Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 169
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Infondatezza dell'atto di recupero nel merito

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate, non possedendo competenze tecniche specifiche per valutare attività complesse di ricerca e sviluppo, avrebbe dovuto acquisire un parere tecnico dal Ministero dello Sviluppo Economico. La risoluzione dell'Agenzia del 2019, che restringe i parametri di applicazione, è postuma e non applicabile al caso. L'Agenzia ha inoltre utilizzato fonti non previste dalla normativa nazionale.

  • Altro
    Illegittimità dell'atto di recupero in punto di applicabilità, determinazione e quantificazione della sanzione irrogata

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per infondatezza nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 169
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo