Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 103
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta in data 19 gennaio 2018 e che il ricorso sia stato proposto il 26 marzo 2018, pertanto tardivamente. Si richiama il principio della scissione degli effetti della notifica.

  • Rigettato
    Vizi di notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo posta è consentita e che ogni eventuale vizio di notifica deve ritenersi sanato ex art. 156 c.p.c. Inoltre, è onere di chi contesta vizi di notifica dimostrare la propria estraneità.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato, indicando l'an e il quantum della pretesa, consentendo alla contribuente di spiegare le proprie difese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 103
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo