Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4034 del 2025, proposto da
Sas CA di IA CE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dalla Motorizzazione Civile di Napoli sull'istanza d'accesso agli atti amministrativi presentata dalla SAS CA di IA CE & C. in data 23.5.2025 (doc. n. 1), integrata in data 18.06.2025 (doc. n. 3) per il rilascio degli atti presupposti alla documentazione inerente la prima immatricolazione in Italia dell’autoveicolo Audi targato GA539JV
e per l'accertamento
- del diritto di accesso della ricorrente al rilascio di copia semplice dei documenti predetti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. EL SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.a.s. CA di IA CE & C. ha agito ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Motorizzazione Civile di Napoli sull'istanza d'accesso agli atti presentata in data 23 maggio 2025, per come successivamente integrata in data 18 giugno, volta al rilascio degli atti presupposti alla documentazione inerente la prima immatricolazione in Italia dell’autoveicolo di proprietà Audi targato GA539JV.
L’ostensione è collegata dalla ricorrente al dichiarato scopo di ottenere, previa rettifica di un errore materiale sulla data di immatricolazione del veicolo, “ l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale prevista dalla normativa della Regione Puglia per i veicoli nuovi di tipo ibrido nei primi cinque anni dall’immatricolazione ” (allo stato il veicolo risulta “usato”).
Deduce in fatto la ricorrente che in data 23.05.2025 ha presentato alla Motorizzazione Civile di Napoli istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge n. 241/90 chiedendo copia di tutta la documentazione relativa alla prima immatricolazione in Italia del menzionato autoveicolo ottenendo, in riscontro, con nota prot. n. 0145456 del 29.05.2025, una domanda di integrazione dell'istanza di accesso con “ copia del mandato alle liti conferito dalla cliente, della copia del tesserino dell’ordine degli avvocati e copia del documento di riconoscimento del sig. IA CE e della Visura Camerale aggiornata della società CA S.a.s. di IA CE & C. ”.
Alla trasmissione di tale documentazione in data 18.06.2025, tuttavia, non faceva seguito l’adozione di alcun provvedimento, con conseguente formazione del silenzio-rigetto ex art. 25, comma 4, L. n. 241/90.
Costituitosi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, in via gradata, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ponendo in risalto di aver provveduto, in data 22/06/2020, alla rettifica della data di prima immatricolazione con la conseguenza che, secondo quanto obiettato, “ l’interesse sotteso alla richiesta di rettifica deve ritenersi pienamente soddisfatto ”.
In prossimità della camera di consiglio del 5 novembre 2025 la società ricorrente ha depositato memoria di replica.
Il ricorso è evidentemente fondato.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il rilascio degli atti relativi alla prima immatricolazione del veicolo di sua proprietà per verificare quanto in essi dichiarato e, eventualmente, valutare la possibilità di agire in giudizio.
L'autovettura, del resto, risulta tuttora immatricolata come veicolo usato, quindi in una condizione ostativa alla fruizione della norma agevolativa regionale, ragion per cui nessuna cessata materia del contendere può essere dichiarata perdurando, di contro, l'interesse al rilascio degli atti richiesti.
L’istanza di accesso è avanzata dalla società ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90.
Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per configurare, nella specie, un accesso documentale difensivo.
In materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, sebbene, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo, la P.A. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere “ex ante” alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione (Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2025, n. 2922; Cons. Stato, Sez. V, 10/06/2025, n. 5008; Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; Id., sez. V, 4 aprile 2025, n. 2922; Id., sez. III, 28 giugno 2024, n. 5745).
La ricorrenza di siffatto nesso è suffragata, per quanto riguarda il caso di specie, dalla circostanza che la documentazione richiesta in ostensione è finalizzata all’acquisizione di elementi probatori funzionali alla fruizione del regime agevolativo previsto dalla normativa della Regione Puglia per i veicoli nuovi di tipo ibrido nei primi cinque anni dall’immatricolazione (esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale).
Ricorre, pertanto, contrariamente a quanto dedotto, l’interesse all’accesso agli atti, che non si esaurisce nella rettifica dell’errore materiale concernente la data di immatricolazione.
Va osservato, infine, in disparte la qualificazione dell’accesso per cui è causa quale accesso cd. difensivo, che sussistono, in capo alla società ricorrente, in ogni caso, i presupposti legittimanti l’esercizio del diritto di accesso – vantando essa, quale proprietaria del veicolo, indubbiamente una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, che la legittima all’acquisizione degli atti sopraindicati – né la fattispecie è sussumibile tra le ipotesi di esclusione contemplate dall’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
In conclusione, considerato che parte ricorrente ha un interesse diretto e concreto all’ostensione della documentazione, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento di diniego tacito e riconoscimento del diritto all’ostensione degli atti e documenti indicati nell’istanza, con condanna dell’amministrazione alla esibizione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ ON, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
EL SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SO | NZ ON |
IL SEGRETARIO