Ordinanza cautelare 9 aprile 2009
Ordinanza collegiale 10 giugno 2020
Ordinanza collegiale 10 giugno 2020
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 23 settembre 2022
Decreto cautelare 21 ottobre 2022
Sentenza 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 26 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 9755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9755 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09755/2025REG.PROV.COLL.
N. 04018/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4018 del 2023, proposto da
Profilglass s.p.a., Alfa Immobiliare s.r.l., Tecnometalli s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato NT ST, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, Sezione Prima, n. 615/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. CO CO e udito per la parte appellante l’avvocato Giovanni Corbyons per NT ST;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente Profilglass s.p.a. allega di essere un’azienda leader nel settore della lavorazione dell’alluminio e della produzione dei relativi materiali inserita in un più ampio gruppo di società di cui fanno parte anche le altre ricorrenti Alfa Immobiliare s.r.l. e Tecnometalli s.r.l.
Avendo necessità di attivare un nuovo impianto tecnologico suddiviso tra più capannoni in cui si svolge la propria attività, in data 7 novembre 2006 presentava al Comune di Fano il relativo progetto che contemplava anche la realizzazione di tettoie per il collegamento dei fabbricati industriali suddivisi su 5 lotti della zona industriale in cui la ricorrente è insediata.
Il progetto non trovava, tuttavia, accoglimento perché ritenuto in contrasto con le vigenti previsioni urbanistiche.
In data 15 maggio 2007 veniva quindi ripresentato un nuovo progetto con richiesta di variante urbanistica secondo la procedura di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998.
Nel corso di quest’ultimo procedimento il Comune riceveva segnalazioni, da parte di imprese terze, a seguito delle quali accertava che gli interventi in progetto erano, in realtà, già stati realizzati abusivamente senza titolo insieme ad altre opere non previste nel progetto.
Di conseguenza il Comune adottava l’ordinanza di demolizione n. 401 del 23 dicembre 2008 riguardante una pluralità di abusi individuati, per gruppi omogenei, con le lettere A, B, C, D ed E.
2. - Il citato provvedimento di demolizione n. 401/2008 veniva impugnato dalle società Profilglass s.p.a., Alfa Immobiliare s.r.l. e Tecnometalli s.r.l. dinanzi al T.a.r. Marche con il ricorso r.g. n. 180/2009.
In particolare, per quanto riguarda il predetto ricorso e dopo le precisazioni fornite dalle ricorrenti con memoria depositata in primo grado in data 9 settembre 2022, assumono rilevanza i seguenti abusi esposti secondo la suddivisione contenuta nel provvedimento impugnato:
B) realizzazione di una cabina ENEL di mq 90, posta sul fronte del lotto 87;
C) Tettoie e strutture varie, così individuate:
C1) tettoia aperta su tre lati in struttura metallica, della dimensione di mt 10,00 di profondità; mt 37,90 di lunghezza e mt 7,00 di altezza, posizionata sul fronte del fabbricato lotto 86;
C2) tettoia aperta su tre alti, delle dimensioni di mt 15,00 di profondità, mt 39,60 di lunghezza e mt 10,00 di altezza, posizionata sul fronte del fabbricato lotto 86;
C3) tettoia aperta su tre lati, delle dimensioni di mt 10,00 di profondità, mt 53 di lunghezza e mt 7,00 di altezza, posizionata sul fronte del fabbricato, lotto 86;
C4) tettoia aperta su tre lati, delle dimensioni di mt 10,00 di profondità, mt 31,200 di lunghezza e mt 7,00 di altezza, posta sul fronte del fabbricato, lotto 87;
C5) tettoia aperta su tre lati, delle dimensioni di mt 15,00 di profondità, mt 18,40 di lunghezza e mt 10,00 di altezza, posizionata sul fonte del fabbricato lotto 87;
C6) tettoia aperta su tre lati, delle dimensioni di mt 10,00 di profondità, mt 14,50 di lunghezza e mt 7,00 di altezza, posizionata sul fronte del fabbricato loto 87;
C7) tettoia su tre lati, delle dimensioni di mt 15,00 di profondità, mt 16,00 di lunghezza e mt 10,00 di altezza, posizionata sul fronte del fabbricato lotto 87;
C8) struttura metallica di forma trapezoidale, delle dimensioni di mt 58,00/63,00 di lunghezza, mt 20,00 di altezza e mt 11,50 di altezza, posizionata tra i fabbricati 86 ed 87;
C9) tettoia in aggetto aperta su tre lati, delle dimensioni di mt 5.00 di profondità, mt 33,00 di lunghezza e mt 7,50 di altezza, posizionata sul retro del fabbricato 86;
C10) tettoia in aggetto aperta su tre lati, delle dimensioni di mt 5,40 di profondità, mt 53,50 di lunghezza e mt 7,50 di altezza, posizionata sul retro del fabbricato 87;
C11) tettoia aperta su tre lati, costituente di fatto ampliamento della tettoia preesistente autorizzata, delle dimensioni di mt 49,00 di lunghezza, mt 30,00 di larghezza ed altezza di mt 10,00, con una rientranza di mt 13,00 x 11,00 per la presenza di un traliccio dell’alta tensione, posizionata sul fronte del fabbricato 88 ed a lato del fabbricato 85;
C12) tettoia di forma irregolare ad L, avente un ingombro massimo di mt 68,00 di lunghezza, mt 45,00 di larghezza e mt 13,00 di altezza, posizionata sul retro del fabbricato 87 ed a lato del fabbricato 90;
D) Strutture e tettoie varie, di seguito individuate:
D1) struttura in profilati metallici coperta in lamiera e tamponata su tre lati, in adiacenza al fabbricato 86, delle dimensioni di mt 22,70 di lunghezza, mt 10,00 di profondità e mt 5,00 di altezza;
D2) tettoia in aggetto aperta su tre lati, delle dimensioni di mt 4,70 di profondità, mt 23,00 di lunghezza e mt 7,50 di altezza;
D3) tettoia a forma di poligono irregolare, tamponata parzialmente da un muro di cemento armato, avente un ingombro massimo di circa mt 38,00 per mt 15,00 ed altezza media di circa mt 13,00, posizionato lato mare all’estremità del fabbricato 87;
D4) tettoia aperta in aggetto, avente le dimensioni di mt 20,00 di lunghezza, mt 5,00 di profondità e mt 6,00 di altezza, posizionata sul lato mare del fabbricato 88 sul confine del comparto;
D5) struttura in profilati metallici, chiusa su tre lati, delle dimensioni di mt 10,00 di lunghezza, mt 6,00 di larghezza e mt 4,80 di altezza, posizionata a ridosso di tettoie autorizzate nell’area retrostante il fabbricato 87;
E) Opere di sistemazione esterna, così specificate:
E1) parcheggi per auto e mezzi pesanti ubicati sul fronte del comparto (lotti 82, 83, 84, 86 ed 87);
E2) manufatto chiuso ad uso portineria sul fronte del lotto 83, delle dimensioni di mt 4,20 x 3,00, con a lato corsie delimitate da pilastri utilizzate per le entrate ed uscite di tutti i mezzi dal comparto;
E3) percorso viabile in stabilizzato.
3. - Venivano dedotte con il ricorso r.g. n. 180/2009 le seguenti censure:
« I - Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 107 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 incompetenza dell’organo emanante.
II - Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 27 del dpr 6.6.2001 n. 380.
III - Eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti. ».
4. - Nelle more della trattazione del ricorso r.g. n. 180/2009, le ricorrenti presentavano in data 6 marzo 2009 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per tutti gli abusi sopra citati, fatta eccezione per il manufatto (E2) ad uso portineria poiché oggetto di domanda separata.
5. - L’Amministrazione comunale, tuttavia, non si pronunciava al riguardo e con ricorso r.g. n. 652/2009 veniva impugnato il provvedimento tacito di diniego, articolando le seguenti doglianze:
« I - Eccesso di potere per difetto di motivazione.
II - Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 36 del dpr 6.6.2001 n. 380.
III - Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 36 del dpr 6.6.2001 n. 380 (altro profilo).
A) Conformità al momento della realizzazione dell’intervento.
B) Conformità al momento della presentazione della domanda.
IV - Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 36 del dpr 6.6.201 n. 380. ».
6. - Con distinto ricorso r.g. n. 653/2009 veniva invece impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità relativa al manufatto (E2) ad uso portineria.
7. - In entrambi i giudizi si costituiva il Comune di Fano per resistere al gravame, chiedendone il rigetto.
8. - I ricorsi r.g. n. 180/2009 e r.g. n. 652/2009 venivano previamente riuniti dal T.a.r. Marche per connessione oggettiva e soggettiva.
9. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione comunale, con la sentenza segnata in epigrafe n. 615/2022, respingeva entrambi i ricorsi r.g. n. 180/2009 e r.g. n. 652/2009, ritenendo infondate le censure sollevate.
10. - Con rituale atto di appello le società Profilglass s.p.a., Alfa Immobiliare s.r.l. e Tecnometalli s.r.l. chiedevano la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« A) Sui motivi d’appello relativi ai capi di sentenza che hanno respinto il ricorso r.g. n. 652/2009.
1) Error in judicando - difetto di motivazione.
B) Sui motivi d’appello relativi ai capi di sentenza che hanno respinto il ricorso r.g. n. 180/2009.
2) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 36 del d.p.r. 06-06-2001 n. 380.
3) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 63 e 64 cpa, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 107 del d. lgs. 267/2000.
4) Difetto di motivazione (altro profilo) .».
11. - Resisteva al gravame il Comune di Fano, chiedendone il rigetto.
12. - All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
13. - L’appello è infondato.
13.1. - Le ricorrenti hanno depositato in data 9 settembre 2025 un’istanza di rinvio della trattazione del ricorso, adducendo l’esistenza di un procedimento in corso finalizzato alla approvazione definitiva di una variante al PRG, onde consentire di intavolare interlocuzioni con l’Amministrazione alla luce delle suddette intervenute circostanze ed al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione della vicenda contenziosa.
Nel corso dell’udienza pubblica il difensore delle ricorrenti ha insistito sull’istanza di rinvio.
Ciò premesso, la richiesta di rinvio non può essere accolta, dal momento che non è stata addotta la ricorrenza di situazioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , cod. proc. amm., che sole possono giustificarla; peraltro l’esistenza di “ interlocuzioni ” è stata soltanto affermata, ma neppure provata.
13.2. - Nel merito si osserva quanto segue.
13.2.1. - In primo luogo, quanto alle doglianze (cfr. pagg. 10 e ss. dell’atto di appello) mosse avverso la parte dell’impugnata sentenza che ha deciso il ricorso di primo grado r.g. n. 652/2009 proposto avverso il provvedimento tacito di diniego, va osservato che nel caso di specie - come correttamente evidenziato dal primo Giudice - non sussiste il requisito della doppia conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (necessario ai fini del conseguimento dell’accertamento di conformità) il cui onere dimostrativo incombeva sulla parte interessata (onere dalla stessa non adempiuto).
Quanto ammesso dalle società ricorrenti a pag. 12 dell’atto di appello (“… la circostanza che le originarie ricorrenti avessero in precedenza presentato una richiesta di permesso di costruire ordinario per le opere poi inserite nella domanda di accertamento di conformità e che quest’ultima fosse stata respinta per contrasto con le vigenti previsioni urbanistiche non comporta alcun effetto preclusivo, ovvero in qualche modo condizionante, peraltro non precisato in alcun modo dal Giudice, in punto di inammissibilità e di infondatezza del distinto gravame sul diniego del richiesto accertamento di conformità . …”) vale semmai a dimostrare l’assunto esattamente opposto rispetto a quanto dedotto dalle medesime appellanti e cioè che evidentemente non sussisteva il requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nei due momenti rilevanti ai fini di cui all’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 ( i.e. epoca di realizzazione dell’abuso e momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità).
13.2.2. - Inoltre, le ditte istanti sostengono a pag. 13 del ricorso in appello che “… il Tar non ha per nulla considerato che la conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della realizzazione delle opere quanto al tempo della presentazione della domanda, nei termini prospettati in astratto dal Giudice, è stata in realtà compiutamente documentata nel ricorso di primo grado in relazione alle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata alla domanda (cfr ns. doc. 2 fpg), nonché negli elaborati grafici presentati con la stessa (cfr. ns docc. da 4/a a 4/e, nonché 5 e 6 fpg) …”.
Il tecnico incaricato in detta relazione (cfr. pag. 2), nell’esaminare la conformità delle opere de quibus al PRG vigente al momento della loro realizzazione, afferma che “… a seguito del decadimento del vincolo espropriativo contenuto nel Piano Particolareggiato Zona Industriale Bellocchi decaduto e sottoposto al regime dell’art. 17 - Legge 1150/42, relativo alle aree destinate a strade, le stesse possano essere considerate edificabili con la stessa destinazione di zona (per questo si fa riferimento al ricorso al T.A.R. Marche notificato in data 11.02.2009 dallo Studio Legale associato Selva - ST), si è individuato un "lotto" di intervento che comprende oltre ai lotti 43 - 85 - 86 - 87 - 88, anche i lotti 42 - 84 e 90 . …”.
Detta affermazione non è però condivisibile.
Infatti, come correttamente evidenziato dal T.a.r. (cfr. pag. 9 della sentenza appellata), “… l’invocata decadenza del vincolo preordinato all’esproprio non imprimerebbe al terreno la destinazione urbanistica delle aree circostanti (D3), ma soltanto l’assoggettamento alle stringenti regole della c.d. “zona bianca” . …”.
Ciò è espressamente previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 (recante “ Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma) ”) secondo cui:
« 1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo. ».
Sul tema Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684 ha osservato:
«… 3.1. Sebbene tale statuizione abbia efficacia troncante, per completezza si rileva che parimenti esatta era la seconda parte del ragionamento del Tar, in quanto costituisce jus receptum il principio per cui ove decada un vincolo espropriativo (quale comunque, si ripete, non era quello per cui si controverte) per inutile decorso del tempo non si verifica alcuna reviviscenza della pregressa destinazione: si è detto infatti, ancora di recente (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 16 luglio 2015, n. 1754) che la natura espropriativa del vincolo essendo esso preordinato all’esproprio, ne implica la sua temporaneità: l’inutile decorso di un quinquennio, in difetto di una legittima reiterazione, ne comporta, la decadenza ma l’area già vincolata, tuttavia, non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca. Rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l’amministrazione comunale deve esercitare la discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo agli stessi una congrua destinazione . …».
Analogamente Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1322 ha evidenziato:
«… 8.1. Gli appellanti sostengono che sulla restante parte del lotto, circa 1/3 dello stesso, gravava un vincolo espropriativo da ritenersi oggi decaduto per il decorso infruttuoso del termine. Tale decorso del tempo, affermano, non penalizzerebbe lo ius aedificandi, bensì, comporterebbe l’immediata cessazione di efficacia del vincolo, e non della sua mera esecutorietà, con la conseguenza della necessaria ri-espansione delle ordinarie facoltà dominicali di utilizzazione del bene da parte del proprietario e del diritto al rilascio del p.d.c. secondo i generali criteri dettati dalle leggi urbanistiche, come se il vincolo non fosse mai esistito. Il notevole lasso di tempo comporterebbe, altresì, la cessazione del suo assoggettamento al regime delle zone bianche, con il conseguente passaggio dal regime di transitorietà alla disciplina ordinaria. La mancata realizzazione della strada di collegamento (prevista su tale porzione di lotto, in funzione della quale era stato apposto il vincolo) non è mai stata realizzata e neppure avrebbe più ragione di esserlo in quanto il previsto collegamento sarebbe stato realizzato da altra strada parallela.
9. La censura è infondata.
10. L’amministrazione ha fatto corretta applicazione di norme inderogabili, nella specie dell’ art. 9, t.u. edilizia.
10.1. L’edificazione, nella zona in cui ricade l’area degli appellanti (B1 di completamento) è assoggettata alla previa redazione di apposito strumento urbanistico attuativo.
10.2. L’art. 9 cit. dispone, al comma 2, che “Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse”.
10.3. Ebbene, tra gli interventi consentiti dalla legislazione nazionale non rientra, per tabulas, la tipologia di edificazione postulata dagli appellanti . …».
Ne discende che, se l’assunto delle ditte appellanti finalizzato a dimostrare la conformità dell’intervento edilizio alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione consiste nel sostenere la riemersione automatica - con la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio contenuto nel Piano Particolareggiato Zona Industriale Bellocchi - della edificabilità dell’area de qua con la stessa destinazione di zona, si deve escludere che le ricorrenti abbiamo dimostrato la compatibilità di ogni singolo intervento con la disciplina urbanistico - edilizia vigente al momento della realizzazione, così come richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Peraltro, l’affermazione contenuta a pag. 17 dell’atto di appello (“… una volta scaduto il piano attuativo e verificato che la strada pubblica non era stata realizzata, era stato così invocato il principio, peraltro affermato in svariate decisioni di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato (e si citava, in particolare, la decisione della Quinta Sezione del 20 marzo 2008 n. 1216), secondo cui, in caso di scadenza di un piano attuativo (nel caso di specie, dal 19.7.2000), l’area - su cui gravava un vincolo espropriativo previsto dallo stesso piano attuativo e non realizzato - riacquistava la sua naturale capacità edificatoria, come desunta dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, ossia il PRG approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 316/1998 …”) non può essere condivisa poiché la richiamata sentenza della Sezione Quinta 20 marzo 2008, n. 1216 non fa altro che confermare che in ipotesi di scadenza dei vincoli espropriativi (fattispecie ricorrente nel caso in esame) l’area diviene priva di regolamentazione urbanistica e quindi cd. zona bianca:
«… in caso di scadenza del termine di efficacia di un piano particolareggiato, non possono trovare applicazione i ristretti limiti di edificabilità previsti dall’art. 4, u.c., della legge n. 10 del 1977, atteso che il decorso del termine per l’esecuzione del piano, diversamente da quanto accade in caso di scadenza dei vincoli espropriativi ex art. 2 della legge n. 1187/68, non rende l’area priva di regolamentazione urbanistica (c.d. zona bianca) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1491; id., Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5801) . …».
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato menzionata a pag. 18 dell’atto di appello (Cons. Stato, Sez. II, 18 giugno 2020, n. 3909) presuppone la differenziazione tra l’ipotesi di scadenza del termine di efficacia della pianificazione particolareggiata (nel qual caso opera il principio di ultrattività) e l’ipotesi (rilevante nel caso di specie) di scadenza dei vincoli espropriativi (nel qual caso non vi è alcuna riespansione della precedente destinazione di zona, bensì la creazione di una cd. zona bianca).
Al tal proposito si richiama Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10972:
«… La cd. “zona bianca” è una zona priva di una specifica destinazione urbanistica per quale operano esclusivamente gli standard urbanistici. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che diventa “zona bianca” anche quella che si determina a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione ovvero dell’annullamento giurisdizionale della previgente destinazione (Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 3; Cons. Stato sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3948).
L’art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 disciplina la cd. ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo, stabilendo che: i) «decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione»; ii) «fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso».
Il Consiglio di Stato, con orientamento cui si intende dare continuità, ha affermato che con tale disposizione si è inteso chiarire che «l’intervenuta decadenza del piano (per il decorso del tempo fissato ex lege per la sua attuazione) non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree oggetto della pianificazione ed il conseguente blocco di ogni attività nella zona, dovendosi ritenere consentito il completamento delle opere di urbanizzazione in corso di realizzazione e l’edificazione, in conformità alle prescrizioni urbanistiche di zona (cioè secondo gli indici di edificabilità praticati secondo il piano) nelle aree già lottizzate e dotate delle opere di urbanizzazione» (Cons. Stato, sez. 23 agosto 2021, n. 6012).
La ragione di ciò risiede nell’esigenza di evitare che l’assetto urbanistico della zona resti, a causa della decadenza del P.i.p., in uno stato di permanente disordine e che la pianificazione resti parzialmente inattuata e l’edificazione incompleta rispetto alle previsioni.
Il suddetto art. 17 «ha la duplice funzione di precludere - per un verso - la proroga sine die di piani attuativi mai avviati (o rimasti inattuati o quasi del tutto inattuati) ed ormai scaduti (e presumibilmente obsoleti in quanto non più conformi alle mutate esigenze urbanistiche), e di salvare - per altro verso - le opere già realizzate, consentendo comunque (al fine di evitare un “danno urbanistico/ambientale” maggiore rispetto a quello cagionato dalla visione della incompiutezza delle opere) il completamento urbanistico delle aree nelle quali la pianificazione sia stata correttamente avviata, consentendo, cioè, la ultimazione delle opere di urbanizzazione in corso e la ordinata edificazione, in conformità agli indici praticati nella zona secondo le disposizioni del piano stesso» (Cons. Stato, sez. VI, n. 6012 del 2021, cit.). …».
In conclusione sulla base delle considerazioni in precedenza esposte si deve escludere la sussistenza del requisito della doppia conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 con particolare riferimento alla conformità delle opere per cui è causa alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione.
13.2.3. - Con il motivo di appello relativo al ricorso di primo grado r.g. n. 180/2009 proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 401/2008 la ditta appellante sostiene che “… erroneamente il Giudice di primo grado si è pronunziato sul ricorso R.G. n. 180/2019, rigettandolo, anziché pronunziarne l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse …” (cfr. pagg. 18 e 19 dell’atto di appello).
La doglianza va disattesa.
Si richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2024, n. 9110 secondo cui:
«… - ciò comporta altresì il permanere della facoltà in capo all’amministrazione di provvedere espressamente anche dopo la formazione del silenzio, con la conseguenza che la mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non è in grado di vanificare né di viziare ex post il precedente ordine di demolizione delle opere abusive e quindi neppure può influire direttamente sulla relativa impugnativa in sede giurisdizionale. In altri termini la presentazione di una istanza di sanatoria per accertamento di conformità non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Infatti, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell’atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 d.P.R. 380/2001 . …».
Inoltre, Cons. Stato, Sez. 4 giugno 2024, n. 4997 ha evidenziato che “… Cons. Stato, sez. VI, 22/11/2023, n. 10033 ha ribadito che la proposizione di una domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001, non comporta l’inefficacia dell’ordine di demolizione precedentemente adottato nei confronti delle opere ritenute abusive, se la medesima istanza viene poi seguita da un rigetto. Correttamente il Tar ha rilevato: «Non può dirsi inoltre pendente il procedimento di accertamento di conformità. Esso infatti, certamente non interrotto dalla nota comunale del 16.12.2019 che, lungi dall’aver evidenziato la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, esclude espressamente che essa possa essere rilasciata in sanatoria, annunciando al contempo il rigetto dell’istanza, deve presumersi concluso con il silenzio rigetto previsto dall’art. 36 d.p.r. n. 380/2001 nei sessanta giorni successivi al decorso del termine per la presentazione delle osservazioni ex art.10-bis l. 241/1990. La domanda di annullamento dell’accertamento di inottemperanza del26.11.2019, prot. 8644/19, pertanto, è respinta». L’istanza di sanatoria in questione è stata rigettata per silentium dal Comune. Ne deriva, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale citato, l’efficacia dell’ordinanza di demolizione . …”.
Pertanto anche nella fattispecie per cui è causa, pur a fronte della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità risalente al 6 marzo 2009, deve affermarsi la permanente efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 401/2008 a maggior ragione in considerazione della insussistenza del requisito della doppia conformità che mai avrebbe potuto indurre il Comune di Fano al rilascio di un provvedimento di sanatoria.
13.2.4. - Con il motivo di appello dedotto a pag. 20 le ditte ricorrenti censurano “… il capo 3.1 (p. 6), che ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 107, comma 3, lett. g, del D. Lgs. 267/2000 e l’incompetenza del funzionario A.P.O. che ha sottoscritto l’ordinanza impugnata . …”.
Sul punto si evidenzia che nell’ambito dell’organizzazione degli uffici del Comune di Fano, la P.O. (posizione organizzativa) esercita tutte le funzioni della figura dirigenziale, tanto più, come nel caso di specie, laddove tali funzioni siano state formalmente delegate dal dirigente in favore di detta posizione organizzativa.
Si riporta, inoltre, la condivisibile opinione espressa in due occasioni da parte del Ministero dell’Interno interpellato con richieste di parere su questioni collegate al profilo in esame (circostanza, quest’ultima, dedotta in primo grado dalla difesa comunale e non contestata in sede di appello).
A prescindere dallo specifico oggetto degli interpelli, nel parere reso in data 27 maggio 2004 circa l’interpretazione dell’art. 15 CCNL del 22 gennaio 2004 il Ministero osservava che tale disposizione non potesse considerarsi volta al riconoscimento automatico della P.O. “… bensì più propriamente finalizzata a garantire l’attribuzione della posizione organizzativa ... a quei dipendenti di categoria D responsabili di servizio ... cui è stato … attribuito, con atto formale, il conferimento dell’incarico allo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 107 comma 2 del D.lgs. 26712000, pertanto destinatari della peculiare funzione di adottare atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno ”, ciò in quanto non sussiste (parere Ministero dell’Interno del 26 maggio 2008) “… alcun dubbio sulla riconducibilità di dette funzioni nell’ambito dei compiti propri della qualificazione professionale posseduta dalla dipendente in questione … ”.
Ne discende l’irrilevanza del motivo di appello mosso avverso la sentenza con cui si contesta un’errata interpretazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ. in quanto sarebbe stata richiesta alle ricorrenti non la prova di un fatto costitutivo del proprio diritto, bensì la prova di un fatto impedivo che avrebbe dovuto essere semmai fornita dalla Amministrazione resistente.
Come detto in realtà non sussiste alcuna violazione della disposizione di cui all’art. 107, comma 3, lett. g) del decreto legislativo n. 267/2000.
13.2.5. - Inoltre le ricorrenti sostengono che il Giudice di primo grado non ha considerato la circostanza della impossibilità per l’Amministrazione di emettere l’impugnata ordinanza di demolizione in pendenza di un procedimento diverso da quello azionato ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ovvero il procedimento di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 (cfr. pag. 21 dell’atto di appello).
Sul punto la sentenza appellata non può non essere condivisa poiché - come è evidente - le opere oggetto di contestazione restano abusive. Peraltro i due procedimenti di cui si discute non si sono mai conclusi con esito favorevole alle società istanti.
14. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere respinto.
15. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER EN, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
CO Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
CO CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CO | ER EN |
IL SEGRETARIO