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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3217/2023 depositato il 21/06/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore 1 - CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto - Piazza Municipio N. 1 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3864/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 759 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di Il grado la sentenza n. 3864 del 2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa Sezione VI con la quale il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso un Avviso di accertamento in materia di Imu anno 2012 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Commissione di prima istanza ha argomentato la propria decisione ritenendo (tra l'altro) che " ... Rilevato che la consegna del plico contenente l'atto di accertamento all'agente postale è avvenuta il 15 marzo 2017
(data di spedizione del plico postale) indicata nell'avviso di ricevimento;
che la notifica al destinatario, che si assume dal ricorrente avvenuta in data 19 gennaio 2018, è incerta e non provata;
considerato che
è onere del ricorrente destinatario documentare il ritiro del plico e provare l'avvenuta notifica dell'atto impugnato, il ricorso è inammissibile ...(cfr. sentenza di I grado in atti).
-L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata – per i motivi che di seguito saranno esaminati - ed ha concluso per la riforma (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune di Noto il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
L'appello non è fondato.
1.- L'Avviso qui in esame è stato consegnato agli Uffici postali in data 15 marzo 2017; la relativa consegna è avvenuta il 19 gennaio 2018.
La contribuente ha proposto il proprio ricorso il 26 marzo 2018: tardivamente (cfr. documentazione in atti).
Si richiama il c.d. "principio della scissione degli effetti" della notifica.
2.- La notifica degli Avvisi di accertamento e di liquidazione è consentita anche a mezzo del servizio postale
(Cassazione, n. 21309 del 2010).
A decorrere dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della Legge n. 146 del 1998, art. 20 come modificato dalla Legge n. 890 del 1982, art. 14), gli Uffici finanziari possono procedere alla notifica a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente: si applicano le norme sul "servizio postale ordinario" e non quelle della n. 890 del 1982 (Cassazione n. 17598 del 2010).
3.- E' onere di chi contesti vizi, ovvero la nullità della notifica, dimostrare la estraneità del soggetto al quale l'atto è stato notificato anche nell'ipotesi in cui il consegnatario dell'atto sia stato trovato nell'abitazione del soggetto destinatario (Cassazione, n. 1906 del 2008). In caso di notifica a mezzo posta non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 137 cpc.
Ogni eventuale vizio di notifica deve comunque ritenersi "sanato" ex art. 156 cpc.
4.- Gli Enti Locali, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento che devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
L'avviso qui in esame è stato consegnato agli Uffici postali in data 15 marzo 2017, mentre la consegna al destinatario è avvenuta il 19 gennaio 2018.
5.- La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, prevede che la firma autografa possa essere sostituita dall' indicazione a stampa del funzionario responsabile.
Il provvedimento è adeguatamente motivato: indica l'an e il quantum della pretesa, tali elementi hanno consentito alla contribuente di spiegare in due gradi di giudizio le proprie difese.
I termini di costituzione in giudizio (art. 23 d.lvo 546 del 1992) hanno natura ordinatoria e non determinano inammissibilità.
6.-Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di appello è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
"principio della ragione più liquida" corollario del principio di "economia processuale" (Consiglio di Stato, Ad plenaria 5 gennaio 2015 - Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
7.-Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di
"corrispondenza tra il chiesto e pronunciato" (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e
Consiglio di Stato Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente appellante, in favore del Comune di Noto, alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00).
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3217/2023 depositato il 21/06/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore 1 - CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto - Piazza Municipio N. 1 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3864/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 759 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di Il grado la sentenza n. 3864 del 2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa Sezione VI con la quale il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso un Avviso di accertamento in materia di Imu anno 2012 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Commissione di prima istanza ha argomentato la propria decisione ritenendo (tra l'altro) che " ... Rilevato che la consegna del plico contenente l'atto di accertamento all'agente postale è avvenuta il 15 marzo 2017
(data di spedizione del plico postale) indicata nell'avviso di ricevimento;
che la notifica al destinatario, che si assume dal ricorrente avvenuta in data 19 gennaio 2018, è incerta e non provata;
considerato che
è onere del ricorrente destinatario documentare il ritiro del plico e provare l'avvenuta notifica dell'atto impugnato, il ricorso è inammissibile ...(cfr. sentenza di I grado in atti).
-L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata – per i motivi che di seguito saranno esaminati - ed ha concluso per la riforma (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune di Noto il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
L'appello non è fondato.
1.- L'Avviso qui in esame è stato consegnato agli Uffici postali in data 15 marzo 2017; la relativa consegna è avvenuta il 19 gennaio 2018.
La contribuente ha proposto il proprio ricorso il 26 marzo 2018: tardivamente (cfr. documentazione in atti).
Si richiama il c.d. "principio della scissione degli effetti" della notifica.
2.- La notifica degli Avvisi di accertamento e di liquidazione è consentita anche a mezzo del servizio postale
(Cassazione, n. 21309 del 2010).
A decorrere dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della Legge n. 146 del 1998, art. 20 come modificato dalla Legge n. 890 del 1982, art. 14), gli Uffici finanziari possono procedere alla notifica a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente: si applicano le norme sul "servizio postale ordinario" e non quelle della n. 890 del 1982 (Cassazione n. 17598 del 2010).
3.- E' onere di chi contesti vizi, ovvero la nullità della notifica, dimostrare la estraneità del soggetto al quale l'atto è stato notificato anche nell'ipotesi in cui il consegnatario dell'atto sia stato trovato nell'abitazione del soggetto destinatario (Cassazione, n. 1906 del 2008). In caso di notifica a mezzo posta non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 137 cpc.
Ogni eventuale vizio di notifica deve comunque ritenersi "sanato" ex art. 156 cpc.
4.- Gli Enti Locali, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento che devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
L'avviso qui in esame è stato consegnato agli Uffici postali in data 15 marzo 2017, mentre la consegna al destinatario è avvenuta il 19 gennaio 2018.
5.- La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, prevede che la firma autografa possa essere sostituita dall' indicazione a stampa del funzionario responsabile.
Il provvedimento è adeguatamente motivato: indica l'an e il quantum della pretesa, tali elementi hanno consentito alla contribuente di spiegare in due gradi di giudizio le proprie difese.
I termini di costituzione in giudizio (art. 23 d.lvo 546 del 1992) hanno natura ordinatoria e non determinano inammissibilità.
6.-Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di appello è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
"principio della ragione più liquida" corollario del principio di "economia processuale" (Consiglio di Stato, Ad plenaria 5 gennaio 2015 - Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
7.-Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di
"corrispondenza tra il chiesto e pronunciato" (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e
Consiglio di Stato Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente appellante, in favore del Comune di Noto, alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00).
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN