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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AS - Piazza Principe Di Napoli 74011 AS TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO Società_1 n. 1545 TARI 2014
- SOLLECITO Società_1 n. 154 TARI 2016
- SOLLECITO Società_1 n. 1545 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 261/2025 Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti:
1) sollecito di pagamento prot. 1545 del 15.01.2025, notificato il 21.01.2025, con il quale il Comune di
AS richiedeva, a titolo di Imposta Tari- Anno 2014, la complessiva somma di €.167,00;
2) sollecito di pagamento prot. 1545 del 15.01.2025, notificato il 25.01.2025, con il quale il Comune di
AS richiedeva il pagamento, a titolo di Tari 2016, della complessiva somma di €.170,00;
3) sollecito di pagamento prot. 1545 del 15.01.2025, notificato il 25.01.2025 con il quale il Comune di
AS richiedeva il pagamento, a titolo di Imu 2016, della complessiva somma di €.947,00.
Resisteva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ha rappresentato di aver annullato in data 18/12/2025 i solleciti di pagamento impugnati e ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Analoga richiesta ha formulato la ricorrente con le note depositate in corso di causa.
Il giudizio, va, pertanto, definito con declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AS - Piazza Principe Di Napoli 74011 AS TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO Società_1 n. 1545 TARI 2014
- SOLLECITO Società_1 n. 154 TARI 2016
- SOLLECITO Società_1 n. 1545 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 261/2025 Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti:
1) sollecito di pagamento prot. 1545 del 15.01.2025, notificato il 21.01.2025, con il quale il Comune di
AS richiedeva, a titolo di Imposta Tari- Anno 2014, la complessiva somma di €.167,00;
2) sollecito di pagamento prot. 1545 del 15.01.2025, notificato il 25.01.2025, con il quale il Comune di
AS richiedeva il pagamento, a titolo di Tari 2016, della complessiva somma di €.170,00;
3) sollecito di pagamento prot. 1545 del 15.01.2025, notificato il 25.01.2025 con il quale il Comune di
AS richiedeva il pagamento, a titolo di Imu 2016, della complessiva somma di €.947,00.
Resisteva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ha rappresentato di aver annullato in data 18/12/2025 i solleciti di pagamento impugnati e ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Analoga richiesta ha formulato la ricorrente con le note depositate in corso di causa.
Il giudizio, va, pertanto, definito con declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.