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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN Presidente relatore
Dott.ssa Raffella Cappiello Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5938/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio congiunto e promosso
DA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
AB (Na) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Castellammare di AB (Na), alla Via Petrarca n. 65, presso lo studio dell'Avv. Nicola Basile (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura su foglio separato allegato telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
(C.F: ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
AB (Na) e ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
NO (Na), alla Via Cappella dei Bisi n. 29, presso lo studio dell'Avv. Maria
AT (C.F.: , che la rappresenta e difende per procura su C.F._4 foglio separato allegato telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, le parti hanno reso congiuntamente le seguenti conclusioni: premesso che l'Ill.mo Giudicante Dott.ssa MA AN con provvedimento del
05.06.2025, ha disposto un ulteriore rinvio per il giorno 02.07.2025, mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, per consentire la modifica congiunta degli accordi di cui al ricorso e la trascrizione degli accordi medesimi a seguito delle modifiche apportate;
che il sottoscritto Avv. Nicola Basile, nella sua qualità, dichiara la morte del proprio assistito deceduto in data 28.05.2025 in Cicciano (NA) (cfr. Parte_1 certificato di morte allegato); che l' avv. Maria AT, nella sua qualità, prende atto della dichiarazione resa dall' Avv. Basile Nicola;
che, pertanto, con le presenti note congiunte, i sottoscritti avvocati, nelle rispettive qualità, chiedono, che l'Ill.mo Tribunale
Adito, Voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta morte del sig. Parte_1
Il P.M. non ha trasmesso il proprio parere nel termine di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 15.12.2023, e Parte_1 Pt_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario dagli stessi contratto in Castellammare di AB (NA) il 23.05.2001,
(Atto n. 37 P. I S. N. 37 Anno 2001, del registro degli atti civili del Comune di
Castellammare di AB) alle condizioni da essi concordate. A sostegno della domanda adducevano:
1) che, che dalla loro unione, erano nati in Castellammare di AB due figli, Per_1
, nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
[...]
e nato il [...], ancora minorenne;
Persona_2
2) che, essendo divenuta impossibile la convivenza coniugale, i ricorrenti coniugi, a seguito di comparizione innanzi all'Ill.mo Presidente del Tribunale Torre Annunziata in data 25.11.2021, addivenivano a separazione consensuale, poi omologata dal medesimo
Tribunale con decreto in data 15.02.2022;
3) che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4) che sussistevano le condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
1.2- Riscontrate criticità negli accordi delle parti, con decreto in data 06.01.2025, in deroga alla richiesta di trattazione cartolare contenuta nel ricorso, veniva disposta la nomina del giudice delegato e la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 27 marzo 2024; all'udienza suddetta il giudice procedeva all'ascolto delle parti e, all'esito, dato atto che la pronuncia da assumere era quella di scioglimento del matrimonio e non già, come richiesto, di cessazione degli effetti civili, avendo i coniugi contratto matrimonio civile, su richiesta dei procuratori costituiti differiva la causa all'udienza del 9.10.2024 per consentire la modifica delle condizioni del divorzio da parte dei ricorrenti;
differita ulteriormente al 2.7.2025 per l'assenza del giudice (in congedo per maternità), la causa, sull'istanza di anticipazione per le gravi condizioni di salute del , veniva riassegnata ad altro giudice della sezione che anticipava Pt_1
l'udienza al 9.4.2025 disponendone la trattazione cartolare;
con ordinanza in data
5.6.2025 il giudice differiva ulteriormente la causa all'udienza del 2.7.2025, sempre con modalità cartolare, in quanto decreto di fissazione di udienza del 3.1.2024 con riferimento alla sola figlia Per_1 all'epoca già maggiorenne e nonostante il raggiungimento della maggiore età, sin dal
10.6.2024, anche del figlio - non hanno provveduto a modificare gli accordi di Per_2 divorzio riportati nel ricorso espungendo, poiché ormai inconferenti, quelli che disciplinano l'affidamento, la collocazione ed il diritto di visita dei predetti figli>>; quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 7.8.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il decesso del convenuto dichiarato nelle note di trattazione Parte_1
sostitutive dell'udienza del 2.7.2025 dal procuratore costituito, determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di divorzio.
Infatti, “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi ” (Cass. civ., ord. 12-12-2017, n. 29669; conf: Cass. civ., sent. 26-7-2013, n.
18130).
Analogamente in relazione ad un giudizio di divorzio la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “l'azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, è inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualità di erede, miri non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l'azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio. L'art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale
e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione, sicché, in tema di azione di divorzio, ove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (e cioè la cessazione degli effetti civili del matrimonio), detta norma non vale a radicare la legittimatio ad processum del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa (cfr Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, n.5236). Il principio è stata ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con sentenza in data 24/06/2022, n.20494, in cui si rammenta che “l'art. 149 c.c., prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, "si scioglie con la morte di uno dei coniugi" con la conseguenza che ove sopravvenga la morte del coniuge prima della declaratoria sullo status, il processo non può proseguire e diviene inammissibile ogni pretesa.
Nella fattispecie non risultano articolate dalle parti domande autonome inerenti diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, sì che va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.- Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 15.12.2023 così provvede: A) dichiara la cessazione della materia del contendere;
B) nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa MA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN Presidente relatore
Dott.ssa Raffella Cappiello Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5938/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio congiunto e promosso
DA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
AB (Na) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Castellammare di AB (Na), alla Via Petrarca n. 65, presso lo studio dell'Avv. Nicola Basile (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura su foglio separato allegato telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
(C.F: ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
AB (Na) e ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
NO (Na), alla Via Cappella dei Bisi n. 29, presso lo studio dell'Avv. Maria
AT (C.F.: , che la rappresenta e difende per procura su C.F._4 foglio separato allegato telematicamente al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, le parti hanno reso congiuntamente le seguenti conclusioni: premesso che l'Ill.mo Giudicante Dott.ssa MA AN con provvedimento del
05.06.2025, ha disposto un ulteriore rinvio per il giorno 02.07.2025, mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, per consentire la modifica congiunta degli accordi di cui al ricorso e la trascrizione degli accordi medesimi a seguito delle modifiche apportate;
che il sottoscritto Avv. Nicola Basile, nella sua qualità, dichiara la morte del proprio assistito deceduto in data 28.05.2025 in Cicciano (NA) (cfr. Parte_1 certificato di morte allegato); che l' avv. Maria AT, nella sua qualità, prende atto della dichiarazione resa dall' Avv. Basile Nicola;
che, pertanto, con le presenti note congiunte, i sottoscritti avvocati, nelle rispettive qualità, chiedono, che l'Ill.mo Tribunale
Adito, Voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta morte del sig. Parte_1
Il P.M. non ha trasmesso il proprio parere nel termine di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 15.12.2023, e Parte_1 Pt_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario dagli stessi contratto in Castellammare di AB (NA) il 23.05.2001,
(Atto n. 37 P. I S. N. 37 Anno 2001, del registro degli atti civili del Comune di
Castellammare di AB) alle condizioni da essi concordate. A sostegno della domanda adducevano:
1) che, che dalla loro unione, erano nati in Castellammare di AB due figli, Per_1
, nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
[...]
e nato il [...], ancora minorenne;
Persona_2
2) che, essendo divenuta impossibile la convivenza coniugale, i ricorrenti coniugi, a seguito di comparizione innanzi all'Ill.mo Presidente del Tribunale Torre Annunziata in data 25.11.2021, addivenivano a separazione consensuale, poi omologata dal medesimo
Tribunale con decreto in data 15.02.2022;
3) che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4) che sussistevano le condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
1.2- Riscontrate criticità negli accordi delle parti, con decreto in data 06.01.2025, in deroga alla richiesta di trattazione cartolare contenuta nel ricorso, veniva disposta la nomina del giudice delegato e la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 27 marzo 2024; all'udienza suddetta il giudice procedeva all'ascolto delle parti e, all'esito, dato atto che la pronuncia da assumere era quella di scioglimento del matrimonio e non già, come richiesto, di cessazione degli effetti civili, avendo i coniugi contratto matrimonio civile, su richiesta dei procuratori costituiti differiva la causa all'udienza del 9.10.2024 per consentire la modifica delle condizioni del divorzio da parte dei ricorrenti;
differita ulteriormente al 2.7.2025 per l'assenza del giudice (in congedo per maternità), la causa, sull'istanza di anticipazione per le gravi condizioni di salute del , veniva riassegnata ad altro giudice della sezione che anticipava Pt_1
l'udienza al 9.4.2025 disponendone la trattazione cartolare;
con ordinanza in data
5.6.2025 il giudice differiva ulteriormente la causa all'udienza del 2.7.2025, sempre con modalità cartolare, in quanto decreto di fissazione di udienza del 3.1.2024 con riferimento alla sola figlia Per_1 all'epoca già maggiorenne e nonostante il raggiungimento della maggiore età, sin dal
10.6.2024, anche del figlio - non hanno provveduto a modificare gli accordi di Per_2 divorzio riportati nel ricorso espungendo, poiché ormai inconferenti, quelli che disciplinano l'affidamento, la collocazione ed il diritto di visita dei predetti figli>>; quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 7.8.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il decesso del convenuto dichiarato nelle note di trattazione Parte_1
sostitutive dell'udienza del 2.7.2025 dal procuratore costituito, determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di divorzio.
Infatti, “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi ” (Cass. civ., ord. 12-12-2017, n. 29669; conf: Cass. civ., sent. 26-7-2013, n.
18130).
Analogamente in relazione ad un giudizio di divorzio la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “l'azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, è inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualità di erede, miri non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l'azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio. L'art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale
e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione, sicché, in tema di azione di divorzio, ove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (e cioè la cessazione degli effetti civili del matrimonio), detta norma non vale a radicare la legittimatio ad processum del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa (cfr Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, n.5236). Il principio è stata ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con sentenza in data 24/06/2022, n.20494, in cui si rammenta che “l'art. 149 c.c., prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, "si scioglie con la morte di uno dei coniugi" con la conseguenza che ove sopravvenga la morte del coniuge prima della declaratoria sullo status, il processo non può proseguire e diviene inammissibile ogni pretesa.
Nella fattispecie non risultano articolate dalle parti domande autonome inerenti diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, sì che va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.- Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 15.12.2023 così provvede: A) dichiara la cessazione della materia del contendere;
B) nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa MA AN