Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10381 del 2025, proposto da
Ren 183 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Fossati, con domicilio eletto in Roma, via del Conservatorio 91;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 113218 del 16 giugno 2025, avente ad oggetto “[ID: 9635] - [CT 38738/2024] Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Fattoria Solare Fontana Rossa" da ubicare nel comune di Santeramo in Colle (BA) in località "Matine", di potenza DC pari a 25,889 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica (RTN) che interessano i comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera (MT). Proponente: REN 183 S.r.l. Comunicazione attivazione procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge 400/1988”, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in ragione del contrasto insorto tra il medesimo e il Ministero della Cultura in ordine alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto di cui all’oggetto, ha attivato la procedura prevista dall’art. 5, co. 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi incluso, ove occorrer possa e nei limiti in questa sede azionati, del parere del Ministero della Cultura Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. 13168-P del 7 maggio 2025;
- nonché per l’accertamento del carattere non vincolante del parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. 13168-P del 7 maggio 2025, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021;
-- e per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il favorevole provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha esposto di operare nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di essere proponente di un impianto agrovoltaico denominato “Fattoria Solare Fontana Rossa”, di potenza nominale pari a 25,889 MWp, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera (MT).
2. A tal fine, in data 23 marzo 2023, la stessa ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di progetto rientrante tra quelli di competenza statale e, in particolare, tra quelli sottoposti all’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
3. A fronte del mancato perfezionamento del procedimento nei termini di legge, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza di questo Tribunale n. 668 del 2025, con la quale è stato assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un termine per provvedere, previo esperimento degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento di eventuali dissensi tra le amministrazioni coinvolte.
4. Nel termine così assegnato, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, mentre il Ministero della Cultura – per il tramite della Soprintendenza speciale PNRR – con nota del 7 maggio 2025 ha reso parere negativo.
5. Dagli atti del procedimento emerge che tale parere, pur distinguendo tra le diverse componenti dell’intervento, ha ritenuto che, sebbene il campo fotovoltaico ricada in area qualificabile come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199 del 2021, le opere di connessione e la stazione satellite risultino collocate all’interno della fascia di rispetto del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente esclusione della relativa idoneità.
6. La società ricorrente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che le opere di connessione, in quanto interrate, non rileverebbero ai fini della qualificazione dell’area e che anche la stazione satellite dovrebbe ritenersi ricompresa tra le aree idonee, con conseguente non vincolatività del parere espresso dal Ministero della Cultura.
7. Su tale presupposto, la ricorrente ha ritenuto che il MASE avrebbe dovuto definire il procedimento sulla base del solo parere favorevole della Commissione Tecnica, senza necessità di attivare ulteriori moduli procedimentali.
8. Diversamente, con la nota del 16 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, preso atto della divergenza tra le valutazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte e ritenuta non univoca la qualificazione delle aree interessate dal progetto, ha attivato il meccanismo di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988, rimettendo la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9. Avverso tale determinazione la società ha proposto il presente ricorso, deducendone l’illegittimità sul presupposto della insussistenza dei presupposti per il deferimento, non essendo configurabile, a suo dire, un effettivo contrasto tra amministrazioni, atteso che la qualificazione delle aree come idonee renderebbe recessivo il parere del Ministero della Cultura.
10. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, le quali hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, rilevando come l’atto impugnato si collochi in una fase intermedia del procedimento e sia privo di immediata lesività, non contenendo alcuna determinazione conclusiva sulla compatibilità ambientale del progetto.
11. Nel merito, le amministrazioni hanno comunque contestato le deduzioni avversarie, sostenendo che il procedimento di VIA implica la necessaria ponderazione di interessi pubblici plurimi, tra cui quelli affidati alla tutela paesaggistica e culturale, e che, nel caso di specie, la qualificazione delle aree non risulta affatto univoca, atteso che le opere di connessione e la stazione satellite ricadono nella fascia di rispetto di un bene culturale, con conseguente legittimità del ricorso al meccanismo di composizione del dissenso.
12. Con ordinanza cautelare n. 5451 del 2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
13. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Il ricorso è ammissibile nei limiti che saranno di seguito precisati, ma infondato nel merito.
15. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti, le quali hanno dedotto che l’atto impugnato si inserirebbe in una fase meramente intermedia del procedimento e sarebbe privo di autonoma lesività, non contenendo alcuna determinazione conclusiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto.
16. L’eccezione non può essere accolta, pur dovendosi riconoscere che l’atto impugnato non esaurisce il procedimento e non incide direttamente sul bene della vita finale cui aspira la parte ricorrente.
17. La nota con cui il MASE ha disposto il deferimento al Consiglio dei Ministri si colloca, infatti, all’interno di una sequenza procedimentale ancora in itinere e non contiene una valutazione definitiva sulla realizzabilità dell’intervento. Tuttavia, essa non si esaurisce in un atto meramente interno o privo di rilevanza esterna, giacché determina il passaggio della decisione a una sede diversa e qualitativamente distinta, con conseguente apertura di una fase procedimentale ulteriore, caratterizzata da un diverso livello di esercizio del potere amministrativo.
18. In tale prospettiva, deve ritenersi che l’atto sia suscettibile di sindacato giurisdizionale nei limiti in cui venga dedotta la carenza dei presupposti per l’attivazione del relativo potere, ossia l’insussistenza di quelle valutazioni contrastanti tra amministrazioni che costituiscono il fondamento legale del deferimento.
19. Così delimitato l’oggetto della controversia, il ricorso non può trovare accoglimento.
20. La prospettazione della parte ricorrente si fonda sull’assunto secondo cui la riconducibilità dell’intervento a aree idonee, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, comporterebbe la non vincolatività del parere espresso dal Ministero della Cultura e, conseguentemente, escluderebbe la configurabilità di un contrasto rilevante ai fini dell’attivazione del meccanismo di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988.
21. L’assunto non è condivisibile.
22. Dagli atti del procedimento emerge, infatti, che la qualificazione delle aree interessate dal progetto non si presenta in termini univoci, ma costituisce essa stessa oggetto di divergente valutazione tra le amministrazioni coinvolte.
23. Il Ministero della Cultura, pur riconoscendo la collocazione del campo fotovoltaico in area idonea, ha ritenuto che le opere di connessione e la stazione satellite ricadano nella fascia di rispetto del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale tutelato ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente esclusione della relativa idoneità.
24. Tale valutazione non investe profili meramente accessori o marginali dell’intervento, ma concerne componenti impiantistiche dotate di autonomia funzionale e strettamente integrate nel progetto complessivo, tra cui la stazione satellite, opera fuori terra, la cui realizzazione costituisce elemento necessario per l’esercizio dell’impianto.
25. La ricorrente, dal canto suo, ha contestato tale ricostruzione, sostenendo sia l’irrilevanza delle opere interrate, sia la riconducibilità della stazione satellite al regime delle aree idonee.
26. Ne deriva che la questione relativa alla idoneità delle aree – lungi dal costituire un presupposto pacifico e incontrovertibile – si configura come punto di emersione del dissenso tra le amministrazioni, investendo non soltanto opere accessorie, ma anche una componente impiantistica autonoma e funzionalmente rilevante quale la stazione satellite.
27. In tale contesto, il regime di non vincolatività del parere del Ministero della Cultura non può ritenersi automaticamente operante, presupponendo esso una previa qualificazione dell’intervento come insistente su aree idonee che, nel caso di specie, risulta oggetto di contestazione tra le amministrazioni coinvolte.
28. Al contrario, proprio l’incertezza e la divergenza in ordine a tale qualificazione impedivano all’amministrazione procedente di pervenire a una definizione unilaterale del procedimento, rendendo necessario il ricorso al modulo di composizione del conflitto previsto dall’ordinamento.
29. Sotto altro profilo, la nozione di “valutazioni contrastanti” di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988 non può essere circoscritta alla sola ipotesi di dissenso tra atti formalmente vincolanti, ma ricomprende ogni divergenza sostanziale tra amministrazioni chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a concorrere alla definizione del procedimento attraverso la cura di interessi pubblici distinti.
30. Nel caso di specie, a fronte del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il Ministero della Cultura ha formulato una valutazione negativa fondata su profili attinenti alla tutela paesaggistico-culturale, con specifico riferimento alla localizzazione di parte delle opere in area sottoposta a vincolo.
31. Tale divergenza, incidendo su un profilo essenziale della decisione finale, integra un contrasto reale ed effettivo tra amministrazioni, non riconducibile a una mera difformità marginale o apparente.
32. Né può ritenersi che il ricorso al meccanismo di deferimento integri un illegittimo aggravio procedimentale.
33. Il modulo previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988 costituisce, infatti, lo strumento attraverso il quale l’ordinamento consente la composizione, in sede di alta amministrazione, dei conflitti tra amministrazioni statali portatrici di interessi pubblici di pari rilievo; sicché la sua attivazione, in presenza di una divergenza non manifestamente infondata, non rappresenta una deviazione dal modello legale, ma la sua fisiologica applicazione.
34. In definitiva, non risulta dimostrata la dedotta insussistenza dei presupposti del deferimento, dovendosi al contrario ritenere che, nel caso concreto, sussistesse una divergenza effettiva tra amministrazioni tale da legittimare il ricorso al meccanismo di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988.
35. Ne consegue il rigetto del ricorso.
36. Cionondimeno, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
NN TI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TI | LE ST |
IL SEGRETARIO