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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2024, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3001 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: pagamento compenso professionale di avvocato, e vertente
TRA
Avv. Alessandro Di Dato, con studio in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, quale procuratore di sé stesso
- Ricorrente -
E
in persona del l.r.p.t., con Controparte_1
sede legale in Boscoreale, alla Via della Rocca n. 158
-Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. Alessandro Di
Dato ha chiesto di accertare e dichiarare il suo dritto a percepire il richiesto compenso professionale per l'attività professionale svolta nell'interesse della con conseguente condanna della stessa al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di € 7.784,72, oltre spese e competenze della procedura.
La nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è Controparte_1 costituita in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione delle parti, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc, riservandosi per la sentenza, come disposto dal nuovo art. 281 terdieces c.p.c.
Ciò detto, il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
Risulta per tabulas che il ricorrente ha instaurato presso il Tribunale di Napoli
Nord il procedimento n. R.G. 12082/18, avente ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo di mutuo dalla Farmacia Vargas s.a.s. di AN NO
& C. alla dr.ssa processo conclusosi con un accordo transattivo Persona_1 stragiudiziale intervenuto tra le parti. (cfr. atto di citazione con procura rilasciata in calce dalla memorie I, II e III termine ex art. 183 Controparte_1 sesto comma c.p.c.; note scritte di udienza).
Il ricorrente ha dunque fornito idonea prova di aver espletato l'asserita attività professionale per conto della provvedendo alla sua difesa Controparte_1 tecnica. Circostanze queste, peraltro, che, attesa la contumacia della resistente non risultano smentite o confutate da prova contraria.
In ordine al quantum della pretesa, occorre in primo luogo osservare che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, non può che farsi riferimento alla data dell'ultimo deposito degli atti relativi alla causa R.G.
n. 12082/18, con conseguente applicabilità dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Orbene, nella specie, l'attività difensiva espletata dal ricorrente ha riguardato un procedimento di contenzioso ordinario, finalizzato alla restituzione dell'importo di
62.000,00 euro (scaglione di riferimento da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro), importo asseritamente erogato a titolo di mutuo, in cui risulta espletata attività di studio, fase introduttiva e fase istruttoria.
Pertanto, il compenso professionale dovuto dalla resistente all'avv. Alessandro Di
Dato è pari a 7.186,17 euro, comprensivo di compenso, accessori e rimborso spese generali.
Ne consegue, dunque, che, in accoglimento della domanda, la
[...]
in persona del l.r.p.t., va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore dell'avv. Alessandro Di Dato, dell'importo di € 7.186,17, da cui va detratto l'acconto già ricevuto dal ricorrente di € 634,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con applicazione dei valori medi, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in relazione alla quale non è stata espletata attività difensiva, ciò anche in ragione della semplificazione del rito adottato, e della non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., a pagare, in favore dell'avv.
[...]
Alessandro Di Dato, l'importo di € € 7.186,17, da cui deve essere detratto l'acconto già ricevuto dal ricorrente di € 634,40, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) condanna la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Alessandro Di Dato, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 10 luglio 2024.
Il Giudice Onorario di Pace (dr.ssa Silvia Pirone)