Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1395
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del fermo amministrativo in pendenza di impugnazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento esecutivo acquisisce efficacia di titolo esecutivo con la scadenza del termine di pagamento. In assenza di versamento, l'agente di riscossione può attivare le procedure esecutive, inclusa l'iscrizione del fermo amministrativo, anche in pendenza di giudizio, se non vi è un provvedimento di sospensione dell'esecutività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1395
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1395
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo