Sentenza 1 settembre 2022
Sentenza 21 gennaio 2026
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- 1. Accertamento Fiscale Per Contributi Revocati Per Irregolarità Fiscali: Come Difendersi Bene Con L’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 gennaio 2026
Introduzione La ricezione di un accertamento fiscale o di una richiesta di restituzione per contributi pubblici revocati a causa di irregolarità fiscali è una situazione delicata e potenzialmente devastante per imprenditori, professionisti e privati. L'ente erogatore (ad esempio un Ministero, una Regione o un'agenzia come Invitalia) può revocare un finanziamento agevolato, un bonus fiscale o un contributo a fondo perduto se accerta che il beneficiario ha commesso violazioni fiscali o non ha rispettato le condizioni previste. I rischi sono elevati: oltre a dover restituire somme ingenti, spesso maggiorate di interessi e sanzioni, il contribuente rischia azioni esecutive (pignoramenti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Tammaro Maiello Presidente Paola Briguori Consigliere RI Martorana Consigliere e relatore CA DO Primo referendario Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 60303 del registro di segreteria;
per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 595/2022, depositata il 1° settembre 2022 e notificata il 12 settembre 2022, promossi da:
1) SS D , c.f. [...], nato a [...] il [...]
e ivi residente, alla Via Vincenzo Comparini n. 38, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio del Prof. Avv.
GE Piazza, c.f.: [...], che lo rappresenta e difende; pec:
angelo.piazza@legalmail.it; fax:06/56563579;
-appellante principalecontro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro - tempore;
- Procura Generale della Corte dei conti;
- appellate e nei confronti di DI CH, IM LD, BA ON, Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, Italia- pro tempore;
- appellati2) DI CH, nato a [...] i 21.12.1963, c.f.:
[...], residente in [...], alla Via Valeria Vecchia, n. 8, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio del Prof. Avv. Gennaro Terracciano, c.f.:
[...], che lo rappresenta e difende; pec:
gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org.it; fax:06/56563579;
- appellante incidentalecontro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro - tempore;
- Procura Generale della Corte dei conti;
- appellate -
e nei confronti di ON, personalmente e quale legale rappresentante pro tempore Fondazione ItaliaNI NL -
persona del legale rappresentante pro tempore;
- appellati3) BA CU, nata a [...] il [...], c.f.:
[...], residente in [...], alla Via Ottorino Respighi, n. 23, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore
-
nonché - , c.f.:
08245741007, con sede in Roma (RM), alla Via Nanontola n.6, in persona del legale rappresentante pro tempore, BA ON, nata a [...]
(RM) il 06.09.1951, c.f.: CNCBR51P46C773G, residente in [...],
alla Via Ottorino Respighi, n. 23, elettivamente domiciliate in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio del Avv. Nunziata Abbinente, c.f.: [...], che le rappresenta e difende; pec:
annunziataabbinente@ordineavvocatiroma.org.it; fax:06/56563579;
- appellanti incidentalicontro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro - tempore;
- Procura Generale della Corte dei conti;
- appellate e nei confronti di DI Schi
- appellatiVISTI gli atti di appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI 9 ottobre dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. RI Martorana, DI CH, e
-
Avv. GE Piazza per il sig. ;
la Regione Lazio; il V.P.G., Antongiulio Martina, per la Procura Generale;
Ritenuto in
FATTO
1. n. 595/2022 del 01.09.2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, dichiarate inammissibili, con decreti nn. 7/2022 e 10/2022, le istanze di giudizio abbreviato proposte dai in
summenzionati decreti, si è pronunciata, quindi, sulla domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale con riferimento ai danni per:
di euro 275.000,00, asseritamente subiti dalla Regione Lazio in dipendenza della percezione Fondazione Italia NI NL di contributi pubblici, conseguiti attraverso la presentazione di documentazione di spesa falsa e/o comunque non inerente alle iniziative finanziate;
euro 70.000,00 stanziato con L. R. n. 10/2005 per la realizzazione di un progetto di ricerca e divulgazione delle culture delle popolazioni amazzoniche;
euro 205.000,00 stanziato con L. R. n. 5/2006 per la realizzazione di iniziative di conoscenza, solidarietà e difesa della cultura delle popolazioni indio-amazzoniche, nonché del loro illecito utilizzo, con conseguente sviamento di risorse vincolate, per finanziare
- gruppo consiliare amato, consigliere regionale, presidente del suddetto gruppo consiliare.
2.La suddetta domanda risarcitoria è stata proposta dalla Procura regionale per il Lazio, Fondazione Italia NI NL , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, BA ON, altresì nei confronti dei signori BA ON; DI CH; SS Secondo la prospettazione attorea:
- BA ON, NI attestava progetto finanziato dalla Regione con L.R. n. 5/2006 e presentava una rendicontazione fittizia corredata da fatture non veritiere per spese prive di inerenza e in taluni casi materialmente contraffatte, e, quale socia fondatrice, in data 10.10.2005, Rossoverde-Sinistra Europea, si presentava come referente nei rapporti con i fornitori, ai quali richiedeva di intestare fittiziamente le fatture alla Fondazione;
- DI CH - funzionario della Regione Lazio - capo segreteria del fondatore
componente del Consiglio direttivo nominato Segretario con poteri di rappresentanza dal 04.07.2005 al 26.2.2006, attestava realizzazione del progetto finanziato dalla Regione con L.R. n. 10/2005 e presentava, ai fini rendicontazione fittizia corredata da fatture non veritiere per spese prive di inerenza e in taluni casi materialmente contraffatte e, quale Rossoverde-Sinistra Europea, si ingeriva nella gestione dei contributi - anche in via di fatto - sia attraverso la volontaria e consapevole commistione gestoria tra le due associazioni (agendo in rappresentanza di entrambi gli enti), sia richiedendo ai fornitori di intestare le fatture secondo le modalità sopra indicate, concorrendo a porre percezione dei contributi regionali e a disporne in modo diverso da quello preventivato, così distogliendo le risorse pubbliche dalle finalità cui erano preordinate;
- SS mato, dominus delle suddette associazioni, in qualità di socio
NI
e Vice Presidente della stessa dal 17.11.2004 sino al 27.02.2006, data in cui veniva nominato Presidente onorario, di socio fondatore e Presidente
-Sinistra Europea dal 10.10.2005 sino al 10.05.2018, nonché consigliere regionale e capogruppo del , in rapporto di servizio onorario con la Regione Lazio, in palese conflitto di interessi e venendo meno al dovere di fedeltà, faceva gravare sul bilancio regionale spese e costi privi di alcun interesse pubblico e generale, che avrebbero dovuto essere invece sostenuti in definitiva dal Gruppo Consiliare in discorso e da lui stesso con fondi propri Amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una giuridico quale rappresentante dei cittadini regionali oltre che in violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità;
- IM LD - impiegata della Regione Lazio dei a
Rossoverde-Sinistra Europea ed era referente nei rapporti con i relativi fornitori, nonché addetta alla segreteria del Gruppo consiliare di 3. Nei confronti dei predetti sigg. mato, CH, ON e LD, tratti a giudizio penale per rispondere dei reati di truffa aggravata e continuata, loro ascritti in relazione ai medesimi responsabilità, il Tribunale di Roma ha pronunciato, in data 02 05.02.2016, sentenza (n. 2330/2016) di non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
4.Con la sentenza n. 595/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte di conti per il Lazio - convenuti e ne
, disattese altresì le contestazioni dei convenuti in ordine al valore probatorio delle acquisizioni documentali e degli esiti degli accertamenti svolti dalla P.G. in sede di indagini penali, comportamento dei prevenuti fosse connotato da dolo - assolta la convenuta LD responsabilità, ha condannato in via solidale i convenuti: Associazione NI NL BA ON, DI CH e SS D'Amato, al pagamento, in favore della Regione Lazio, complessivo pari a euro 275.000,00, oltre interessi legali maturandi e spese del procedimento.
5. Avverso la suddetta sentenza n. 595/2022 hanno proposto appello:
- il sig. SS D'Amato, con atto notificato il 14.10.2022 ed iscritto a ruolo il 18.10.2022;
- il sig. DI CH, con atto notificato il 24.10.2022 e iscritto a ruolo il 25.10.2022;
- la sig.ra BA ON, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Fondazione Italia-NI- , con atto notificato il 25.10.2022 ed iscritto a ruolo il 27.10.2022.
Con le suddette impugnazioni, di analogo contenuto, gli appellanti hanno dedotto, a fondamento dei rispettivi gravami, i seguenti motivi:
- ullità della sentenza per erroneità del decreto n. 7/2022, del decreto n.10/2022 e del decreto a verbale del 18 luglio 2022 della Corte dei conti,
- Illogicità, erroneità, contraddittorietà e/o erroneità della sentenza impugnata e/o carenza e/o insufficienza della motivazione nella parte in cui
- Illogicità, erroneità, contraddittorietà e/o erroneità della sentenza impugnata e/o carenza e/o insufficienza della motivazione nella parte in cui e di superare, altresì, le eccezioni volte a contestare il
<valore probatorio> degli elementi posti a base della presente azione
- Con riferimento alla condotta asseritamente causativa di danno erariale:
illegittimità della sentenza impugnata per genericità, illogicità, contraddittorietà ed infondatezza; erronea valutazione dei fatti; carente e/o
- C impugnata per erronea valutazione dei fatti di causa, violazione e/o erronea
- Con riferimento alla ritenuta sussistenza del danno patrimoniale e quinquies della legge 14.1.1994, n. 20. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carente e/o insufficiente motivazione. In ogni caso, erronea ed Con i rispettivi gravami, gli appellanti hanno analogamente concluso chiedendo:
in via preliminare di:
dichiarare nulla e/o annullare la sentenza per erroneità del decreto n. 7/2022, del decreto n. 10/2022 e del ;
sempre in via preliminare di:
accertare la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione , nonché , con lesione del diritto di difesa di essi appellanti e,
;
nel merito di:
rigettare la domanda di condanna proposta nei loro rispettivi confronti dalla Procura Regionale infondata in e, in subordine, di del danno per e, in ogni caso, ragioni espresse negli appelli e comunque per il minore grado di responsabilità attribuibile ad essi appellanti.
6. Con memoria depositata ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura Generale, instando per il rigetto degli interposti appelli, siccome infondati e meritevoli di integrale rigetto, con conferma della sentenza appellata e con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
7. Con memoria depositata il 1° ottobre 2025 la Regione Lazio ha spiegato intervento adesivo ad adiuvandum della Procura Regionale e della Procura Generale appellate, rassegnando le seguenti conclusioni:
appelli incidentali proposti da CH DI e ON BA,
. di legale rappresentate della associazione in favore della Regione Lazio dalla sentenza n. 595/2022 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio;
in ogni caso, accogliere le conclusioni svolte dalla Procura contabile;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio .
8. Con atti depositati il 23 ottobre 2025 gli odierni appellanti hanno presentato istanze di differimento udienza onde poter ativo di approvazione del Disegno di legge avente a oggetto <modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale>, approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2025, il cui iter legislativo è di prossima conclusione, non essendo previsto un ritorno del testo alla Camera 9. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025, avendo il Collegio respinto la richiesta di differimento prodotta dagli appellanti e ivi riproposta, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da i giudizi sono stati trattenuti in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.Preliminarmente, a norma 184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza n. 595/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte di conti per il Lazio.
2. comuni dei riuniti appelli, il Collegio ritiene appellanti incidentali, bensì, in applicazione della regola della ragione più liquida d (intervenuta prescrizione),
che si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.
2.1 Con tale motivo, gli odierni appellanti hanno affermato la tardività dell , notificato tra il 01.02.2021 e il 02.02.2021, pur risalendo i fatti contestati al periodo 2005-2008.
A sostegno, hanno dedotto che le tranches dei due finanziamenti sono state erogate tra il 2006 e il 2008 e precisamente:
- il contributo di 70.000, stanziato ai sensi della L.R. n. 10/2005, è stato erogato in data 26.10.2005 (acconto del 50%) ed in data 21.04.2006;
- il contributo di 205.000, attribuito ex L.R. n. 5/2006 in tre tranches, rispettivamente di 102.500,00 in data 12.10.2006; di 50.000 il 2.5.2008;
di 52.500,00 sempre in data 2.5.2008.
Hanno concluso che l prescrizione maturata con riferimento a tutte le singole tranches di finanziamento, altresì osservando che non risponde dei contributi regionali sia avvenuta, come accertato dalla appellata sentenza, sulla base di documentazione giustificativa in larga parte alterata in modo da
-NI NL 2.2 In termini generali, va osservato che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi del art. 1, c. 2, legge n. 20 del 1994 e s.m.i.,
il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
La costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ribadita da questa Sezione con la sent. n. 37/2025) ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sicché, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre anche un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della Amministrazione danneggiata.
Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il dies a quo della prescrizione.
Solo nel momento in cui si manifesta , infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. II App., n. 132/2019; Sez. III App., n. 20/2020).
Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico e si abilita il Requirente all esercizio dell actio damni.
La giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent. n. 173 del 2024), non diversamente da quella di legittimità (S.U. Cass. n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita delle somme.
Anche in sede nomofilattica, è stato affermato il principio che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto dannoso avente i caratteri della concretezza e , id est il pagamento concretante la deminutio patrimonii (SS.RR.
n. 14/2011/QM).
In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (Sez. III App., sent. n.
20/2020).
Ricorrendo una tale evenienza, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo del diritto di credito e, quindi, del diritto/dovere ad agire in giudizio.
Non incidono, pertanto, decorso della prescrizione gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
2.3. Tale principio occultamento doloso del danno che impedisce , la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo diligenza, e che richiede di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.
In particolare, l art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, prevedono, debito, in modo espresso:
nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il creditore non abbia scoperto il dolo;
nel secondo caso, un diverso incipit della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App.,
n. 328 del 2023).
Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell In tali evenienze, integranti di norma - ma non necessariamente condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della dello stesso (Sez.
III App., n. 21 del 2023 e n. 114 del 2020).
È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris una ulteriore specifica condotta, indirizzata e finalizzata a impedire la conoscenza del fatto.
Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire e impedire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto.
, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto di consumazione contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale (Sez. I App., n.
471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023).
2.4. Secondo la giurisprudenza più recente, peraltro, il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, ma, obiettivamente, in relazione dell Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App.,
n. 49/2023; n. 471/ 2023).
In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., n. 471/ 2023).
(Corte conti, Sez. II App. n. 175/2019; Cass. 2030/2010), dovendosi tale omissione ritenere dolosa e consapevole quando si correli ad atto dovuto per legge o per contratto (Cass. 11348/1998, Corte conti, Sez. I App. 81/2021 e 124/2004, Sez. III 104/2017, Sez. App. Sicilia 198/2012).
Si può occultare:
non solo realizzando una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie occultati i fatti dannosi, ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare maliziosamente il silenzio su talune circostanze, ove esistente un dovere giuridico di farle conoscere
(Sez. III App., n. 55/2017, n. 24/2022).
3. Tanto delineato in chiave sistematica, fattispecie, dalla incontestata circostanza che la documentazione posta a base della presente domanda risarcitoria è sempre stata nella piena disponibilità
(Regione Lazio).
Risulta accertato in atti che gli uffici della Regione Lazio abbiano conosciuto e analizzato la documentazione presentata dall appellante BA ON ai fini della erogazione dei contributi stanziati e concessi dalla stessa Regione Lazio, esaminando le contestazioni sulla asserita inidoneità della e per essa dalla legale rappresentante
Risulta versata in atti prova delle effettuate verifiche contabili da parte degli uffici della regione Lazio, con riguardo, in particolare al contributo concesso ai sensi della L.R. n. 5/2006, nonché alla nota del 2010 in atti, con la quale erroneamente alla liquidazione di un importo maggiore di quello rendicontato, per una differenza di euro 69.875,57.
Tale conoscenza esclude la ricorrenza di condotte occultatrici nei termini sopra enucleati, consentendo operatività al generale principio in tema di computo del Non sussistendo nella vicenda in esame alcun occultamento doloso, non vi è ragione di ritenere che il termine di prescrizione non sia iniziato a decorrere dal momento delle erogazioni dei contributi, intervenute tra il 2005 e il 2008.
Precisamente:
- il contributo di euro 70.000, stanziato ai sensi della L.R. n. 10/2005, è stato erogato in data 26.10.2005 (acconto del 50%) e in data 21.04.2006;
- il contributo di euro 205.000, attribuito ex L.R. n. 5/2006 in tre tranches, rispettivamente di euro 102.500,00 in data 12.10.2006; di euro 50.000,00 il 2.5.2008; di euro 52.500,00 sempre in data 2.5.2008.
Conseguentemente, al momento della notifica del invito a dedurre, atto idoneo a interrompere la prescrizione, notificato tra il 01.02.2021 e il 02.02.2021, il termine quinquennale era interamente decorso e la prescrizione si era già compiuta.
5.Alla luce delle superiori argomentazioni gli appelli devono essere accolti e, per l effetto, deve essere dichiarata prescrizione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
6.
di merito concernente la prescrizione, il Collegio ritiene vi siano i presupposti c. 3, c.g.c. per dichiarare la compensazione delle spese del medesimo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando, nei giudizi di responsabilità, iscritti al n. 60303 del registro di segreteria,
ACCOGLIE
i riuniti appelli nei termini di cui in motivazione.
P
dei conti per la regione Lazio n. 595/2022, depositata il 1° settembre 2022 e notificata il 12 settembre 2022
DICHIARA
prescritta degli appellanti SS DI CH, di BA ON, quale legale rappresentante pro tempore, e BA ON in proprio.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa RI Martorana Dott. Tammaro Maiello Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente F.to digitalmente