Sentenza 17 maggio 2022
Sentenza 19 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 17/05/2022, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00786/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da
SS RU, EL NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS – Direzione Provinciale Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la dichiarazione
di illegittimità del silenzio serbato all'istanza presentata all'INPS – Direzione Provinciale Lecce, in data 19/02/2021, volta all'inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del D.L. n.387/1987 nella quantificazione del TFS e al pagamento delle somme non corrisposte per rivalutazione monetaria e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori nessuno presente;
Visto l'art. 36, co. 2, c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato il silenzio serbato dall’INPS, sede di Lecce, sull’istanza 19.2.2021, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n.387/1987 nella quantificazione del TFS e il pagamento delle somme non corrisposte per rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame: violazione dell’art. 2 l. n. 241/90; eccesso di potere.
Nella camera di consiglio del 10.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, dell’inammissibilità dell’azione proposta.
2. L’azione proposta è inammissibile.
La giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente l’azione avverso il silenzio solo rispetto al mancato esercizio del potere e dunque, quando la posizione giuridica vantata dal privato sia di interesse legittimo; mentre allorquando si deduca la lesione di un diritto soggettivo, reputa necessario proporre un’azione di accertamento volta ad ottenere il riconoscimento di tale diritto (cfr, ex plurimis , C.d.S, V, 25 febbraio 2009, n. 1116; C.d.S, IV, 10 marzo 2014, n. 1087).
Nel caso di specie non v’è dubbio che la posizione giuridica azionata in giudizio, e della quale è invocata una piena tutela, sia una posizione di diritto soggettivo, in quanto ciò che il giudice – munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. – è chiamato ad accertare è il diritto del lavoratore a percepire dall’Amministrazione una prestazione patrimoniale che trova il fondamento nella legge.
3. Per tali ragioni, l’azione avverso il silenzio va dichiarata inammissibile.
4. Va altresì disposta conversione del rito, al fine di trattare in udienza pubblica – innanzi al presente giudicante, munito di giurisdizione esclusiva ex art. 133 co. 1 lett. i) c.p.a. – l’azione di accertamento della spettanza del diritto rivendicato dagli odierni ricorrenti, così riqualificata dal Collegio alla luce dei fatti affermati dalla parte ricorrente, e del rapporto giuridico di cui essi costituiscono espressione.
A tal fine, si fissa udienza pubblica di merito per il 12.1.2023.
5. Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità dell’azione proposta avverso il silenzio;
- previa conversione del rito, fissa l’udienza pubblica del 12.1.2023 per la trattazione dell’azione di accertamento della spettanza del diritto rivendicato dai ricorrenti.
Nulla si dispone per le spese dell’odierno giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO