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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1040 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VENUTI PIERLUIGI, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESCI TIZIANA CARMEN, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/03/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/10/1973, e , nato a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 731, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] in data [...], ed Per_1
, nata a [...] il [...]; Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente. Ciascuno di essi dovrà comunicare all'altro eventuali cambi di residenza o domicilio stante la minore età della figlia . b) Ciascuno dei coniugi presta il proprio consenso al rilascio del passaporto in Per_2
favore dell'altro. c) Il sig. dichiara di avere già lasciato la casa coniugale e CP_1
che la propria attuale residenza è in Messina, Via Fiume, is. 495, n. 26. Lo stesso deve ancora prelevare alcuni effetti personali, tra i quali una collana d'oro per uomo, una coppia di gemelli d'oro, altri orologi di vario tipo, un casco da moto, una macchina fotografica. La consegna di tali oggetti viene effettuata al sig. per il tramite dei rispettivi legali entro 10 CP_1
giorni dalla firma del presente accordo. d) La sig.ra dichiara allo stato attuale Parte_1
di mantenere la sua residenza e la sua abitazione presso la casa coniugale di proprietà della predetta sita in Messina, V.le Italia 83. e) Le parti concordano l'affido condiviso dei figli e con domiciliazione prevalente presso la madre con la quale continueranno a Per_1 Per_2
vivere nella casa sita in Messina V.le Italia 83. f) Entrambi i coniugi si obbligano a prendere e portare i figli a scuola compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e quindi anche in funzione della turnazione di lavoro scolastico della sig.ra che verrà Parte_1
comunicata dalla stessa, di regola entro la settimana precedente, salvo modifiche improvvise che verranno comunque tempestivamente comunicate. g) Il padre prenderà con sé il Per_2
lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 21.30, sempreché il sig. non CP_1
debba lavorare e si possa dedicare alla minore. In tale ipotesi di impossibilità dovrà avvertire la sig,ra almeno due giorni prima. Qualora IA dovesse avere attività extra Pt_1
scolastiche o compiti per casa da fare durante i periodi di tempo che trascorre con il padre, sarà lo stesso sig. ad accompagnarla e prenderla ovvero a seguirla nello svolgimento CP_1
dei compiti scolastici. Allo stesso modo nei giorni in cui starà con la madre, sarà Per_2
quest'ultima a seguirla nei compiti scolastici e nei bisogni quotidiani. h) resterà con il Per_2
padre a settimane alterne, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. i) Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio e una Per_2
settimana nel mese di agosto. Del pari, la minore trascorrerà con la madre uguali periodi di tempo nei mesi di luglio ed agosto, con sospensione del diritto di visita del padre. Detti periodi dovranno essere concordati tra le parti in anticipo entro il 15 maggio di ogni anno. j) Durante le festività di fine anno, i figli trascorreranno la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno con la madre, mentre rimarranno con il padre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno. Il giorno del compleanno del padre è facoltà di quest'ultimo, trascorrerlo con loro, così come la stessa facoltà è riservata alla madre. I giorni di compleanno dei figli, di regola, saranno trascorsi a pranzo con il padre e a cena con madre, salvo accordi diversi per ciascun anno.
Tutti i superiori periodi devono comunque sempre tenere conto dei preminenti e superiori interessi dei figli. k) Entrambi i coniugi si impegnano a seguire i propri figli nel percorso educativo, scolastico e formativo ritenuto concordemente più adatto alle esigenze di crescita, cura e tutela di ciascuno, secondo le rispettive inclinazioni naturali ed aspirazioni personali.
A tal fine, i genitori collaboreranno per la migliore efficacia del proprio intervento educativo e, in particolare, nel vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi elettronici da parte di , Per_2
al fine di limitarne gli eccessi manifestati nel recente passato. l) Pertanto, qualora dovesse rendersi necessario ricorrere a terapie psicologiche per risolvere le problematiche riscontrate, così come in tutti i casi in cui si rendano necessarie terapie mediche, oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche in favore dei figli, il genitore che ne abbia per primo contezza si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore per concordare la figura professionale specialistica a cui affidare le valutazioni del caso onde definire l'eventuale percorso terapeutico richiesto. m) La casa coniugale e tutto l'arredo ivi esistente, sita in Messina Viale
Italia 83 di proprietà della Sig.ra resta assegnata alla stessa ove i figli hanno Parte_1
domiciliazione privilegiata. n) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei figli si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni mese a mezzo Parte_1
di versamento sul conto postale - IBAN [...] - intestato a quest'ultima, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutata secondo indici ISTAT, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio agosto e settembre in cui il sig. verserà la somma di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili in CP_1
considerazione del fatto che la sig.ra nei predetti mesi non percepisce alcun reddito Pt_1
di lavoro. Tale somma è stata così determinata tra le parti tenuto conto che il sig. CP_1
con la sottoscrizione del presente atto si impegna a far fronte al pagamento di debiti
[...]
anche relativi alla quota solo nominalmente intestata alla per l'impresa familiare Pt_1 cessata il 31.12.2023; tale impegno comporta per il Sig. un esborso mensile di euro CP_1
3000,00 (tremila/00) come da piano di rateizzazione che viene consegnato alla e per Pt_1
il quale il ha dovuto accedere a ben due finanziamenti, come da contratti che si CP_1
allegano. o) Resta altresì a carico del sig. l'intera somma per le spese CP_1
straordinarie, sanitarie e scolastiche, in quanto necessarie, prevedibili, ricorrenti ovvero da concordare, relative ad entrambi i figli ed . Le parti precisano che tra le spese Per_1 Per_2
ricorrenti e prevedibili da non concordare rientrano quelle per l'acquisto dei libri, per tasse scolastiche, nonché le spese per la frequentazione di attività extrascolastiche per entrambi i figli. Al riguardo la Sig.ra si obbliga a far intestare tutte le fatture per le suddette Pt_1
spese a nome del Sig. ovvero a consegnare allo stesso le relative ricevute. CP_1
Relativamente alle spese universitarie le parti concordano che le spese per tasse universitarie saranno a carico del sig. mentre le eventuali spese di locazione immobile saranno a CP_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le parti concordano che l'assegno unico erogato per i figli, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra . p) Le parti Parte_1
precisano che le comunicazioni reciproche attraverso SMS ovvero social network, quali whatsapp e altri, dovranno riguardare solo ed esclusivamente le esigenze strettamente necessarie nell'interesse dei figli. Mentre, per ogni altra comunicazione tra le parti, i ricorrenti si impegnano ad utilizzare la posta elettronica o PEC. q) Le spese ed i compensi legali restano compensate tra le parti e ciascuno dei difensori sottoscrive il presente atto anche per rinunzia al vincolo della solidarietà ex art. 68 Legge professionale”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto
[...]
dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 731, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1040 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VENUTI PIERLUIGI, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESCI TIZIANA CARMEN, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/03/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/10/1973, e , nato a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 731, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] in data [...], ed Per_1
, nata a [...] il [...]; Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente. Ciascuno di essi dovrà comunicare all'altro eventuali cambi di residenza o domicilio stante la minore età della figlia . b) Ciascuno dei coniugi presta il proprio consenso al rilascio del passaporto in Per_2
favore dell'altro. c) Il sig. dichiara di avere già lasciato la casa coniugale e CP_1
che la propria attuale residenza è in Messina, Via Fiume, is. 495, n. 26. Lo stesso deve ancora prelevare alcuni effetti personali, tra i quali una collana d'oro per uomo, una coppia di gemelli d'oro, altri orologi di vario tipo, un casco da moto, una macchina fotografica. La consegna di tali oggetti viene effettuata al sig. per il tramite dei rispettivi legali entro 10 CP_1
giorni dalla firma del presente accordo. d) La sig.ra dichiara allo stato attuale Parte_1
di mantenere la sua residenza e la sua abitazione presso la casa coniugale di proprietà della predetta sita in Messina, V.le Italia 83. e) Le parti concordano l'affido condiviso dei figli e con domiciliazione prevalente presso la madre con la quale continueranno a Per_1 Per_2
vivere nella casa sita in Messina V.le Italia 83. f) Entrambi i coniugi si obbligano a prendere e portare i figli a scuola compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e quindi anche in funzione della turnazione di lavoro scolastico della sig.ra che verrà Parte_1
comunicata dalla stessa, di regola entro la settimana precedente, salvo modifiche improvvise che verranno comunque tempestivamente comunicate. g) Il padre prenderà con sé il Per_2
lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 21.30, sempreché il sig. non CP_1
debba lavorare e si possa dedicare alla minore. In tale ipotesi di impossibilità dovrà avvertire la sig,ra almeno due giorni prima. Qualora IA dovesse avere attività extra Pt_1
scolastiche o compiti per casa da fare durante i periodi di tempo che trascorre con il padre, sarà lo stesso sig. ad accompagnarla e prenderla ovvero a seguirla nello svolgimento CP_1
dei compiti scolastici. Allo stesso modo nei giorni in cui starà con la madre, sarà Per_2
quest'ultima a seguirla nei compiti scolastici e nei bisogni quotidiani. h) resterà con il Per_2
padre a settimane alterne, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. i) Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio e una Per_2
settimana nel mese di agosto. Del pari, la minore trascorrerà con la madre uguali periodi di tempo nei mesi di luglio ed agosto, con sospensione del diritto di visita del padre. Detti periodi dovranno essere concordati tra le parti in anticipo entro il 15 maggio di ogni anno. j) Durante le festività di fine anno, i figli trascorreranno la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno con la madre, mentre rimarranno con il padre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno. Il giorno del compleanno del padre è facoltà di quest'ultimo, trascorrerlo con loro, così come la stessa facoltà è riservata alla madre. I giorni di compleanno dei figli, di regola, saranno trascorsi a pranzo con il padre e a cena con madre, salvo accordi diversi per ciascun anno.
Tutti i superiori periodi devono comunque sempre tenere conto dei preminenti e superiori interessi dei figli. k) Entrambi i coniugi si impegnano a seguire i propri figli nel percorso educativo, scolastico e formativo ritenuto concordemente più adatto alle esigenze di crescita, cura e tutela di ciascuno, secondo le rispettive inclinazioni naturali ed aspirazioni personali.
A tal fine, i genitori collaboreranno per la migliore efficacia del proprio intervento educativo e, in particolare, nel vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi elettronici da parte di , Per_2
al fine di limitarne gli eccessi manifestati nel recente passato. l) Pertanto, qualora dovesse rendersi necessario ricorrere a terapie psicologiche per risolvere le problematiche riscontrate, così come in tutti i casi in cui si rendano necessarie terapie mediche, oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche in favore dei figli, il genitore che ne abbia per primo contezza si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore per concordare la figura professionale specialistica a cui affidare le valutazioni del caso onde definire l'eventuale percorso terapeutico richiesto. m) La casa coniugale e tutto l'arredo ivi esistente, sita in Messina Viale
Italia 83 di proprietà della Sig.ra resta assegnata alla stessa ove i figli hanno Parte_1
domiciliazione privilegiata. n) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei figli si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il 15 di ogni mese a mezzo Parte_1
di versamento sul conto postale - IBAN [...] - intestato a quest'ultima, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutata secondo indici ISTAT, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio agosto e settembre in cui il sig. verserà la somma di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili in CP_1
considerazione del fatto che la sig.ra nei predetti mesi non percepisce alcun reddito Pt_1
di lavoro. Tale somma è stata così determinata tra le parti tenuto conto che il sig. CP_1
con la sottoscrizione del presente atto si impegna a far fronte al pagamento di debiti
[...]
anche relativi alla quota solo nominalmente intestata alla per l'impresa familiare Pt_1 cessata il 31.12.2023; tale impegno comporta per il Sig. un esborso mensile di euro CP_1
3000,00 (tremila/00) come da piano di rateizzazione che viene consegnato alla e per Pt_1
il quale il ha dovuto accedere a ben due finanziamenti, come da contratti che si CP_1
allegano. o) Resta altresì a carico del sig. l'intera somma per le spese CP_1
straordinarie, sanitarie e scolastiche, in quanto necessarie, prevedibili, ricorrenti ovvero da concordare, relative ad entrambi i figli ed . Le parti precisano che tra le spese Per_1 Per_2
ricorrenti e prevedibili da non concordare rientrano quelle per l'acquisto dei libri, per tasse scolastiche, nonché le spese per la frequentazione di attività extrascolastiche per entrambi i figli. Al riguardo la Sig.ra si obbliga a far intestare tutte le fatture per le suddette Pt_1
spese a nome del Sig. ovvero a consegnare allo stesso le relative ricevute. CP_1
Relativamente alle spese universitarie le parti concordano che le spese per tasse universitarie saranno a carico del sig. mentre le eventuali spese di locazione immobile saranno a CP_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le parti concordano che l'assegno unico erogato per i figli, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra . p) Le parti Parte_1
precisano che le comunicazioni reciproche attraverso SMS ovvero social network, quali whatsapp e altri, dovranno riguardare solo ed esclusivamente le esigenze strettamente necessarie nell'interesse dei figli. Mentre, per ogni altra comunicazione tra le parti, i ricorrenti si impegnano ad utilizzare la posta elettronica o PEC. q) Le spese ed i compensi legali restano compensate tra le parti e ciascuno dei difensori sottoscrive il presente atto anche per rinunzia al vincolo della solidarietà ex art. 68 Legge professionale”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto
[...]
dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 731, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.