto chiede il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, regolarmente costituita in giudizio in data 4 novembre 2025 insiste per il rigetto del ricorso.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, regolarmente costituita in giudizio in data 5 novembre 2025 fa presente che relativamente alla cartella di pagamento n.
02820140007352661000 riferita all'iscrizione a ruolo del diritto annuale 2009, prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso,( 31 ottobre 2010) ha proceduto con propria determina dirigenziale a sgravare la cartella oggetto del ricorso stesso, inviando, in data 08.10.2025, copia del discarico alla pec Email_1
chiedendo di comunicare l'eventuale rinuncia al ricorso nei confronti della Camera di Commercio di Caserta, senza ricevere alcun riscontro e chiede che venga dichiarata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del
D.lgs. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
Con memorie depositate in data 7 gennaio 2026 la società ricorrente insiste per l'accglimento del ricorso e in particolare insiste che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta venga condannata alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta la regolare notifica della cartella di pagamento n.
0282140007352661000, riguardante diritti camerali annualità 2009, notificata con pec in data 21 febbraio
2014; la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820160004316173000, riguardante IRAP, sanzioni e interessi, annualità 2012, notificata con pec in data 7 aprile 2016; la regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 028201590241558190000 notificato con pec in data 16 ottobre 2015, riferito tra gli altri alle cartelle riguardanti IVA, sanzioni 2006 e camera commercio 2009.
Risulta altresì una richiesta di definizione agevolata presentata in data 26 luglio 2019 nonché la comunicazione relativa alla adesione alla definizione agevolata con documento 02890201903661771000 consegnato in data 17 ottobre 2019 con pec indirizzata a "Email_5".
In proposito si ritiene, conformemente all'orientamento espresso in più occasioni dalla Corte di Cassazione, cfr ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile.
Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che la domanda di rateizzazione del debito proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (cfr. Cass. n.37389/2022; n.5160/2022). Ciò in quanto il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. n.7820/2017). Pertanto, nel caso in esame la richiesta di rateizzazione del debito presentata dalla ricorrente, senza che fosse stata eccepita l'eventuale prescrizione maturata nel frattempo, ha fatto ripartire i nuovi termini di prescrizione.
Si aggiunga che deve ritenersi operante la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid 19. Ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione rende automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12
D.Lgs. n. 159 del 2015, in base al quale le disposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comportano, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Pertanto, deve ritenersi che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il
31 agosto 2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero. Per effetto di quanto precede la prescrizione quinquennale prevista in materia di sanzioni ed interessi ha ripreso il suo corso dal momento della presentazione della richiesta di rateizzazione( 7 ottobre 2019) subendo anche una sospensione durante il periodo intercorrente tra la data del 8 marzo 2020 e quella del 31 agosto 2021, con la conseguenza che non si è realizzata alcuna decadenda dal dirirro alla riscossione e neppure alcuna prescrizione quinquennale del relativo credito.
Analogamente destituita di fondamento risulta l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso è stato adottato sulla base dei provvedimenti di cui è stata fornita prova di avvenuta notifica e precisamente della cartella di pagamento n. 0282140007352661000, della cartella di pagamento n. 02820160004316173000 e dell'avviso di intimazione n. 028201590241558190000; detti atti, come dimostrato, risultano essere nella legale disponibilità della ricorrente e comunque il provvedimento impugnato contiene le specifiche indicazioni riguardanti il credito preteso, l'ente creditore e tutte le informazioni che hanno consentito il completo esercizio del proprio diritto di difesa.
Inconferente risulta infine il riferimento all'art 47 comma I° D.P.R 602/73 in quanto le spese esecutive sono costi a carico del debitore per le attività di recupero coattivo avviate da Agenzia Entrate Riscossione, alle quali vanno aggiunte le spese di notifica.
Da ultimo si prende atto che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, ha provveduto a sgravare la cartella di pagamento n. 02820140007352661000 riferita all'iscrizione a ruolo del diritto annuale 2009 inviando, in data 08.10.2025, copia del discarico alla pec Email_1
, prima cioè della costituzione in giudizio di parte ricorrente avvenuta in data 31 ottobre 2010, chiedendo di comunicare l'eventuale rinuncia al ricorso nei suoi confronti, senza ricevere alcun riscontro.
Il regime delle spese viene regolato come da dispositivo.
P.Q.M.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 0282140007352661000, riguardante diritti camerali annualità
2009, viene dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le relative spese restano a carico della parte che le ha anticipate tenuto conto della circostanza che lo sgravio del ruolo è stato comunicato alla parte ricorrente prima della sua costituzione in giudizio.
Rigetta per il resto e condanna parte ricorrente al pagamente a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caserta, di € 600,00 oltre accessori di legge e di € 600,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr ON EN