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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1395/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11312/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002242330164264232 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Le parti sono assente alle ore 10.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su veicoli posseduti recante n.20250002242330164264232 del 22.1.2025, alla stessa notificata in data 15/3/2025, disposta in conseguenza dal mancato pagamento di un importo pari complessivamente ad €.28.189,23 che ivi si prospetta dovuto in forza di prodromici atti tributari di accertamento IMU relativi agli anni di imposta
2018, 2019 2020 e 2021. A sostegno del ricorso ha eccepito che tutti i presupposti atti di accertamento sono stati impugnati e che i relativi giudizi sono ancora pendenti, sostenendo quindi che, non essendo le pretese divenute definitive, non poteva procedersi con la iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli di sua proprietà.
Si è costituita Municipia s.p.a. resistendo al ricorso e deducendo che gli atti in forza dei quali si procede sono atti di accertamento esecutivi, ai sensi del d.l. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge
30/7/2010 n. 122) come modificato dal D.L. n. 70/2011 e dal D.L. n. 98/2011: pertanto, la predetta società concessionaria sostiene che l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e quindi senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, può procedere a porre in essere tutti gli atti finalizzati alla espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, dal che deriva la legittimità del provvedimento di fermo, anche in pendenza del giudizio di impugnazione degli accertamenti. Aggiungeva inoltre che due dei giudizi promossi dalla ricorrente sono stati definiti in primo grado con sentenze di rigetto e che in nessun procedimento è stata disposta la sospensione degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Ed invero, giova premettere che l'accertamento esecutivo è un atto che acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo con la mera scadenza del termine di pagamento, sicchè in mancanza di versamento della somma dovuta da parte del contribuente sorge per l'agente di riscossionbe la possibilità di attivare le procedure esecutive, senza dover procedere alla preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale. Tale avviso di accertamento esecutivo per le entrate tributarie degli enti locali è stato introdotto nel sistema della riscossione dei tributi locali dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e cumula in sé tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto. L'atto, infatti, contiene la formula dell'intimazione ad adempiere e l'indicazione che, decorsi i termini previsti per il ricorso, lo stesso diventerà ope legis titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca esattoriale) ed esecutive (pignoramento) previste dal
Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, condensando quindi in sé le caratteristiche dell'avviso di accertamento e quelle dell'ingiunzione fiscale e senza che sia più necessario notificare quest'ultima. L'avviso contiene, altresì, l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Si tratta, dunque, di atto
"impoesattivo", in quanto, in un solo provvedimento, concentra la duplice funzione "impositiva" ed "esattiva", valendo anche come titolo esecutivo e precetto.
Da quanto innanzi esposto deriva che la mera impugnazione dell'atto, in mancanza di un provvedimento di sospensione dell'esecutività da parte dell'autorità giudiziaria, non impedisce all'agente per la riscossione l'iscrizione del fermo amministrativo quale misura atta ad indurre il contribuente al pagamento della somma che la legge prescrive dover esser corrisposta pur in pendenza di giudizio impugnatorio.
L'atto impugnato risulta pertanto legittimo e quindi il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa per il comune cittadino e della mancanza nell'atto impugnato di dettagliate e semplici spiegazioni della stessa, idonee a consentire al contribuente di comprendere facilmente le ragioni per cui l'agente per la riscossione procede anche in pendenza dell'interposta impugnazione, ricorrono i presupposti per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
L acorte rigetta il ricorso. Compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU ROBERTO, Presidente
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Relatore
BARONE VITO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11312/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002242330164264232 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Le parti sono assente alle ore 10.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su veicoli posseduti recante n.20250002242330164264232 del 22.1.2025, alla stessa notificata in data 15/3/2025, disposta in conseguenza dal mancato pagamento di un importo pari complessivamente ad €.28.189,23 che ivi si prospetta dovuto in forza di prodromici atti tributari di accertamento IMU relativi agli anni di imposta
2018, 2019 2020 e 2021. A sostegno del ricorso ha eccepito che tutti i presupposti atti di accertamento sono stati impugnati e che i relativi giudizi sono ancora pendenti, sostenendo quindi che, non essendo le pretese divenute definitive, non poteva procedersi con la iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli di sua proprietà.
Si è costituita Municipia s.p.a. resistendo al ricorso e deducendo che gli atti in forza dei quali si procede sono atti di accertamento esecutivi, ai sensi del d.l. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge
30/7/2010 n. 122) come modificato dal D.L. n. 70/2011 e dal D.L. n. 98/2011: pertanto, la predetta società concessionaria sostiene che l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e quindi senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, può procedere a porre in essere tutti gli atti finalizzati alla espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, dal che deriva la legittimità del provvedimento di fermo, anche in pendenza del giudizio di impugnazione degli accertamenti. Aggiungeva inoltre che due dei giudizi promossi dalla ricorrente sono stati definiti in primo grado con sentenze di rigetto e che in nessun procedimento è stata disposta la sospensione degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Ed invero, giova premettere che l'accertamento esecutivo è un atto che acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo con la mera scadenza del termine di pagamento, sicchè in mancanza di versamento della somma dovuta da parte del contribuente sorge per l'agente di riscossionbe la possibilità di attivare le procedure esecutive, senza dover procedere alla preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale. Tale avviso di accertamento esecutivo per le entrate tributarie degli enti locali è stato introdotto nel sistema della riscossione dei tributi locali dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e cumula in sé tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto. L'atto, infatti, contiene la formula dell'intimazione ad adempiere e l'indicazione che, decorsi i termini previsti per il ricorso, lo stesso diventerà ope legis titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca esattoriale) ed esecutive (pignoramento) previste dal
Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, condensando quindi in sé le caratteristiche dell'avviso di accertamento e quelle dell'ingiunzione fiscale e senza che sia più necessario notificare quest'ultima. L'avviso contiene, altresì, l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Si tratta, dunque, di atto
"impoesattivo", in quanto, in un solo provvedimento, concentra la duplice funzione "impositiva" ed "esattiva", valendo anche come titolo esecutivo e precetto.
Da quanto innanzi esposto deriva che la mera impugnazione dell'atto, in mancanza di un provvedimento di sospensione dell'esecutività da parte dell'autorità giudiziaria, non impedisce all'agente per la riscossione l'iscrizione del fermo amministrativo quale misura atta ad indurre il contribuente al pagamento della somma che la legge prescrive dover esser corrisposta pur in pendenza di giudizio impugnatorio.
L'atto impugnato risulta pertanto legittimo e quindi il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa per il comune cittadino e della mancanza nell'atto impugnato di dettagliate e semplici spiegazioni della stessa, idonee a consentire al contribuente di comprendere facilmente le ragioni per cui l'agente per la riscossione procede anche in pendenza dell'interposta impugnazione, ricorrono i presupposti per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
L acorte rigetta il ricorso. Compensa le spese