Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 22/12/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
( 44/2025 )REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LI IA GI
composta dai magistrati:
dott. Paolo Gargiulo Presidente f.f. relatore dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice dott. Michael Grossmann Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità – celebrato con rito abbreviato, ai sensi dell’articolo 130, comma 1 c.g.c. - iscritto al n. 14813 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
· DR BO, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rigo (p.e.c.: antonio.rigo@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Udine, via Luigi Moretti, n. 2.
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino, e l’avv. Michelle Grop, in sostituzione dell’avv. Antonio Rigo, nell’interesse del convenuto.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con atto depositato il 26 marzo 2025 e notificato il giorno 31 seguente presso il domicilio eletto in sede di contestazione preliminare di responsabilità, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato DR BO per sentirlo condannare al pagamento, a favore del Ministero dell’interno, della complessiva somma di euro 34.119,00 (trentaquattromilacentodiciannove/00), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.
I.1. L’ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che il convenuto – all’epoca dei fatti “Comandante […] della Sottosezione della Polizia stradale di Amaro (UD)” – avrebbe arrecato all’Amministrazione di appartenenza per aver più volte falsamente attestato, nel periodo compreso tra il mese di marzo 2021 e quello di febbraio 2022, la propria presenza in servizio.
I.2. Così facendo, l’odierno convenuto avrebbe, in primo luogo, indotto in errore la propria Amministrazione e conseguito l'ingiusto profitto consistente nella percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa negli intervalli di tempo considerati, con pari danno finanziario corrispondente alla somma delle retribuzioni lorde erogate nel periodo in contestazione, cioè “euro 11.372,73 (arrotondato ad euro 11.373,00)”.
I.3. Ritiene, inoltre, la Procura che il convenuto medesimo avrebbe, altresì, cagionato un danno all’immagine della stessa Amministrazione di appartenenza, quantificato in “euro 22.746,00”, pari al doppio del predetto danno patrimoniale.
I.4. Da qui, dunque, la domanda di condanna nei termini già esposti.
II. L’azione della Procura trae origine da un articolo di stampa (Messaggero Veneto, edizione di Udine, 26 febbraio 2022) dal quale emerge l’avvenuta applicazione, a carico dell’odierno convenuto, della misura cautelare della sospensione dal lavoro per un anno, nel contesto di una indagine “per le ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni, in relazione alla sua presenza in servizio, specie in orario di lavoro straordinario”.
II.1. La consequenziale attività istruttoria ha, in particolare, rivelato che la Procura della Repubblica di Udine aveva aperto il procedimento penale n. 4319/21 R.G.N.R. “per i reati di cui agli artt.:
a) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 640 comma 1 e 2 n. 1 c.p., 61 n.9 c.p., 55 quinquies D.L.vo 30 [marzo] 2001 n. 165, perché, quale Sostituto Commissario Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Amaro dal 01.10.2006, pubblico dipendente e incaricato di pubblico servizio, attestava falsamente la sua presenza, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza lavorativa e comunque con modalità fraudolente, in particolare omettendo di smarcare l'orario di servizio in uscita e provvedendo poi a dichiarare alla amministrazione di appartenenza I’orario di servizio falso in quanto comprendente ore/giornate non espletate e peraltro attestando a tal riguardo in gran parte la modalità del lavoro straordinario, […] e inoltre con tali [artifizi] e raggiri induceva in errore la Pubblica Amministrazione di appartenenza (Ministero degli Interni) sulla sua presenza in servizio anche nei periodi in cui ne era assente ingiustificato, procurandosi un ingiusto profitto, pari all'importo delle retribuzioni percepite in corrispondenza dei periodi/ore/giornate di assenza, importo — al momento - quantificato in euro 6.000 circa per i mesi da marzo 2021 ad ottobre 2021 pari a circa 430 ore lavorative non effettuate, di cui gran parte in regime di lavoro straordinario; ne conseguiva altresì un pari danno economico per l’amministrazione di appartenenza; […] con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno di Ente Pubblico, nonché con abuso di potere e/o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; In Amato - Udine accertato dal 01.03.2021 al 31.10,2021; in permanenza” (Tribunale di Udine, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, ordinanza di applicazione di misura cautelare pronunciata nel procedimento n. 4848/21 R.G.G.I.P. depositata il 18 febbraio 2022; cfr. anche atto di citazione, pp. 4, 5).
II.1.1. La predetta misura cautelare “della sospensione dall’esercizio del Pubblico Ufficio quale Sostituto Commissario della Polizia di Stato e da tutte le attività ad esso inerenti, per la durata di 12 mesi” (ordinanza G.I.P. depositata il 18 febbraio 2022, cit. supra, sub II.1; v. anche supra, sub II) è stata, poi, revocata dallo stesso giudice, essendo state “ritenute elise le esigenze cautelari ravvisate nell’ordinanza applicativa della misura in ragione dell’avviato procedimento di trasferimento dell’interessato per incompatibilità ambientale ex DPR 335/82 e della istanza presentata dal OT di trasferimento dalla Sottosezione Polizia Stradale di Amaro (ove prestava servizio all’epoca dei fatti) al Commissariato di Tolmezzo” (ordinanza depositata il 12 novembre 2022).
II.1.2. Il procedimento penale si è chiuso con sentenza n. 20 del 16 gennaio 2025 [da cui emerge, altresì, che il capo di imputazione era stato, nel frattempo, meglio definito nei seguenti termini: “mesi da marzo 2021 a febbraio 2022 pari a 611 ore lavorative non effettuate, di cui 191 ore e 30 minuti in regime di lavoro ordinario e 419 ore e 34 minuti in regime di lavoro straordinario; ne conseguiva altresì un pari danno economico per l'amministrazione di appartenenza (pari a circa € 6.700,00 importo lordo relativo alle ore di lavoro straordinario e pari a circa € 3.800,00 importo lordo relativo alle ore lavoro ordinarie)”], con la quale il G.I.P. ha dichiarato di “non doversi procedere nei confronti di DR BO in ordine al reato ascritto per essersi lo stesso estinto stante il buon esito della messa alla prova”, precedentemente disposta con “ordinanza datata 25/9/2023”, recante “sospensione del procedimento per la durata di 15 mesi” e previsione dello “svolgimento di lavori di pubblica utilità per complessive 300 ore”, seguita da “relazione datata 16/4/2024” relativa al “corretto adempimento dei lavori anzidetti e il fruttuoso esperimento del periodo di messa alla prova”.
III. A fronte di tali fatti, la contestazione attorea - formulata, come accennato, a valle di specifica attività istruttoria curata dalla stessa Procura regionale a seguito della notizia di danno in parola - riguarda, in sostanza:
III.a. il danno patrimoniale che l’Amministrazione avrebbe subito in corrispondenza della spesa sostenuta in relazione al pagamento, a favore dell’odierno convenuto, della retribuzione riferita a “ore di servizio, anche straordinario, asseritamente prestate ma effettivamente non lavorate, in assenza di causa legittima di giustificazione” (atto di citazione, pag. 7), quantificato nella misura lorda di “euro 11.372,73 (arrotondato ad euro 11.373,00) pari alla somma di euro 4.086,32 (retribuzione di 191 ore di stipendio) e di euro 7.286,41 (retribuzione di 419 ore di straordinario)” (atto di citazione, pag. 8; Questura di Udine, nota del 23 febbraio 2023, acquisita dalla locale Sezione di Polizia Stradale con prot. n. 2228 in pari data, e nota prot. n. 21847 del 21 aprile 2023); riguardo a tale posta di danno, la Procura evidenzia “l’assenza di recuperi […], sia sotto forma di spontanei riversamenti che di provvedimenti recuperatori da parte della Amministrazione di appartenenza”;
III.b. il danno all’immagine, quantificato nella misura del “doppio della retribuzione ingiustamente percepita a fronte della mancata prestazione lavorativa resa”, vale a dire nella misura di “euro 22.746,00 (pari ad euro 11.373,00 X 2)”, utilizzando, in via equitativa, il criterio di cui all’ “art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994”;
IV. con l’invito a dedurre di cui all’articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 18 ottobre 2024 e notificato il giorno 29 seguente ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., oltre alle predette poste di danno (patrimoniale, euro 11.373,00, e all’immagine, euro 22.746,00) è stato contestato anche un danno da disservizio quantificato in euro 5.638,00.
IV.1. L’interessato, munito di assistenza legale, ha riscontrato la contestazione preliminare di responsabilità con deduzioni depositate il 14 gennaio 2025, seguite da audizione personale il 18 febbraio dello stesso anno.
IV.2. La Procura regionale, a seguito delle “controdeduzioni acquisite e [delle] dichiarazioni rese dall’allora intimato in sede di audizione personale”, ha stabilito, nell’introdurre il giudizio, di non contestare la predetta posta di danno da disservizio (atto di citazione, pp. 11, 12), limitando, quindi, la domanda risarcitoria giudiziale, come descritto, al danno patrimoniale (supra, sub III.a) e al danno all’immagine (supra, sub III.b).
V. L’Ufficio requirente sostiene, sostanzialmente, che sussiste un “grave danno erariale cagionato […] alla Amministrazione di appartenenza […] correlato alle condotte illecite dolose poste in essere dall’attuale convenuto, caratterizzate dalla volontarietà e dalla
consapevole causazione del danno e delle sue conseguenze”, in “violazione di molteplici norme giuridiche costituzionali, primarie e secondarie”; al riguardo, evidenzia, in particolare, la Procura – richiamando le corrispondenti fonti di prova – che, diversamente rispetto a ciò che risultava dalle formali evidenze documentali concernenti la presenza in servizio, “il OT non aveva effettuato, nel periodo considerato, tra marzo 2021 e febbraio 2022, 611 ore di lavoro, 191,30 delle quali pertinenti al servizio ordinario indefettibile e 419,34 relative a presunte prestazioni straordinarie”.
VI. La Procura regionale – dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità, richiamando le deduzioni difensive prospettate e replicando alle stesse – conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti supra, sub I, vale a dire al pagamento dell’importo (al quale aggiungere oneri accessori e spese) “di euro 34.119,00 (Euro 11.373,00 - arrot. da euro 11.372,73, quale danno patrimoniale diretto; Euro 22.746,00; quale danno all’immagine”).
VII. Il convenuto – nel costituirsi con memoria depositata il 25 settembre 2025, accompagnata dal previsto parere del Pubblico Ministero – ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all’articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio nei seguenti termini:
· VII.a. pagamento della somma di “€ 5,686,50 (pari al 50% della richiesta di € 11.373,00), quale danno patrimoniale diretto”;
· VII.b. pagamento della somma di “€ 11.373,00 (pari al 50% della richiesta di € 22.746,00) quale danno all’immagine”.
VII.1. In pari data l’Ufficio requirente ha, dal canto suo, depositato il parere in parola, reso nei seguenti termini: “ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla definizione del giudizio n. 14813 mediante rito abbreviato per la sola richiesta risarcitoria relativa al danno all’immagine consistente in una quota-parte pari al 50 % della originaria contestazione ed ammontante ad euro 11.373,00”; la Procura ha, infatti, ritenuto, “per la ulteriore partita di danno, a titolo di danno patrimoniale diretto, la mancanza del presupposto richiesto dall’ordinamento relativo all’assenza del doloso arricchimento del danneggiante, alla luce delle contestazioni contenute nell’atto di citazione e delle descritte condotte fraudolente di falsa attestazione delle presenze in servizio del OT”.
VIII. Con decreto del 26 settembre 2025, comunicato in pari data alle parti, è stata fissata l’udienza camerale del 16 ottobre 2025.
IX. Il 13 ottobre 2025, la difesa del convenuto ha depositato documentazione inerente al pagamento – avvenuto il giorno 10 precedente a favore del Ministero dell’interno, Tesoreria dello Stato - dell’importo di euro 11.540,00 a titolo di “Risarcimento danno patrimoniale diretto RG14813”, accompagnata dalla nota dello stesso Dicastero (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VI, Trattamento economico del personale in servizio, prot. n. 86360 dello stesso giorno 13 ottobre 2025) recante “quietanza erario […] dalla quale risulta il versamento di € 11.540,00 sul Capo XIV, Cap. 3427/01 […], effettuato dal Sig. BO DR”.
Tale quietanza - datata 10 ottobre 2025 e riferita a bonifico eseguito il giorno precedente da “BO SANDRO” - riporta la causale “Risarcimento danno patrimoniale diretto riferimento RG 14813”.
X. Nell’udienza in camera di consiglio del 16 ottobre 2025:
· la difesa ha chiesto la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere per la posta di danno patrimoniale, confermando la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato per quella di danno all’immagine;
· il Pubblico Ministero, confermando il parere favorevole alla definizione alternativa del giudizio riguardo al danno all’immagine, si è associato alla richiesta della difesa inerente all’intervenuta cessazione della materia del contendere per il danno patrimoniale.
X.1. Con decreto n. 3/2025 del 22 ottobre 2025, adottato a valle della camera di consiglio del giorno 16 precedente, questa Sezione giurisdizionale, accogliendo la richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto, ha:
· determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio in euro 11.373,00 (undicimilatrecentosettantatre/00);
· stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del citato decreto, per il versamento della predetta somma a favore del Ministero dell’interno;
· fissato l’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025 per l’accertamento dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma sopra determinata e della corrispondente riscossione da parte dell’Amministrazione danneggiata;
· fissato al decimo giorno che precede tale ultima data il termine per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova del versamento e della riscossione di cui al punto che precede.
XI. Il citato decreto n. 3/2025 del 22 ottobre 2025 è stato comunicato alla difesa del convenuto in pari data.
XII. Il 18 novembre 2025, la Procura regionale ha depositato, per quanto qui rileva:
a) documento contabile bancario (proveniente dalla difesa del convenuto: p.e.c. del 4 novembre 2025 diretta, per conoscenza, anche alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale) attestante l’avvenuta esecuzione – in data 27 ottobre 2025, con regolamento il giorno seguente – di bonifico a favore del “MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DELLO STATO - C.F. 80202230589” per l’importo di euro 11.373,00, con causale “Risarcimento danno all'immagine riferimento al decreto n.3/25 dd. 22.10.2023 di ammissione al rito abbreviato RG 14813”;
b) quietanza erario n. 1027261389182128 del 28 ottobre 2025 - riferita al versamento di euro “11.373,00” effettuato da “BO SANDRO” a favore di “080-MINISTERO DELL'INTERNO”, con causale “Risarcimento danno all'immagine riferimento al decreto n.3/25 dd.22.10.2023 di ammissione al rito abbreviato RG 14813” - e relativa nota di trasmissione prot. n. 95068 del 6 novembre 2025 del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VI, Trattamento economico del personale in servizio (il tutto proveniente dal Ministero dell’interno: p.e.c. del 6 novembre 2025 diretta, per conoscenza, anche alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale).
XIII. Il 19 novembre 2025, la difesa del convenuto ha depositato, per quanto qui rileva, oltre alla documentazione già indicata sub § XII:
· messaggio p.e.c., trasmesso il 13 novembre 2025 dalla difesa del convenuto al Ministero dell’interno, con il quale la prima – dopo aver riferito che, nella causale recata dal documento contabile bancario rappresentativo del bonifico (di cui alla lettera “a” del precedente § XII), il citato decreto n. 3/2025 del 22 ottobre 2025 (supra, sub X) è stato, per errore materiale, indicato come “decreto n.3/25 dd. 22.10.2023” – chiede, sostanzialmente, la consequenziale rettifica della quietanza emessa il 28 ottobre 2025 (supra, sub lettera “b” del precedente § XII);
· messaggio p.e.c., trasmesso il 17 novembre 2025 dal Ministero dell’interno alla difesa del convenuto, recante, in allegato, nota prot. n. 98217 di pari data del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VI, Trattamento economico del personale in servizio, con la quale si rappresenta l’impossibilità di procedere alla rettifica richiesta in ragione del fatto che la quietanza “riporta esattamente la causale indicata nel bonifico”.
XIV. Nell’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il Pubblico Ministero ha insistito per la condanna alle spese; la difesa del convenuto ha concluso per la definizione alternativa del giudizio.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
1. L’articolo 130, comma 1 c.g.c. prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
Secondo il comma 6, primo periodo dello stesso articolo 130 c.g.c., “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno”.
Il successivo comma 7 prevede, poi, che “In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.
Ai sensi del comma 8, infine, “Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”.
2. Ciò premesso, si osserva che l’originaria proposta difensiva di patteggiamento, posta alla base dell’istanza di definizione alternativa del giudizio, prevedeva il pagamento della metà del danno patrimoniale diretto (cioè, il pagamento di “€ 5,686,50”) e della metà del danno all’immagine (cioè, il pagamento di “€ 11.373,00”) contestati dal fronte attoreo (supra, sub VII);
Dal parere rilasciato dalla Procura regionale (supra, sub VII.1) si deduce, però, che tale proposta non ha incontrato il favore del Pubblico Ministero in ragione della considerazione secondo cui, tenendo conto della contestazione, al danno patrimoniale diretto subito dall’Amministrazione datoriale – pari alla retribuzione riconosciuta al convenuto grazie a false attestazioni della propria presenza in servizio (trattandosi, appunto, di “ore di servizio, anche straordinario, asseritamente prestate ma effettivamente non lavorate”; supra, sub I.1 et III.a) – accede il corrispondente doloso arricchimento del danneggiante, sicché, avendo quest’ultimo offerto di pagarne solo la metà, residuerebbe, inevitabilmente, un vantaggio economico in capo al medesimo.
Il comma 4 del citato articolo 130 c.g.c. – all’evidente scopo di evitare che, grazie alla possibilità offerta dal rito abbreviato di definire il giudizio con il pagamento di una somma minore rispetto a quella contestata, il convenuto possa trarre vantaggio dalla sua condotta illecita, ove al danno corrisponda un arricchimento a proprio favore – dispone, infatti, che “La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante”.
Con la chiara finalità di instradare l’interlocuzione con la Procura regionale verso la formazione progressiva del patteggiamento, il convenuto ha, quindi, provveduto a pagare, a favore dell’Amministrazione di appartenenza, (non solo la metà – come descritto supra, sub VII.a - ma) l’intero importo contestato a titolo di danno patrimoniale (rectius, una somma di poco superiore: euro 11.540,00 in luogo di euro 11.373,00), imputando espressamente tale pagamento a “Risarcimento danno patrimoniale diretto RG14813” (supra, sub IX).
Le parti, a valle della predetta iniziativa, sono, poi, effettivamente addivenute al concorde avviso secondo cui (supra, sub X):
· per la posta di danno patrimoniale, è cessata la materia del contendere;
· per la posta di danno all’immagine, il giudizio può essere definito in via alternativa, con rito abbreviato, secondo i termini prospettati, rispettivamente, con la memoria di costituzione del convenuto (supra, sub VII.b) e con il parere del Pubblico Ministero (supra, sub VII.1), cioè pagamento della somma di “€ 11.373,00 (pari al 50% della richiesta di € 22.746,00)”.
Per quanto concerne, in particolare, la posta di danno patrimoniale, va, però, osservato che nel rito abbreviato – la cui funzione è solo quella di consentire una definizione alternativa del giudizio tramite il previo pagamento di una somma non superiore alla metà della domanda giudiziale - l’avvenuto integrale pagamento della somma contestata a tale titolo non rileva per quel che è, cioè per il soddisfacimento della corrispondente pretesa creditoria [comunque avvenuto (supra, sub IX), come peraltro confermato dal Pubblico Ministero nell’udienza camerale del 16 ottobre 2025; (supra, sub X)], sicché alla concorde richiesta delle parti di veder dichiarata la cessazione della materia del contendere non può accedere, in questa sede, una corrispondente pronuncia.
Nel rito abbreviato, infatti, a ben vedere, al pagamento integrale del danno patrimoniale contestato (supra, sub IX), riferito alla spesa sostenuta dall’Amministrazione per le retribuzioni inerenti alle ore in cui, senza giustificazione, non vi è stata prestazione lavorativa (supra, sub III.a), al quale consegue la soddisfazione della relativa pretesa creditoria, può essere riconosciuta la sola funzione di neutralizzare il corrispondente vantaggio economico goduto dal convenuto, con consequenziale esclusione della riconducibilità del caso di specie alla previsione di cui al citato comma 4 dell’articolo 130 c.g.c. e connessa rimozione della causa ostativa al rilascio del parere favorevole da parte della Procura regionale.
3. Residuando, dunque, la sola posta di danno all’immagine quale parametro di riferimento per la definizione alternativa dell’intera controversia (una volta soddisfatta la pretesa relativa al danno patrimoniale diretto e divenuta, così, insussistente l’ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante), sulla base dell’ammontare di questa (“euro 22.746,00”; supra, sub III.b) è stata determinata in euro 11.373,00 la somma dovuta per la definizione alternativa del giudizio (decreto n. 3/2025 del 22 ottobre 2025 - cit. supra, sub X.1 – con il quale è stato anche stabilito il termine perentorio di trenta giorni per il versamento della predetta somma a favore del Ministero dell’interno, vale a dire, sulla base di quanto descritto supra, sub § XI, il termine del 21 novembre 2025).
Orbene, dalla documentazione depositata dalle parti (supra, sub XII et XIII) emerge che il 27 ottobre 2025 è stato disposto il pagamento della somma di euro 11.373,00 a favore del Ministero dell’interno e che questo ha acquisito l’importo in parola.
A tale ultimo riguardo, non appare pleonastico precisare che l’errore materiale riscontrato nella causale del bonifico bancario utilizzato per l’esecuzione del pagamento in argomento – anche segnalato e documentato dalla difesa del convenuto (supra, sub XIII) – va ritenuto del tutto ininfluente ai fini del presente processo, non sussistendo, alla luce degli altri elementi rilevabili dalla stessa causale, dubbio alcuno sull’imputazione di tale pagamento.
In altri termini, il convenuto ha correttamente e tempestivamente eseguito il decreto n. 3/2025 del 22 ottobre 2025, adottato ai sensi dei citati comma 6 e 7 dello stesso articolo 130 c.g.c.
3.1. Conseguentemente, va dichiarata, l’intervenuta definizione alternativa del giudizio.
4. Per il regolamento delle spese di giustizia, previsto dall’articolo 130, comma 8 c.g.c., ritiene il Collegio che, alla luce dell’articolo 31, comma 3 del predetto codice, non sussistano le condizioni previste per la compensazione, anche solo parziale, delle stesse e che pertanto esse - liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo - vadano poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:
a. dichiara – nei confronti del convenuto DR BO, nato a [...] il [...] - l’intervenuta definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’articolo 130 c.g.c.;
b. condanna DR BO al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 461,10 (quattrocentosessantuno/10).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente f.f. relatore Cons. Paolo Gargiulo
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Trieste, 22/12/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)