TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/10/2024, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5328 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...] - SP, Brasile il 25.01.1977, residente in [...]Parte_1
Manuel Vaz, 440, Ap. 72, Santana, São Paulo - SP, Brasile CAP 02019-050 (cod. fisc.
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori: C.F._1 Per_1
, nata a [...] - SP, Brasile il 16.10.2014 (cod. fisc. )
[...] Parte_1 C.F._2
e nata a [...] - SP, Brasile il 09.12.2017 (cod. fisc. Parte_2
), entrambe residenti presso l'indirizzo dei genitori, in rappresentanza delle C.F._3
quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche (non integrante il Persona_2
ricorso), nata a [...] - SP, Brasile il 28.02.1986; tutti residenti in Brasile ed elettivamente domiciliati in Italia presso lo Studio Legale Avv. Luiz Scarpelli (P.IVA.: ), P.IVA_1 dell'Avvocato Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis (cod. fisc.: , iscritto C.F._4 presso il Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati di Firenze, sito in Viale Belfiore 10, 50144 Firenze
(FI), PEC: dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura rilasciata Email_1 all'estero ed ivi autenticata innanzi Notaio debitamente apostillata e tradotta, unita in calce al presente atto.
- RICORRENTI -
E
1 , (C.F. , in persona del in carica, legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_2 C.F._5
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 ottobre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di cittadina italiana, nata a [...] Persona_3
Marco GE (CS) il 17.05.1903 (all.1), emigrata in Brasile e ivi deceduta senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento delle Migrazioni, prodotto, nonché tradotto e munito di apostille (all.3).
Dall'unione coniugale tra e nasceva il 14.04.1924 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, la quale coniugandosi con , generava in data 04.11.1944 , il quale,
[...] Parte_1 Parte_3
a sua volta, coniugandosi con generava in data 25.01.1977 il ricorrente Controparte_3
che agisce congiuntamente con l'altro genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale, anche in nome e per conto delle figlie minori: la ricorrente , Parte_4
nata in data [...] e la ricorrente nata in data [...] (all.2). Parte_2
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa jure sanguinis Persona_3
alla propria figlia , e da questa a tutti i propri discendenti sino agli attuali Persona_5
ricorrenti come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_1
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
2 Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve evidenziarsi in via preliminare che nel caso di specie la trasmissione della cittadinanza italiana
è avvenuta attraverso la figura femminile di nata a [...] il Persona_3
17.05.1903 e che la stessa, emigrata in Brasile e coniugata con è divenuta madre Persona_4
di il14.04.1924. Persona_5
A tal proposito si rappresenta che il riconoscimento della cittadinanza italiana, consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
La normativa vigente al momento dell'emigrazione in Brasile della sig.ra non Persona_3
prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai discendenti della cittadinanza italiana per linea materna;
- che tuttavia la sentenza n. 30/1983 della Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana;
che, da ultimo, la sentenza n. 4466/2009 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo se la sua illegittima privazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
che pertanto lo status civitatis dev'essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1.1.1948 e ai loro discendenti.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha stabilito che lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle "situazioni esaurite", come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte
3 Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n.
30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte
Costituzionale n. 10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia
Tributaria.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'ava Per_3
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo
[...] di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome della stessa
(all.3). La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per via materna è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'ava nata a [...] il [...], deceduta senza mai naturalizzarsi Persona_3
brasiliana e da questa trasmessa alla figlia . Persona_5
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
4 Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Da ultimo la legge n. 91/1992 all' art. 1 stabilisce espressamente che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro ava italiana e per discendenza Persona_3
diretta derivante dalla propria figlia . Persona_5
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nato a [...] - SP, Brasile il 25.01.1977; Parte_1
, nata a [...] - SP, Brasile il 16.10.2014; Parte_4
nata a [...] - SP, Brasile il 09.12.2017. Parte_2
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 17 ottobre 2024 Il Giudice
Dott.ssa Graziella Costantino
5 6