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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16864 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3957/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. US Di VO Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa EN CC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n.3957/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
C.F. e P.I. , con sede legale in Roma alla via Pasubio n. 4, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Luschi, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al piazzale Luigi
Sturzo n. 15, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1 in Sarno (NA) alla via Duomo n. 22, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della , C.F. e P.I. con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma alla via US Sacconi n.
4-B, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano
Russo, elettivamente domiciliati alla PEC Email_1 come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
OGGETTO: 181005 - Cause in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale: A) accertare e dichiarare che ha diritto al rimborso della somma di Euro Parte_1 245.913,00 corrisposta in favore della a titolo di finanziamento soci per la CP_2 copertura delle spese e delle passività esistenti in capo alla medesima, nel periodo 2013-2014, e, per l'effetto, B) condannare la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 245.913,00, quale rimborso finanziamento soci, oltre a interessi, o nella diversa misura che dovesse accertarsi in corso di causa;
in via subordinata: C) accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. , quale Amministratore Controparte_1 pro-tempore, nonché attuale liquidatore della essendosi reso inadempiente ai CP_2 doveri inerenti alla propria carica per i motivi di cui in narrativa, con conseguente responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti dell'ex socio (già Parte_1 [...] ; e, per l'effetto, Controparte_3 D) condannare il Sig. al risarcimento in favore della dei danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza della condotta realizzata dalla convenuta
per un totale di Euro 245.913,00, o nella diversa misura dovesse accertarsi in CP_2 corso di causa, in forza della violazione dei doveri propri del mandato di Amministratore Unico, come illustrato in parte narrativa;
in ogni caso: E) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PARTE CONVENUTA: “1) accertare e dichiarare, per quel che concerne le domande di restituzione formulate nei confronti della società, la incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di impresa e, per l'effetto, rimettere la cognizione della controversia al Tribunale Ordinario di Roma;
2) accertare e dichiarare, con riferimento alle domande formulate nei confronti del sig.
, la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e, per l'effetto, scindere Controparte_1 le domande formulate nei confronti di quest'ultimo da quelle rivolte alla società, rimettendo la cognizione delle prime alla competente Sezione Specializzata in Materia d'Imprese del Tribunale di Napoli;
3) accertare e dichiarare che la attrice, in ragione dell'art. 4 del contratto di cessione di quote del 22.12.2015 (doc. 2), non è titolare di alcun diritto nei confronti della convenuta e, pertanto, dichiarare la carenza di titolarità del diritto azionato dalla controparte, nonché il conseguente difetto di legittimazione attiva;
4) in subordine, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dell'asserito diritto restitutorio della attrice;
5) dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito ed, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate, sia nei confronti della società, sia nei confronti del sig. , Controparte_1 anche all'occorrenza dichiarando che i versamenti richiamati nell'atto di citazione sono stati effettuati in conto futuro aumento di capitale;
6) condannare la attrice, sia nei confronti della sia nei confronti del sig. CP_2 CP_1
, al risarcimento danni per lite temeraria, per un importo quantomeno di € 50.000,00,
[...] laddove la stessa ha attivato un procedimento giudiziario del valore di € 245.913,00 nella piena consapevolezza di non essere titolare di alcun diritto, siccome ceduto in occasione della vendita delle quote. 7) con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato, rispettivamente, a mezzo PEC in data 22.12.2021 e a mezzo posta ordinaria il 29.12.2021 la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, e , esponendo in fatto: Controparte_1
C
- che era debitrice della della somma complessiva di Controparte_2 Parte_1
€ 245.913,00, a suo tempo versata dall'attrice alla convenuta a titolo di finanziamento dei soci infruttifero, importo mai rimborsato nonostante le plurime richieste in tal senso mosse dall'attrice all'esito della sua fuoriuscita dalla compagine sociale della convenuta, avvenuta nel
2015;
- che il credito vantato dalla derivava da una serie di finanziamenti soci o anticipi Parte_1 cassa concessi alla su espressa richiesta dell'allora amministratore unico CP_2 CP_5
nel periodo dal 2013 al 2015;
[...]
- che le corresponsioni maggiormente rilevanti erano consistite:
a) nell'anticipo in favore della delle spese di messa in sicurezza di emergenza per CP_2 le prescrizioni ambientali effettuate dalla AM GM (società di ingegneria ambientale con cui la odierna convenuta aveva sottoscritto un accordo di rientro del debito) per la somma di €
69.260,50;
b) nel finanziamento soci del valore complessivo di € 170.000,00 effettuato dalla Parte_1 in favore della rispettivamente in data 25.6.2013 per € 160.000,00 ed il 21.2.2014 CP_2 per € 10.000,00, a copertura delle competenze passive maturate nei confronti della
[...]
per consentire alla convenuta di accedere all'accordo di proroga e Controparte_6 moratoria del mutuo ipotecario del 18.5.2009, nonché per coprire gli oneri finanziari relativi alla conseguente apertura di credito in conto corrente di € 1.000.000,00 concesso dalla banca;
- che l'effettiva sussistenza del credito azionato nella presente sede aveva trovato conferma anche nella nota integrativa del bilancio abbreviato di esercizio depositato dalla per CP_2 il 2014, circostanza confermata anche nei successivi bilanci per il periodo 2015-2017, alla relativa voce debiti;
- che i tentativi di comporre bonariamente la vicenda avevano avuto esito negativo;
- che nel bilancio relativo all'esercizio 2018 il credito vantato dalla era stato Parte_1 dapprima indebitamente ridotto ad € 134.000,00 ed era stato poi cancellato nel bilancio 2019, senza che nelle more fosse intervenuto alcun pagamento in favore dell'odierna attrice. Parte attrice, premessa la mancata applicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 2467 c.c. in ordine alla postergazione del credito vantato, avendo la società superato lo stato di insolvenza, concludeva come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa depositata il 18.5.2022 si costituivano in giudizio la Controparte_2
, in persona del liquidatore pro tempore, e , deducendo:
[...] Controparte_1
- quanto alle domande di restituzione formulate nei confronti della società convenuta,
l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa in favore della sezione ordinaria;
- quanto all'azione di responsabilità formulata nei confronti del , l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale Ordinario di Roma in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale Ordinario di Napoli, stante la residenza del suddetto convenuto in Sarno;
- il difetto di legittimazione attiva nonché della titolarità del diritto azionato in capo alla Pt_1 in quanto questa, in data 22.12.2015, aveva ceduto alla Bleecker s.r.l. la propria quota di
[...] partecipazione nel capitale sociale della CP_2
- in subordine, la intervenuta prescrizione della domanda restitutoria;
- la inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande formulate nei confronti della società e del , in quanto i versamenti richiamati nell'atto di citazione erano stati effettuati in conto CP_1 di futuro aumento di capitale;
- la carenza di prova in ordine all'asserita richiesta proveniente dall'amministratore unico della in ordine al versamento di € 69.260,50 per le spese occorrenti alla messa in CP_2 sicurezza nonché in ordine ai due versamenti per ulteriori € 170.000,00;
- l'insussistenza nelle note integrative dei bilanci di qualsivoglia credito della Parte_1 atteso che questi recavano solamente l'erronea indicazione di un credito per finanziamento soci, successivamente portato a riserva per futuro aumento capitale;
- la mancata impugnazione, da parte della delle delibere di approvazione dei bilanci Parte_1 relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2018 e al 31.12.2019;
- la doverosa qualificazione dei versamenti effettuati dalla in favore della Parte_1 CP_2
nonché dei pagamenti da questa effettuati in sua vece, quali apporto di capitale, in
[...] considerazione della sottocapitalizzazione della società e del suo giro di affari praticamente nullo, nonostante che l'iniziativa relativa al progetto immobiliare da realizzare a Milano, via
Tacito avesse un controvalore di diversi milioni di euro;
- la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- la temerarietà dell'azione proposta dalla controparte;
- l'inammissibilità della produzione documentale effettuata con il file .zip allegato all'atto di citazione, in quanto la documentazione ivi contenuta non era conforme alle disposizioni ministeriali in materia.
Parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
3.- L'attrice, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., precisava di non aver mai intentato alcuna azione di responsabilità nei confronti del , essendosi limitata a chiedere, CP_1 in via subordinata, di valutare se il comportamento tenuto dall'ex amministratore della CP_2
alla luce delle modifiche apportate alla voce di bilancio “debiti verso soci per
[...] finanziamenti”, senza che tale debito fosse mai estinto, potesse integrare o meno un'ipotesi di responsabilità ex art. 2395 c.c..
Parte convenuta, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., prendeva atto della rinuncia di controparte alle domande formulate nei confronti del . CP_1
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione in data 1.2.2025 sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4.- Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, avuto riguardo alla qualificazione giuridica attribuita dall'attrice alla sua domanda principale, segnatamente di restituzione di somme versate alla convenuta a titolo di finanziamento dei soci.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, i rapporti tra società e soci disciplinati dall'art. 2467 c.c. siano sussumibili nel concetto di «rapporti societari» di cui all'art. 3, comma 2, lett.
a), d. lgs. n.168/2003 (come modificato dalla legge n. 27/2012 di conversione del d.l. n. 1/2012) che, per consolidato orientamento di questa Corte, integra una «nozione generale», rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate, di seguito alla formula «ivi compresi», svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. civ. n. 13956/2016; Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016,
14369/2015). Il diritto alla restituzione del finanziamento «in qualsiasi forma effettuato» dal socio alla società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, ma soggiace, appunto, alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c., condizionata proprio dalla peculiarità del rapporto intercorrente tra socio e società ed espressamente incentrata sul presupposto che i finanziamenti del primo alla seconda siano stati «concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». La ratio di detta norma è riconducibile al potere di informarsi sugli «affari sociali», di cui istituzionalmente dispone il socio delle s.r.l. a norma dell'art. 2476 c.c., a differenza di quanto accade, di regola, per il comune creditore (Cass. civ., sez. VI, n. 14468 del 28/5/2019).
Infondata è anche l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che la sede della società convenuta, nei confronti della quale è proposta la domanda avanzata in via principale, è in
Roma.
5.- L'eccezione, sollevata dai convenuti, di carenza della titolarità attiva del rapporto controverso in capo all'attrice per effetto della cessione della sua partecipazione al capitale sociale della s.r.l. a terzi è priva di pregio. CP_2
Ed invero, nell'atto di cessione della quota di partecipazione della Controparte_3 società unipersonale alla Bleecker s.r.l. del 22/12/2015 non vi è alcuna menzione ai crediti vantati dall'odierna attrice a titolo di restituzione dei finanziamenti asseritamente effettuati in favore della pertanto deve ritenersi che la cessionaria non sia subentrata nel diritto CP_2 della cedente alla restituzione delle somme su cui si controverte.
6.- Nel merito, la società attrice ha richiesto la restituzione dell'importo di € 245.913,00 sul presupposto che si sia trattato di un finanziamento soci.
Giova premettere che sono state individuate le diverse figure in cui la "dazione" del socio - così genericamente indicata, prima che ad essa sia attribuita una qualificazione - va inquadrata, vale a dire: a) i conferimenti;
b) i finanziamenti dei soci;
c) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
d) i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale.
I conferimenti sono apporti di capitale di rischio, che entrano a comporre il capitale sociale nominale, esattamente ad essi corrispondente;
possono essere, pertanto, restituiti ai soci in forma di residui post liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali
(artt. 2350, 2492 c.c.), oppure nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione del capitale reale cd. per esuberanza, ove ne ricorrano i presupposti (art. 2445 c.c.).
I finanziamenti dei soci sono mutui ex artt. 1813 ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti.
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento).
Nel caso dii versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale, la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 29325 del 22/12/2020).
Con particolare riferimento ai mutui, l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale"
(o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant" (cfr. Cass. civ. n. 24861 del 09/12/2015).
La Suprema Corte ha precisato che, in tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito (Cass. civ. n. 29325/2020 cit.).
In tema di società di capitali, inoltre, l'erogazione di somme di denaro "in conto futuro aumento di capitale", effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata (Cass. civ. ordinanza n. 34503 del 16/11/2021).
Il legislatore della riforma nel disciplinare la materia dei finanziamenti dei soci non ha inteso vietarli, anzi ha riconosciuto la piena legittimità degli apporti finanziari atipici dei soci, ma ha inteso tutelare le ragioni dei creditori sociali, al fine di evitare che possa determinarsi un contrasto fra il socio finanziatore e i creditori sociali attraverso l'appostazione di fittizie voci creditorie;
in base all'art. 2467 c.c. (nel testo successivo alla riforma e da applicare ratione temporis) è infatti previsto che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori …” (1° comma) e che “… Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (II comma).
E' stato efficacemente sostenuto in dottrina che in tal modo il legislatore della riforma abbia voluto introdurre un compromesso fra l'interesse della società al procacciamento di risorse finanziarie con quello dei creditori sociali a non veder lese le loro aspettative di pagamento;
quindi i finanziamenti non vengono parificati tout court ai conferimenti, ma, attraverso la postergazione, si opera una sorta di riqualificazione coercitiva dei finanziamenti al fine di non pregiudicare i creditori sociali, sempre che -ben inteso- ricorra una delle condizioni previste dal su richiamato secondo comma dell'art. 2467 c.c..
Dunque, nulla esclude, rientrando detto accordo nell'autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l'erogazione di un capitale di credito e che i soci possano pertanto effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi, non rileva), con la possibilità di esigerne la restituzione alla scadenza del termine pattuito ed anche durante la vita della società.
A tal riguardo -a ben vedere- la stessa ampia e generica formula utilizzata dal legislatore nel secondo comma del citato art. 2467 c.c. (“… s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, quelli …”) consente di individuare, accanto al
'tradizionale' contratto di mutuo, un'ampia gamma di possibili contratti creditizi fra la società
e i soci (apertura di credito, anticipazione bancaria, ecc.), oltre che una serie di comportamenti concludenti, che concretamente denotino una causa ed una funzione economica di finanziamento in favore della società: p.es. la mancata riscossione di dividendi già deliberati,
l'adempimento di un debito della società verso terzi senza esercizio della rivalsa, ecc..
L'art. 2467 c.c. si riferisce, quanto ai finanziamenti dei soci, a quegli apporti (diretti o indiretti) di denaro dei soci, che comportano l'obbligo di restituzione a carico della società e che, in quanto tali, si differenziano dai conferimenti propriamente detti e da quegli altri apporti volontari, destinati a capitalizzare la società (c.d. versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.) e non oggetto di alcun diritto di credito in favore dei soci, se non in sede di liquidazione o di operazioni sul capitale. Nella specie, è controverso se le somme di cui l'attrice chiede la restituzione siano state erogate a favore della a titolo di finanziamento o in conto di futuro aumento di capitale CP_2 sociale: in particolare, la Prader s.r.l. in liquidazione evidenzia che nella nota integrativa del bilancio abbreviato d'esercizio depositato da per l'anno 2014 e nei bilanci CP_2 successivamente depositati per le annualità dal 2015 al 2017, alla voce “Debiti”, è indicato, tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”, l'importo di € 245.913,00 e che, alla successiva voce
“Finanziamenti effettuati dai soci della società”, si riscontra la seguente dicitura: “la voce debiti verso soci fa riferimento a finanziamenti infruttiferi erogati dal socio Controparte_3 società unipersonale a favore della società per anticipazione di costi ed ammantano a complessivi euro 245.913”.
Al contrario, e contestano l'avversa pretesa, Controparte_1 Controparte_4 deducendo in primis la mancanza di prova dei versamenti indicati dalla controparte ed eccependo che le note integrative dei bilanci relativi agli esercizi menzionati dalla controparte non recano l'indicazione “credito della , ma indicano un credito per finanziamento soci Pt_1 che successivamente è stato portato a riserva per futuro aumento capitale.
Ebbene, ritiene il collegio fondata la domanda principale attorea.
I versamenti effettuati dall'attrice a favore della risultano riconosciuti dalla stessa CP_2 società nei bilanci 2014 e 2015 e risultano, peraltro, dai documenti versati in atti e allegati all'atto di citazione (doc. nn. 4, 5 e 6).
Quanto alla causale di tali pagamenti, risulta dagli atti che essi sono stati dapprima appostati come finanziamenti soci, come emerge dalla nota integrativa del bilancio abbreviato d'esercizio depositato dalla al 31.12.2015 (il bilancio al 31.12.2014 indicato in indice non è CP_2 stato depositato), in cui, alla voce “Debiti”, viene indicato, tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”, l'importo di € 245.913,00 di cui è causa. Nella voce “Finanziamenti effettuati dai soci della società”, inoltre, è indicato che “la voce debiti verso soci fa riferimento a finanziamenti infruttiferi erogati dal socio società unipersonale a favore Controparte_3 della società per anticipazione di costi ed ammontano a complessivi euro 245.913”.
Nei bilanci 2016 e 2017 si fa riferimento ad un finanziamento di Bleecker s.r.l., cui l'attrice ha ceduto la propria quota di partecipazione al capitale della il 22/12/2015, ma non vi CP_2
è prova che la sia succeduta alla nella titolarità del credito CP_7 Controparte_3 su cui si controverte, non essendo stata fatta alcuna menzione di tale rapporto nella suddetta cessione.
Non vale in contrario osservare che, in seguito, la somma controversia sia è stata portata a riserva per futuro aumento capitale della risultando tale mutamento immotivato e, CP_2 in ogni caso disposto quando oramai il socio finanziatore non faceva più parte della società, al tempo difettando la prova che alla sia stata restituite le somme con cui ha finanziato Parte_1 la società convenuta.
Al contrario, a differenza di quanto affermato dalla convenuta, l'attrice ha provato il versamento delle somme controverse: in particolare, sono state versate in atti la distinta di pagamento relativa al finanziamento soci di € 160.000,00 effettuato da in Controparte_3 favore di il 25 giugno 2013 e le distinte di pagamento in favore di AM GM, CP_2 con cui la in data 27/02/2013, aveva sottoscritto un accordo di rientro CP_2 dell'esposizione probatoria, documenti corroborati dal Libro giornale e schede contabili della società attrice, da cui risultano gli esborsi in favore di CP_2
I finanziamenti dei soci nelle Società a responsabilità limitata trovano la loro disciplina nell'articolo 2467 del c.c. che nulla statuisce in merito alla necessità di una delibera assembleare. Inoltre l'articolo 46 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi non prevede un trattamento differenziato per le Società a responsabilità limitata, rispetto a quanto prescritto per una qualsiasi altra tipologia di ente commerciale. La Suprema Corte su questo tema con l'ordinanza n.6104/2019 ha osservato che “non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che […] occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. […] Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale. […] Dunque, può affermarsi che il bilancio
[…] è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società. Invero la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente […]. La circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso l'Erario”.
Emerge, dunque, dagli atti che la somma complessiva di € 245.913,00 è stata corrisposta in favore di a titolo di finanziamento soci, quindi la domanda attorea è meritevole di CP_2 accoglimento, potendo la pretendere immediatamente la restituzione della somma Parte_1 complessivamente versata.
E' infondata, infatti, l'eccezione sollevata in subordine dalla parte convenuta di inesigibilità della somma di cui sopra per effetto dell'applicazione della regola della postergazione ex art. 2467 c.c..
Giova premettere che, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire;
ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (Cass. civ. n. 21422 del 06/07/2022).
Osserva la Suprema Corte che il credito del socio, concesso in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti. Il finanziamento de quo, pertanto, costituisce un prestito e non un apporto di capitale, alla cui disciplina non è soggetto.
Onde il venir meno delle condizioni ex art. 2467 c.c. rende nuovamente la società tenuta alla restituzione. Quando, invero, sia stato superato lo squilibrio patrimoniale – e, quindi, la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola di postergazione – il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non fossero stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali: potendosi allora ritenere realizzata una situazione di soddisfazione, sia pure "astratta", dei creditori esterni e dunque esistente uno status di regolare esigibilità. Ciò, per il principio generale secondo cui, se la prestazione diviene esigibile nel corso del giudizio, è legittima la pronuncia di condanna del debitore tuttora inadempiente, dovendosi ritenere sopravvenuta una condizione dell'azione che, in quanto tale, è sufficiente sussista al momento del provvedere (Cass. 15 maggio 2019, n.
12994). Orbene, riguardo ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2467 c.c., ritiene il Collegio che l'inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, trattandosi di un “fatto impeditivo” del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, comporti, da parte della società,
l'assolvimento di un preciso onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in ordine alla situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, difficoltà che deve essere persistente sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento (Trib. Genova n.
450 del 17/02/2025).
Ebbene, nella specie non vi è prova della persistenza delle condizioni di difficoltà economica della anche al momento della richiesta di restituzione delle somme da parte CP_2 dell'attrice e l'onere probatorio gravava in parte qua sulla parte convenuta. All'accoglimento della domanda principale attorea consegue l'assorbimento delle domande proposte dalla in via subordinata verso entrambi i convenuti. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta nei confronti dell'attrice, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 tra minimo e medio.
Ricorrono, invece, giusti motivi, avuto riguardo all'assorbimento della domanda subordinata proposta dall'attrice verso il e la specificazione in ordine alle domande proposte, per CP_1 compensare le spese di lite tra quest'ultimo e l'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 3957/2022 tra la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la , in persona del CP_2 Controparte_4 liquidatore pro tempore, e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così provvede:
1. CONDANNA la al pagamento in favore della della Controparte_2 Parte_1 somma di € 245.913,00, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;
2. CONDANNA la alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_2 della parte attrice, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%;
3. COMPENSA le spese di lite tra la e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente
US Di VO
Il Giudice
EN CC
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. US Di VO Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa EN CC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n.3957/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
C.F. e P.I. , con sede legale in Roma alla via Pasubio n. 4, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Luschi, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al piazzale Luigi
Sturzo n. 15, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1 in Sarno (NA) alla via Duomo n. 22, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della , C.F. e P.I. con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma alla via US Sacconi n.
4-B, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano
Russo, elettivamente domiciliati alla PEC Email_1 come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
OGGETTO: 181005 - Cause in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale: A) accertare e dichiarare che ha diritto al rimborso della somma di Euro Parte_1 245.913,00 corrisposta in favore della a titolo di finanziamento soci per la CP_2 copertura delle spese e delle passività esistenti in capo alla medesima, nel periodo 2013-2014, e, per l'effetto, B) condannare la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 245.913,00, quale rimborso finanziamento soci, oltre a interessi, o nella diversa misura che dovesse accertarsi in corso di causa;
in via subordinata: C) accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. , quale Amministratore Controparte_1 pro-tempore, nonché attuale liquidatore della essendosi reso inadempiente ai CP_2 doveri inerenti alla propria carica per i motivi di cui in narrativa, con conseguente responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti dell'ex socio (già Parte_1 [...] ; e, per l'effetto, Controparte_3 D) condannare il Sig. al risarcimento in favore della dei danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza della condotta realizzata dalla convenuta
per un totale di Euro 245.913,00, o nella diversa misura dovesse accertarsi in CP_2 corso di causa, in forza della violazione dei doveri propri del mandato di Amministratore Unico, come illustrato in parte narrativa;
in ogni caso: E) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PARTE CONVENUTA: “1) accertare e dichiarare, per quel che concerne le domande di restituzione formulate nei confronti della società, la incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di impresa e, per l'effetto, rimettere la cognizione della controversia al Tribunale Ordinario di Roma;
2) accertare e dichiarare, con riferimento alle domande formulate nei confronti del sig.
, la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e, per l'effetto, scindere Controparte_1 le domande formulate nei confronti di quest'ultimo da quelle rivolte alla società, rimettendo la cognizione delle prime alla competente Sezione Specializzata in Materia d'Imprese del Tribunale di Napoli;
3) accertare e dichiarare che la attrice, in ragione dell'art. 4 del contratto di cessione di quote del 22.12.2015 (doc. 2), non è titolare di alcun diritto nei confronti della convenuta e, pertanto, dichiarare la carenza di titolarità del diritto azionato dalla controparte, nonché il conseguente difetto di legittimazione attiva;
4) in subordine, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dell'asserito diritto restitutorio della attrice;
5) dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito ed, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate, sia nei confronti della società, sia nei confronti del sig. , Controparte_1 anche all'occorrenza dichiarando che i versamenti richiamati nell'atto di citazione sono stati effettuati in conto futuro aumento di capitale;
6) condannare la attrice, sia nei confronti della sia nei confronti del sig. CP_2 CP_1
, al risarcimento danni per lite temeraria, per un importo quantomeno di € 50.000,00,
[...] laddove la stessa ha attivato un procedimento giudiziario del valore di € 245.913,00 nella piena consapevolezza di non essere titolare di alcun diritto, siccome ceduto in occasione della vendita delle quote. 7) con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato, rispettivamente, a mezzo PEC in data 22.12.2021 e a mezzo posta ordinaria il 29.12.2021 la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, e , esponendo in fatto: Controparte_1
C
- che era debitrice della della somma complessiva di Controparte_2 Parte_1
€ 245.913,00, a suo tempo versata dall'attrice alla convenuta a titolo di finanziamento dei soci infruttifero, importo mai rimborsato nonostante le plurime richieste in tal senso mosse dall'attrice all'esito della sua fuoriuscita dalla compagine sociale della convenuta, avvenuta nel
2015;
- che il credito vantato dalla derivava da una serie di finanziamenti soci o anticipi Parte_1 cassa concessi alla su espressa richiesta dell'allora amministratore unico CP_2 CP_5
nel periodo dal 2013 al 2015;
[...]
- che le corresponsioni maggiormente rilevanti erano consistite:
a) nell'anticipo in favore della delle spese di messa in sicurezza di emergenza per CP_2 le prescrizioni ambientali effettuate dalla AM GM (società di ingegneria ambientale con cui la odierna convenuta aveva sottoscritto un accordo di rientro del debito) per la somma di €
69.260,50;
b) nel finanziamento soci del valore complessivo di € 170.000,00 effettuato dalla Parte_1 in favore della rispettivamente in data 25.6.2013 per € 160.000,00 ed il 21.2.2014 CP_2 per € 10.000,00, a copertura delle competenze passive maturate nei confronti della
[...]
per consentire alla convenuta di accedere all'accordo di proroga e Controparte_6 moratoria del mutuo ipotecario del 18.5.2009, nonché per coprire gli oneri finanziari relativi alla conseguente apertura di credito in conto corrente di € 1.000.000,00 concesso dalla banca;
- che l'effettiva sussistenza del credito azionato nella presente sede aveva trovato conferma anche nella nota integrativa del bilancio abbreviato di esercizio depositato dalla per CP_2 il 2014, circostanza confermata anche nei successivi bilanci per il periodo 2015-2017, alla relativa voce debiti;
- che i tentativi di comporre bonariamente la vicenda avevano avuto esito negativo;
- che nel bilancio relativo all'esercizio 2018 il credito vantato dalla era stato Parte_1 dapprima indebitamente ridotto ad € 134.000,00 ed era stato poi cancellato nel bilancio 2019, senza che nelle more fosse intervenuto alcun pagamento in favore dell'odierna attrice. Parte attrice, premessa la mancata applicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 2467 c.c. in ordine alla postergazione del credito vantato, avendo la società superato lo stato di insolvenza, concludeva come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa depositata il 18.5.2022 si costituivano in giudizio la Controparte_2
, in persona del liquidatore pro tempore, e , deducendo:
[...] Controparte_1
- quanto alle domande di restituzione formulate nei confronti della società convenuta,
l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa in favore della sezione ordinaria;
- quanto all'azione di responsabilità formulata nei confronti del , l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale Ordinario di Roma in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale Ordinario di Napoli, stante la residenza del suddetto convenuto in Sarno;
- il difetto di legittimazione attiva nonché della titolarità del diritto azionato in capo alla Pt_1 in quanto questa, in data 22.12.2015, aveva ceduto alla Bleecker s.r.l. la propria quota di
[...] partecipazione nel capitale sociale della CP_2
- in subordine, la intervenuta prescrizione della domanda restitutoria;
- la inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande formulate nei confronti della società e del , in quanto i versamenti richiamati nell'atto di citazione erano stati effettuati in conto CP_1 di futuro aumento di capitale;
- la carenza di prova in ordine all'asserita richiesta proveniente dall'amministratore unico della in ordine al versamento di € 69.260,50 per le spese occorrenti alla messa in CP_2 sicurezza nonché in ordine ai due versamenti per ulteriori € 170.000,00;
- l'insussistenza nelle note integrative dei bilanci di qualsivoglia credito della Parte_1 atteso che questi recavano solamente l'erronea indicazione di un credito per finanziamento soci, successivamente portato a riserva per futuro aumento capitale;
- la mancata impugnazione, da parte della delle delibere di approvazione dei bilanci Parte_1 relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2018 e al 31.12.2019;
- la doverosa qualificazione dei versamenti effettuati dalla in favore della Parte_1 CP_2
nonché dei pagamenti da questa effettuati in sua vece, quali apporto di capitale, in
[...] considerazione della sottocapitalizzazione della società e del suo giro di affari praticamente nullo, nonostante che l'iniziativa relativa al progetto immobiliare da realizzare a Milano, via
Tacito avesse un controvalore di diversi milioni di euro;
- la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- la temerarietà dell'azione proposta dalla controparte;
- l'inammissibilità della produzione documentale effettuata con il file .zip allegato all'atto di citazione, in quanto la documentazione ivi contenuta non era conforme alle disposizioni ministeriali in materia.
Parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
3.- L'attrice, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., precisava di non aver mai intentato alcuna azione di responsabilità nei confronti del , essendosi limitata a chiedere, CP_1 in via subordinata, di valutare se il comportamento tenuto dall'ex amministratore della CP_2
alla luce delle modifiche apportate alla voce di bilancio “debiti verso soci per
[...] finanziamenti”, senza che tale debito fosse mai estinto, potesse integrare o meno un'ipotesi di responsabilità ex art. 2395 c.c..
Parte convenuta, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., prendeva atto della rinuncia di controparte alle domande formulate nei confronti del . CP_1
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione in data 1.2.2025 sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4.- Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, avuto riguardo alla qualificazione giuridica attribuita dall'attrice alla sua domanda principale, segnatamente di restituzione di somme versate alla convenuta a titolo di finanziamento dei soci.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, i rapporti tra società e soci disciplinati dall'art. 2467 c.c. siano sussumibili nel concetto di «rapporti societari» di cui all'art. 3, comma 2, lett.
a), d. lgs. n.168/2003 (come modificato dalla legge n. 27/2012 di conversione del d.l. n. 1/2012) che, per consolidato orientamento di questa Corte, integra una «nozione generale», rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate, di seguito alla formula «ivi compresi», svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. civ. n. 13956/2016; Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016,
14369/2015). Il diritto alla restituzione del finanziamento «in qualsiasi forma effettuato» dal socio alla società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, ma soggiace, appunto, alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c., condizionata proprio dalla peculiarità del rapporto intercorrente tra socio e società ed espressamente incentrata sul presupposto che i finanziamenti del primo alla seconda siano stati «concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». La ratio di detta norma è riconducibile al potere di informarsi sugli «affari sociali», di cui istituzionalmente dispone il socio delle s.r.l. a norma dell'art. 2476 c.c., a differenza di quanto accade, di regola, per il comune creditore (Cass. civ., sez. VI, n. 14468 del 28/5/2019).
Infondata è anche l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che la sede della società convenuta, nei confronti della quale è proposta la domanda avanzata in via principale, è in
Roma.
5.- L'eccezione, sollevata dai convenuti, di carenza della titolarità attiva del rapporto controverso in capo all'attrice per effetto della cessione della sua partecipazione al capitale sociale della s.r.l. a terzi è priva di pregio. CP_2
Ed invero, nell'atto di cessione della quota di partecipazione della Controparte_3 società unipersonale alla Bleecker s.r.l. del 22/12/2015 non vi è alcuna menzione ai crediti vantati dall'odierna attrice a titolo di restituzione dei finanziamenti asseritamente effettuati in favore della pertanto deve ritenersi che la cessionaria non sia subentrata nel diritto CP_2 della cedente alla restituzione delle somme su cui si controverte.
6.- Nel merito, la società attrice ha richiesto la restituzione dell'importo di € 245.913,00 sul presupposto che si sia trattato di un finanziamento soci.
Giova premettere che sono state individuate le diverse figure in cui la "dazione" del socio - così genericamente indicata, prima che ad essa sia attribuita una qualificazione - va inquadrata, vale a dire: a) i conferimenti;
b) i finanziamenti dei soci;
c) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
d) i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale.
I conferimenti sono apporti di capitale di rischio, che entrano a comporre il capitale sociale nominale, esattamente ad essi corrispondente;
possono essere, pertanto, restituiti ai soci in forma di residui post liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali
(artt. 2350, 2492 c.c.), oppure nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione del capitale reale cd. per esuberanza, ove ne ricorrano i presupposti (art. 2445 c.c.).
I finanziamenti dei soci sono mutui ex artt. 1813 ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti.
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento).
Nel caso dii versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale, la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 29325 del 22/12/2020).
Con particolare riferimento ai mutui, l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale"
(o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant" (cfr. Cass. civ. n. 24861 del 09/12/2015).
La Suprema Corte ha precisato che, in tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito (Cass. civ. n. 29325/2020 cit.).
In tema di società di capitali, inoltre, l'erogazione di somme di denaro "in conto futuro aumento di capitale", effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata (Cass. civ. ordinanza n. 34503 del 16/11/2021).
Il legislatore della riforma nel disciplinare la materia dei finanziamenti dei soci non ha inteso vietarli, anzi ha riconosciuto la piena legittimità degli apporti finanziari atipici dei soci, ma ha inteso tutelare le ragioni dei creditori sociali, al fine di evitare che possa determinarsi un contrasto fra il socio finanziatore e i creditori sociali attraverso l'appostazione di fittizie voci creditorie;
in base all'art. 2467 c.c. (nel testo successivo alla riforma e da applicare ratione temporis) è infatti previsto che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori …” (1° comma) e che “… Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (II comma).
E' stato efficacemente sostenuto in dottrina che in tal modo il legislatore della riforma abbia voluto introdurre un compromesso fra l'interesse della società al procacciamento di risorse finanziarie con quello dei creditori sociali a non veder lese le loro aspettative di pagamento;
quindi i finanziamenti non vengono parificati tout court ai conferimenti, ma, attraverso la postergazione, si opera una sorta di riqualificazione coercitiva dei finanziamenti al fine di non pregiudicare i creditori sociali, sempre che -ben inteso- ricorra una delle condizioni previste dal su richiamato secondo comma dell'art. 2467 c.c..
Dunque, nulla esclude, rientrando detto accordo nell'autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l'erogazione di un capitale di credito e che i soci possano pertanto effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi, non rileva), con la possibilità di esigerne la restituzione alla scadenza del termine pattuito ed anche durante la vita della società.
A tal riguardo -a ben vedere- la stessa ampia e generica formula utilizzata dal legislatore nel secondo comma del citato art. 2467 c.c. (“… s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, quelli …”) consente di individuare, accanto al
'tradizionale' contratto di mutuo, un'ampia gamma di possibili contratti creditizi fra la società
e i soci (apertura di credito, anticipazione bancaria, ecc.), oltre che una serie di comportamenti concludenti, che concretamente denotino una causa ed una funzione economica di finanziamento in favore della società: p.es. la mancata riscossione di dividendi già deliberati,
l'adempimento di un debito della società verso terzi senza esercizio della rivalsa, ecc..
L'art. 2467 c.c. si riferisce, quanto ai finanziamenti dei soci, a quegli apporti (diretti o indiretti) di denaro dei soci, che comportano l'obbligo di restituzione a carico della società e che, in quanto tali, si differenziano dai conferimenti propriamente detti e da quegli altri apporti volontari, destinati a capitalizzare la società (c.d. versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.) e non oggetto di alcun diritto di credito in favore dei soci, se non in sede di liquidazione o di operazioni sul capitale. Nella specie, è controverso se le somme di cui l'attrice chiede la restituzione siano state erogate a favore della a titolo di finanziamento o in conto di futuro aumento di capitale CP_2 sociale: in particolare, la Prader s.r.l. in liquidazione evidenzia che nella nota integrativa del bilancio abbreviato d'esercizio depositato da per l'anno 2014 e nei bilanci CP_2 successivamente depositati per le annualità dal 2015 al 2017, alla voce “Debiti”, è indicato, tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”, l'importo di € 245.913,00 e che, alla successiva voce
“Finanziamenti effettuati dai soci della società”, si riscontra la seguente dicitura: “la voce debiti verso soci fa riferimento a finanziamenti infruttiferi erogati dal socio Controparte_3 società unipersonale a favore della società per anticipazione di costi ed ammantano a complessivi euro 245.913”.
Al contrario, e contestano l'avversa pretesa, Controparte_1 Controparte_4 deducendo in primis la mancanza di prova dei versamenti indicati dalla controparte ed eccependo che le note integrative dei bilanci relativi agli esercizi menzionati dalla controparte non recano l'indicazione “credito della , ma indicano un credito per finanziamento soci Pt_1 che successivamente è stato portato a riserva per futuro aumento capitale.
Ebbene, ritiene il collegio fondata la domanda principale attorea.
I versamenti effettuati dall'attrice a favore della risultano riconosciuti dalla stessa CP_2 società nei bilanci 2014 e 2015 e risultano, peraltro, dai documenti versati in atti e allegati all'atto di citazione (doc. nn. 4, 5 e 6).
Quanto alla causale di tali pagamenti, risulta dagli atti che essi sono stati dapprima appostati come finanziamenti soci, come emerge dalla nota integrativa del bilancio abbreviato d'esercizio depositato dalla al 31.12.2015 (il bilancio al 31.12.2014 indicato in indice non è CP_2 stato depositato), in cui, alla voce “Debiti”, viene indicato, tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”, l'importo di € 245.913,00 di cui è causa. Nella voce “Finanziamenti effettuati dai soci della società”, inoltre, è indicato che “la voce debiti verso soci fa riferimento a finanziamenti infruttiferi erogati dal socio società unipersonale a favore Controparte_3 della società per anticipazione di costi ed ammontano a complessivi euro 245.913”.
Nei bilanci 2016 e 2017 si fa riferimento ad un finanziamento di Bleecker s.r.l., cui l'attrice ha ceduto la propria quota di partecipazione al capitale della il 22/12/2015, ma non vi CP_2
è prova che la sia succeduta alla nella titolarità del credito CP_7 Controparte_3 su cui si controverte, non essendo stata fatta alcuna menzione di tale rapporto nella suddetta cessione.
Non vale in contrario osservare che, in seguito, la somma controversia sia è stata portata a riserva per futuro aumento capitale della risultando tale mutamento immotivato e, CP_2 in ogni caso disposto quando oramai il socio finanziatore non faceva più parte della società, al tempo difettando la prova che alla sia stata restituite le somme con cui ha finanziato Parte_1 la società convenuta.
Al contrario, a differenza di quanto affermato dalla convenuta, l'attrice ha provato il versamento delle somme controverse: in particolare, sono state versate in atti la distinta di pagamento relativa al finanziamento soci di € 160.000,00 effettuato da in Controparte_3 favore di il 25 giugno 2013 e le distinte di pagamento in favore di AM GM, CP_2 con cui la in data 27/02/2013, aveva sottoscritto un accordo di rientro CP_2 dell'esposizione probatoria, documenti corroborati dal Libro giornale e schede contabili della società attrice, da cui risultano gli esborsi in favore di CP_2
I finanziamenti dei soci nelle Società a responsabilità limitata trovano la loro disciplina nell'articolo 2467 del c.c. che nulla statuisce in merito alla necessità di una delibera assembleare. Inoltre l'articolo 46 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi non prevede un trattamento differenziato per le Società a responsabilità limitata, rispetto a quanto prescritto per una qualsiasi altra tipologia di ente commerciale. La Suprema Corte su questo tema con l'ordinanza n.6104/2019 ha osservato che “non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che […] occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. […] Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale. […] Dunque, può affermarsi che il bilancio
[…] è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società. Invero la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente […]. La circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso l'Erario”.
Emerge, dunque, dagli atti che la somma complessiva di € 245.913,00 è stata corrisposta in favore di a titolo di finanziamento soci, quindi la domanda attorea è meritevole di CP_2 accoglimento, potendo la pretendere immediatamente la restituzione della somma Parte_1 complessivamente versata.
E' infondata, infatti, l'eccezione sollevata in subordine dalla parte convenuta di inesigibilità della somma di cui sopra per effetto dell'applicazione della regola della postergazione ex art. 2467 c.c..
Giova premettere che, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire;
ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (Cass. civ. n. 21422 del 06/07/2022).
Osserva la Suprema Corte che il credito del socio, concesso in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti. Il finanziamento de quo, pertanto, costituisce un prestito e non un apporto di capitale, alla cui disciplina non è soggetto.
Onde il venir meno delle condizioni ex art. 2467 c.c. rende nuovamente la società tenuta alla restituzione. Quando, invero, sia stato superato lo squilibrio patrimoniale – e, quindi, la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola di postergazione – il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non fossero stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali: potendosi allora ritenere realizzata una situazione di soddisfazione, sia pure "astratta", dei creditori esterni e dunque esistente uno status di regolare esigibilità. Ciò, per il principio generale secondo cui, se la prestazione diviene esigibile nel corso del giudizio, è legittima la pronuncia di condanna del debitore tuttora inadempiente, dovendosi ritenere sopravvenuta una condizione dell'azione che, in quanto tale, è sufficiente sussista al momento del provvedere (Cass. 15 maggio 2019, n.
12994). Orbene, riguardo ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2467 c.c., ritiene il Collegio che l'inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, trattandosi di un “fatto impeditivo” del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, comporti, da parte della società,
l'assolvimento di un preciso onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in ordine alla situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, difficoltà che deve essere persistente sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento (Trib. Genova n.
450 del 17/02/2025).
Ebbene, nella specie non vi è prova della persistenza delle condizioni di difficoltà economica della anche al momento della richiesta di restituzione delle somme da parte CP_2 dell'attrice e l'onere probatorio gravava in parte qua sulla parte convenuta. All'accoglimento della domanda principale attorea consegue l'assorbimento delle domande proposte dalla in via subordinata verso entrambi i convenuti. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta nei confronti dell'attrice, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 tra minimo e medio.
Ricorrono, invece, giusti motivi, avuto riguardo all'assorbimento della domanda subordinata proposta dall'attrice verso il e la specificazione in ordine alle domande proposte, per CP_1 compensare le spese di lite tra quest'ultimo e l'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 3957/2022 tra la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la , in persona del CP_2 Controparte_4 liquidatore pro tempore, e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così provvede:
1. CONDANNA la al pagamento in favore della della Controparte_2 Parte_1 somma di € 245.913,00, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;
2. CONDANNA la alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_2 della parte attrice, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%;
3. COMPENSA le spese di lite tra la e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente
US Di VO
Il Giudice
EN CC