TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1318/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 C.F._1
AD (Rm) alla via Livorno 44 C E
, nato a [...], [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]
elettivamente domiciliati in AD (Rm) alla via delle rose 32b presso lo studio dell'avv. Alessandra De Tollis del Foro di Civitavecchia che li rappresenta, difende ed assiste, giusta procura in atti (pec Email_1
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 essendosi i coniugi separati consensualmente con omologa del 25/06/2020, emessa da questo Ecc.mo Tribunale a definizione del procedimento rg. n. 261/2020 e che non vi è stata riconciliazione tra i ricorrenti né mai è ripresa la convivenza, neanche temporaneamente;
visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in Roma in data 05.01.1992, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di DO
1 IO (Roma) al n. 11, P. II, Serie B, anno 1992, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: il Signor continuerà a versare, entro il 5 di ogni mese, alla Signora Parte_2
la medesima somma già riconosciutale a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, da ora in poi da intendersi a titolo di assegno divorzile, di euro 100,00 (cento/00) mensili;
per il figlio , ormai maggiorenne e residente in [...]presso la residenza Per_1 materna, il padre continuerà a versare alla madre l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento, come già pattuito in sede di separazione, da corrispondere alla medesima entro il 5 di ogni mese mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori come per Legge ed in base al protocollo vigente presso questo Tribunale. Entrambe dette somme si intendono da rivalutare come per Legge. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
2
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1318/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 C.F._1
AD (Rm) alla via Livorno 44 C E
, nato a [...], [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]
elettivamente domiciliati in AD (Rm) alla via delle rose 32b presso lo studio dell'avv. Alessandra De Tollis del Foro di Civitavecchia che li rappresenta, difende ed assiste, giusta procura in atti (pec Email_1
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 essendosi i coniugi separati consensualmente con omologa del 25/06/2020, emessa da questo Ecc.mo Tribunale a definizione del procedimento rg. n. 261/2020 e che non vi è stata riconciliazione tra i ricorrenti né mai è ripresa la convivenza, neanche temporaneamente;
visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in Roma in data 05.01.1992, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di DO
1 IO (Roma) al n. 11, P. II, Serie B, anno 1992, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: il Signor continuerà a versare, entro il 5 di ogni mese, alla Signora Parte_2
la medesima somma già riconosciutale a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, da ora in poi da intendersi a titolo di assegno divorzile, di euro 100,00 (cento/00) mensili;
per il figlio , ormai maggiorenne e residente in [...]presso la residenza Per_1 materna, il padre continuerà a versare alla madre l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento, come già pattuito in sede di separazione, da corrispondere alla medesima entro il 5 di ogni mese mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori come per Legge ed in base al protocollo vigente presso questo Tribunale. Entrambe dette somme si intendono da rivalutare come per Legge. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
2