Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2023, n. 49642
CASS
Sentenza 6 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, emessa il 6 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il ricorso di una persona offesa, rappresentante della figlia minore, contro un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì. Le parti in causa avevano richiesto l'emissione di un ordine di protezione europeo, in seguito a un caso di trattenimento illecito della minore da parte della madre in Polonia. Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che non fosse stato indicato il luogo di residenza della minore, essendo quest'ultimo sconosciuto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando che la Direttiva 2011/99/UE consente l'emissione di ordini di protezione anche in caso di sottrazione internazionale di minori. Ha argomentato che la finalità della misura è garantire la protezione della vittima, indipendentemente dalla sua volontà di trasferirsi in un altro Stato membro. Inoltre, ha evidenziato che la richiesta di protezione non deve necessariamente contenere informazioni dettagliate sul luogo di residenza, ma può basarsi sull'ultimo luogo noto di soggiorno. Pertanto, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Forlì per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto stabiliti.

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Massime2

In tema di ordine di protezione europeo, ai sensi delle direttive 2012/29/UE e 2011/99/UE, non rileva la volontà del trasferimento della persona da proteggere in altro Stato membro, sicché lo strumento è applicabile anche nel caso in cui la medesima non si sia allontanata "sua sponte" in quanto minore vittima del reato di sottrazione internazionale di cui all'art. 574-bis cod. pen.

In tema di ordine di protezione europeo, agli effetti dell'art. 5 d.lgs. n. 11 febbraio 2015, n. 9 (attuativo della direttiva 2011/99/UE), è sufficiente che nella richiesta sia rappresentato l'ultimo luogo noto di residenza della persona da proteggere nel territorio dello Stato di esecuzione e che non vi sia alcuna certezza che la medesima si sia trasferita in uno Stato diverso, essendo irrilevante la circostanza che la stessa si sia in seguito resa irreperibile nei luoghi in cui era stato tentato il rintraccio. (Fattispecie in tema di sottrazione internazionale di minore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2023, n. 49642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49642
    Data del deposito : 6 dicembre 2023

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