CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2977/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9498/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00226533 82 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2983/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “dichiarare la nullità della cartella di pagamento N° 028 2025 00226533 82 nonché dell'atto presupposto per assenza della notifica dello stesso, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, N° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti nonché per mancata attestazione di conformità oltre che per tutti i motivi di diritto già indicati nell'atto di appello, in particolar modo per assenza del contratto di affidamento e intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese processuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92 relative a questo grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Resistente: “a) manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 14 aprile 2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) della cartella di pagamento n. 028 2025 00226533 82 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad € 393,52 in materia bollo auto per l'anno 2019, comprensivo di interessi e sanzioni consequenziali, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla AdER ed alla Regione Campania in data 20 maggio 2025.
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione da parte dell'agente per la riscossione per il recupero delle somme per conto della Regione Campania.
In data 25 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato memoria evidenziando la mancata costituzione della
Regione e, quindi, della prova dell'atto presupposto. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico. Con il terzo motivo la ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione della cartella e, in particolare, la mancanza di prova della proprietà del veicolo per il quale si chiede la tassa;
con il quarto motivo la contribuente rileva la nullità dell'atto impugnato per la mancanza della forma da parte del funzionario responsabile espressamente nominato;
con il quinto motivo la ricorrente ha eccepito la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 1, comma 163, legge 296/2006. Con il sesto motivo la Ricorrente_1 ha eccepito la prescrizione del tributo per decorrenza del relativo termine triennale. La ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Il 9 giugno 2025 si è costituita l'AdER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze della ricorrente, l'infondatezza nel merito e concludendo come sopra riportato.
Il 20 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Nuovamente in data 25 gennaio 2026 ha depositato ulteriore memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso in mancanza della prova della notifica dell'atto presupposto.
La Regione Campania non si è costituita.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La fondatezza del secondo motivo, da esaminare per prima attesa la sua liquidità, assorbe così l'esame dei motivi riguardanti la regolarità formale della cartella. Agli atti non vi è prova della notifica dell'atto prodromico che sarebbe stato notificato, a leggere nella cartella, il 13.10.2022.
Parimenti fondato è il sesto motivo, che assorbe l'esame del motivo riguardante la decadenza, con il quale si eccepisce la prescrizione triennale atteso che la consegna dei ruoli è avvenuta il 10.02.2025 ben dopo la scadenza del periodo emergenziale Covid. Pertanto, non trovano applicazione né la sospensione di 24 mesi dell'art. 68, d.l. 18/2020 e neppure quella di 541 giorni prevista dal medesimo articolo con il rinvio all'art. 12, comma 1, d.lgs 15972015 che si applica a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati prima dell'8 marzo 2020 (in questo caso la prescrizione maturava nel 2022 e non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento che sarebbe avvenuta, secondo quanto si legge in cartella, proprio nel 2022).
Alla soccombenza segue la condanna delle resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione monocratica accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato e dichiarando la prescrizione del tributo. Condanna la Regione Campania e l'AdER, in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre rimborso spese generale (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9498/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00226533 82 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2983/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “dichiarare la nullità della cartella di pagamento N° 028 2025 00226533 82 nonché dell'atto presupposto per assenza della notifica dello stesso, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, N° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti nonché per mancata attestazione di conformità oltre che per tutti i motivi di diritto già indicati nell'atto di appello, in particolar modo per assenza del contratto di affidamento e intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese processuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92 relative a questo grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Resistente: “a) manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 14 aprile 2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) della cartella di pagamento n. 028 2025 00226533 82 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad € 393,52 in materia bollo auto per l'anno 2019, comprensivo di interessi e sanzioni consequenziali, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla AdER ed alla Regione Campania in data 20 maggio 2025.
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione da parte dell'agente per la riscossione per il recupero delle somme per conto della Regione Campania.
In data 25 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato memoria evidenziando la mancata costituzione della
Regione e, quindi, della prova dell'atto presupposto. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico. Con il terzo motivo la ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione della cartella e, in particolare, la mancanza di prova della proprietà del veicolo per il quale si chiede la tassa;
con il quarto motivo la contribuente rileva la nullità dell'atto impugnato per la mancanza della forma da parte del funzionario responsabile espressamente nominato;
con il quinto motivo la ricorrente ha eccepito la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 1, comma 163, legge 296/2006. Con il sesto motivo la Ricorrente_1 ha eccepito la prescrizione del tributo per decorrenza del relativo termine triennale. La ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Il 9 giugno 2025 si è costituita l'AdER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze della ricorrente, l'infondatezza nel merito e concludendo come sopra riportato.
Il 20 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Nuovamente in data 25 gennaio 2026 ha depositato ulteriore memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso in mancanza della prova della notifica dell'atto presupposto.
La Regione Campania non si è costituita.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La fondatezza del secondo motivo, da esaminare per prima attesa la sua liquidità, assorbe così l'esame dei motivi riguardanti la regolarità formale della cartella. Agli atti non vi è prova della notifica dell'atto prodromico che sarebbe stato notificato, a leggere nella cartella, il 13.10.2022.
Parimenti fondato è il sesto motivo, che assorbe l'esame del motivo riguardante la decadenza, con il quale si eccepisce la prescrizione triennale atteso che la consegna dei ruoli è avvenuta il 10.02.2025 ben dopo la scadenza del periodo emergenziale Covid. Pertanto, non trovano applicazione né la sospensione di 24 mesi dell'art. 68, d.l. 18/2020 e neppure quella di 541 giorni prevista dal medesimo articolo con il rinvio all'art. 12, comma 1, d.lgs 15972015 che si applica a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati prima dell'8 marzo 2020 (in questo caso la prescrizione maturava nel 2022 e non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento che sarebbe avvenuta, secondo quanto si legge in cartella, proprio nel 2022).
Alla soccombenza segue la condanna delle resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione monocratica accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato e dichiarando la prescrizione del tributo. Condanna la Regione Campania e l'AdER, in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre rimborso spese generale (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)