Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 23 marzo 1998, n. 102
Articolo 3
- Legge 23 marzo 1998, n. 102
Articolo 4 della Legge 23 marzo 1998, n. 102
Versione
18 aprile 1998
18 aprile 1998