Sentenza 14 settembre 2021
Massime • 1
L'espulsione dello straniero, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quale misura alternativa alla detenzione avente natura amministrativa, in quanto finalizzata della riduzione del sovraffollamento carcerario, non è soggetta alle regole in tema di successione di leggi nel tempo che, secondo le indicazioni espresse dalla sentenza Corte Cost. n. 32 del 2020, limitano l'applicabilità della legge "peggiorativa" ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
Commentario • 1
- 1. Espulsione detenuti stranieri: la Consulta salva l’art. 16 TUIDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 luglio 2025
Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione: illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sull'espulsione dello straniero A fronte della situazione appena descritta, il Tribunale di sorveglianza di Palermo sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «almeno nella parte in cui non prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa disporre – in assenza del consenso dell'interessato – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2021, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
Testo completo
04645-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI Presidente- Sent. n. sez. 2658/2021 -CC 14/09/2021 VINCENZO SIANI R.G.N. 3418/2021 ROSA ANNA SARACENO RAFFAELLO MAGI -Relatore DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA TI nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RM -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2020, ha respinto l'opposizione in tema di espulsione (ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) introdotta da OT HI.
1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che: a) OT HI ha chiesto di essere espulso, in riferimento alla ipotesi prevista dalla legge all'art. 16, comma 5, del d.lgs. n.286 del 1998; b) la pena in esecuzione deriva da condanna per il delitto di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 cod.pen., ricompreso tra quelli ostativi all'accoglimento della domanda;
c) il delitto risulta commesso nell'anno 1996; d) la tesi difensiva per cui la ostatività del fatto in espiazione, derivando da intervento legislativo posteriore alla commissione del fatto (intervento avvenuto nel 2003) andrebbe disattesa, non può trovare accoglimento, in ragione della natura sostanzialmente amministrativa della espulsione prevista dall'art.16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Viene altresì rilevato che al momento della commissione del fatto di reato non era prevista dalla legge la particolare ipotesi di espulsione, introdotta solo con il d.lgs. n. 286 del 1998. - a mezzo del difensore 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OT HI, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. - 2.1 La tesi difensiva, riproposta nell'atto di ricorso, è tesa a valorizzare il decisum di Corte Cost. n. 32 del 2020, in tema di divieto di applicazione retroattiva (rispetto al momento di commissione del fatto) delle disposizioni di legge «peggiorative» del trattamento penitenziario. Si afferma, in particolare, che la «misura alternativa» della espulsione prevista dalla disposizione invocata (art.16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998) andrebbe applicata in riferimento alla disciplina vigente al momento del fatto commesso (o comunque al momento della sua prima previsione legale) priva di riferimenti alla ostatività del delitto di riduzione in schiavitù. Da ciò sarebbe derivata a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale -la possibilità di accoglimento della domanda di espulsione. 2 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La disciplina di legge attualmente vigente-al comma 5 del citato art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 pone espressamente il divieto di applicazione della misura lì dove sia in espiazione la pena per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. La disposizione da ultimo citata ricomprende - in virtù della modifica apportata con l. 11 agosto 2003, n. 228 - il delitto di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 cod. pen.
3.2 Di certo l'inserimento di una fattispecie ostativa originariamente non prevista - in una norma che incide sulle modalità del trattamento penitenziario può dar luogo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 32 del 2020 ad un fenomeno di successione di leggi tale da richiedere, in determinati casi, la limitazione applicativa della legge «peggiorativa» ai fatti commessi solo in epoca posteriore alla vigenza della disposizione. In particolare, ciò accade, secondo la citata decisione del giudice delle leggi: [..] allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena previste dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato [..].
3.3 Tuttavia, come rilevato dal Tribunale di Sorveglianza, il principio espresso nella decisione Corte Cost. n. 32 del 2020 non può essere applicato al caso qui in esame.
3.3.1 Una prima ragione è quella derivante dalla constatazione dell'assetto legislativo - in tema di benefici penitenziari tali da determinare sostanziali variazioni del trattamento penitenziario esistente al momento del fatto commesso da OT HI. Come rilevato dal Tribunale, nel 1996 non era ancora vigente la previsione di legge invocata dal ricorrente (espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione). Non può pertanto ipotizzarsi l'esistenza, al momento di commissione del fatto, di una aspettativa di accesso» ad un beneficio trattamentale non ancora esistente nell'ordito normativo di riferimento. Ciò esclude la stessa esigenza di tutela del principio dell'affidamento, posto a base della citata decisione n. 32 del 2020. 3.3.2 La posteriore disciplina legislativa (d.lgs. n. 286 del 1998) ha introdotto, quanto al punto qui in rilievo, una misura del tutto particolare la espulsione dello straniero 3 irregolare come sanzione alternativa, lì dove la pena residua risulti non superiore a due anni - cui non sono assegnate, secondo la prevalente interpretazione di legittimità, finalità trattamentali. È pacifica, infatti, l'attribuzione all'istituto in parola di una natura giuridica sostanzialmente amministrativa, trattandosi di un provvedimento che, seppur di favore per l'interessato, realizza una finalità di pubblico interesse (riduzione del sovraffollamento carcerario in presenza di concorrenti condizioni soggettive) del tutto diversa rispetto al finalismo rieducativo della pena. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in modo costante (da ultimo, Sez. I n. 10847 del 19.12.2019, dep. 2020) e la stessa Corte Costituzionale con la decisione numero 226 del 2004 ha così inquadrato la particolare ipotesi di espulsione de qua: [..] va riconosciuta natura amministrativa anche alla espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, posto che anche tale misura è subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione RY amministrativa disciplinata dall'art. 13, alla quale si dovrebbe comunque e certamente dare corso al termine dell'esecuzione della pena detentiva, cosicché, nella sostanza, viene solo ad essere anticipato un provvedimento di cui già sussistono le condizioni [..] . -4. In conclusione, va affermato per quanto sinora detto che la estraneità della espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 al «sistema>> delle misure alternative alla detenzione disciplinate nella legge di ordinamento penitenziario - in altre parole - determina una ontologica flessibilità dello strumento di cui si parla, sì da rendere non applicabili le regole in tema di successione di leggi nel tempo espresse nella decisione Corte Cost. n.32 del 2020. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Renato Giuseppe Bricchetti RICO DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 FEB 2022 4 A M CAS E FIL CANCELARE R P Pietro Di Med