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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9482 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro - in persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione mediante deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al RG n. 9191/2024 avente ad OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo vertente TRA
nato a [...] il [...] - Codice Parte_1
Fiscale: rappresentato e difeso in virtù di CodiceFiscale_1 procura in atti dall'avvocato Emilio Ursomanno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pozzuoli, alla via Montenuovo Licola Patria, 90 - Centro San Domenico
opponente E Controparte_1
A P. IVA
[...] Controparte_2
in persona del suo Direttore Generale, procuratore P.IVA_1 speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Cardinal de Luca n. 22
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.04.2024 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 336/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro in data 10.10.2024 e notificato il 20.10.2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di Parte_2
la somma di € 46.619,62 oltre interessi
[...] convenzionali previsti dal Regolamento di previdenza dalla data di messa in mora al saldo, ed oltre spese legali, chiedendo l'annullamento o revoca dello stesso. In particolare, deduceva la carenza di prova circa la sussistenza del credito, essendo il decreto ingiuntivo fondato meramente su un estratto autenticato della , con valore probatorio limitato alla sola fase CP_1 monitoria del procedimento. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ed il difetto di certezza - sia nell'an che nel quantum - dei crediti vantati da
CP_1
Chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e concludeva chiedendo: “Annullarsi e revocarsi ricorso di ingiunzione, con pedissequo decreto del Giudice del Lavoro, dottoressa Urzini, presso il Tribunale di Napoli avente numero decreto Decreto Ingiuntivo numero 336/2024 R.G. 15162 del 2023, in forza del quale è stato ingiunto, al signo , di pagare la somma di euro 46.619,10 oltre spese Parte_1 di monitorio, per tutti i motivi sopra esposti nonché dichiararsi prescritto e comunque, infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, la relativa pretesa di pagamento ex adverso azionata. In via subordinata, anche mediante CTU contabile, ridurre il credito in ragione del versamento previdenziale eseguito come dipendente, rideterminando il credito preteso. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. Si costituiva opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto per le CP_1 motivazioni in fatto ed in diritto esposte nella memoria depositata al fascicolo telematico. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, non essendo necessaria attività istruttoria, il Giudice rinviava per la discussione e disponeva la sostituzione dell'udienza con deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
quindi, lette le note depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato, decideva come da sentenza di cui veniva disposta la comunicazione alle parti.
In primo luogo, sul piano processuale va opportunamente ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore - nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto - è attore in senso sostanziale e, come tale, tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c. l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 11.02.2021, n. 3549; conf., tra le tante, Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533; Cass. 12.02.2010, n. 3373; Cass. 12.10.2018, n. 25584). Pertanto, trattandosi, nella fattispecie, di richiesta di pagamento di contributi previdenziali in favore di Casse professionali, l'onere di fornire evidenza del credito grava pacificamente sull'Ente previdenziale che ha promosso istanza di provvedimento monitorio.
Procedendosi pertanto alla ricostruzione dei fatti per cui è causa sulla base della narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo e di quello in opposizione, deve rilevarsi che la somma ingiunta si riferisce alla contribuzione asseritamente dovuta e non versata alla dal rag CP_1
a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per gli anni Parte_1
2017-2018 e 2019 per un importo complessivo di € 46.619,62 come si evince dall'estratto conto depositato dalla posto a corredo del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. in atti). L'opponente, con il ricorso, non ha confutato espressamente di essere stato iscritto - per il periodo in considerazione – all'albo dei Ragionieri e Periti contabili, né di avere svolto, con continuità, l'attività professionale. Lo stesso difatti si è limitato ad affermare che l'onere probatorio in ordine ai presupposti per tale iscrizione e, conseguentemente, in ordine alla debenza – da parte del ricorrente – ed all'entità della relativa contribuzione, era da ritenersi incombente sulla , quale attore di CP_1 senso sostanziale, senza nulla altro specificare in punto di fatto (cfr. ricorso).
E' opportuno rammentare che la
[...]
è un ente di Parte_2 previdenza obbligatoria - istituita con Legge n. 160 del 1963 e privatizzata con D.Lgs. n. 509 del 1994 - che provvede ai compiti di previdenza e di assistenza previsti dal suo Statuto, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione. L'ente è dotato di personalità giuridica privata e corrisponde, ai suoi iscritti e ai loro superstiti, le prestazioni previdenziali previste dal Regolamento della previdenza e le altre prestazioni previste dalla legge. L'iscrizione è rivolta ai ragionieri commercialisti e agli esperti contabili iscritti ai rispettivi Albi che esercitano la libera professione con carattere di continuità. A tal proposito l'art.24 della Legge n.414/1991 “Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali” prevede al 1° comma: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”. La normativa regolamentare inerente i requisiti di iscrizione e, dunque, la obbligatorietà di iscrizione alla , è mutata nel corso del tempo. CP_1
Il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2013 prevede, difatti, quanto segue: “Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione.
2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare al l'iscrizione all'Albo e il CP_1 non esercizio della professione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo Albo.
4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. comunica l'obbligo di cui al presente CP_1 comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.” Dunque, a far data dal 1° gennaio 2013, è stata prevista la obbligatorietà della iscrizione anche per coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e, nel caso in cui l'interessato si fosse avvalso della pregressa facoltà di non iscrizione, l'associazione doveva comunicare l'obbligo di iscrizione in modo da ottenere i dovuti adempimenti dall'interessato; risulta, d'altro canto, che anche i professionisti che non svolgano l'attività con continuità, in mancanza di comunicazione/richiesta di esonero, vengono iscritti d'ufficio alla CP_1 previdenziale e sono tenuti ai relativi versamenti contributivi. Inoltre, anche gli iscritti all'Albo che non svolgano attività continuativa, ovvero coloro che siano anche iscritti ad altro Albo professionale, sono tenuti, a meno di rituale invio di comunicazione alla concernente CP_1 la non continuità dell'attività ovvero l'esercizio dell'opzione per la diversa , a versare i contributi alla CP_1 CP_1
A tale riguardo va – in punto di diritto – osservato che la trasformazione delle Casse da enti pubblici a fondazioni di diritto privato muniti di autonomia gestionale, contabile ed organizzativa operata dal d.lgs. n. 509 del 1994, pur avendo inciso sulla forma giuridica degli enti e sulle modalità organizzative delle loro funzioni, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli stessi. L'obbligo contributivo, pertanto, costituisce un corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale. Proprio in tale connotazione solidaristica, trovano la propria ragion d'essere l'obbligatorietà e l'automaticità ex lege dell'iscrizione alla , CP_1 con conseguente obbligo del professionista di ottemperare agli obblighi contributivi minimi (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 4568/2021, secondo cui: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_3 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo CP_1 professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti."; così anche Cass. Sez. L. sent. n. 4568/2021; Cass. Sez. Lav., ordinanze nn. 23627/2021, 23628/2021, 23629/2021, 23630/2021, 23631/2021, 23633/2021, 24135/2021, 28118/2021, 28119/2021, 35481/2021, 7820/2022). A tale orientamento giurisprudenziale, estensibile a tutte le Casse professionali e contrario a quello precedentemente espresso dalla stessa Corte (cfr. Cass. civile sez. lav. - 31/07/2020, n. 16564), questo giudicante intende aderire, attesa la funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte, oltre che la sua pertinenza e persuasività nel merito della specifica fattispecie.
La circostanza della iscrizione del ricorrente nell'albo dei commercialisti/ragionieri costituisce – come si è visto – presupposto legale per l'iscrizione d'ufficio e requisito costitutivo dell'obbligo contributivo a favore della professionale;
la prova della stessa, CP_1 pertanto, è chiaramente rientrante nell'onere probatorio dell'ente predetto, che ha instato per il rilascio del monitorio prospettando l'esistenza positiva di tale obbligo in capo all'opponente. Tuttavia, va rilevato che, alla stregua del principio processuale di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, la non confutazione (tempestiva, cfr. ultra) del fatto costitutivo produce l'effetto della relevatio ab onere probandi da parte del deducente: la giurisprudenza di legittimità parla, a tal proposito, di fatti che non abbisognano di prova (“…il fatto non contestato non abbisogna di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” Cass. civ. n. 13078/2008). La non contestazione di un fatto costitutivo, invero, rappresenta un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, per cui espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002). Esso postula ovviamente che l'attore abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016; Cass. n. 21460/2019) – esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908/2020). Qualora invece il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi specifici posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020; ed ancora Cass. ord. n. 31837/2021: “Il convenuto…. è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi…”). La stessa Corte ha altresì chiarito che la contestazione deve essere
“tempestiva”, per cui l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è la prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008, n. 13078): ciò in quanto l'onere di contestazione dei fatti si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione (cfr. Cass. 10.11.2010, n. 22837).
Nella fattispecie in esame, pertanto, alla stregua dei principi di diritto innanzi esposti, a fronte della piana deduzione della circostanza dell'iscrizione dell'opponente nell'albo professionale dei ragionieri nel periodo al quale si riferiscono i contributi non versati (2017/2019) contenuta nel ricorso monitorio, le allegazioni in fatto contenute nel corpo del ricorso in opposizione nulla hanno in contrario affermato, né risulta essere stata espressamente contestata e smentita dall'opponente la sussistenza e veridicità di tale circostanza;
non senza aggiungersi che, alla stregua delle previsioni normative in materia di iscrizione alla , CP_1 sarebbe stato onere della parte opponente dimostrare eventualmente l'invio della comunicazione di non continuità dell'esercizio professionale (ovvero l'iscrizione in altro Albo), così come innanzi evidenziato. L'atto di opposizione evidentemente costituisce la “prima difesa utile” rispetto all'emissione e notificazione del decreto monitorio, e si traduce nel momento oltre il quale - in applicazione dei suesposti, consolidati, principi di diritto – ogni contestazione successiva risulterebbe irrilevante. Pertanto, la sussistenza “in positivo” del requisito in parola (iscrizione dell'opponente nell'albo Ragionieri e continuità dell'esercizio professionale) non può essere più posta in discussione, né necessita di apposito approfondimento istruttorio.
Va poi rilevato, quanto alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti, che essi si riferiscono ad importi relativi alle annualità 2017- 2018 e 2019 (cfr. estratto contributivo in atti). Dalla documentazione prodotta emerge poi che la parte ricorrente non aveva inviato, per le predette annualità, le comunicazioni reddituali prescritte (cfr. supra). E' essenziale pertanto, ai fini precipui che qui occupano, individuare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. Nel ricorso in opposizione innanzitutto non viene espressamente indicata tale decorrenza, con conseguente assoluta genericità della relativa eccezione (cfr ricorso). In ogni caso – come da consolidata giurisprudenza di legittimità – la decorrenza del termine in questione deve necessariamente riferirsi alla data in cui il diritto al pagamento dei contributi da parte della CP_1 poteva essere fatto valere, in quanto, nella specie, il credito al versamento contributivo sorge sulla base della produzione del reddito, mentre la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Occorre tenere conto però della circostanza che la scadenza dei versamenti del saldo unico 2018 per i redditi 2017, come inizialmente fissata, è stata prorogata alla data del 02.07.2018. Da tale data pertanto prende a decorrere il termine prescrizionale. La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 20.3.2024 e pertanto successivamente alla data di scadenza del quinquennio decorrente dal
2.7.2018 (2.7.2023).
Tuttavia, nella fattispecie va tenuto conto anche della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale relativa al periodo della pandemia da CO (e pertanto innanzitutto dal decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129, nonché dal successivo provvedimento normativo cd. milleproroghe - art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 - a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni).
In vista della sospensione in parola, pertanto, il termine quinquennale - in scadenza alla data del 2 agosto 2023 - va prolungato di ulteriori complessivi 129 + 182 giorni, giungendosi alla data del 9 giugno 2024; ne consegue che esso risulta validamente interrotto dalla notifica alla parte opponente del decreto ingiuntivo in parola, pacificamente avvenuta il 20.3.2024 (cfr. in atti).
Da tanto deriva che il diritto della opposta alla riscossione dei CP_1 contributi non risulta prescritto e, conseguentemente, la pretesa creditoria della risulta dovuta. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione proposta va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato, con conseguente declaratoria di esecutività dello stesso. Restano assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della peculiarità della questione di diritto e della concentrazione dell'attività processuale
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.850,00 oltre IVA, CAP e spese forfettarie, come per legge. Si comunichi Napoli, 15.12.2025 IL GIUDICE
dott. M. Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro - in persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione mediante deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al RG n. 9191/2024 avente ad OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo vertente TRA
nato a [...] il [...] - Codice Parte_1
Fiscale: rappresentato e difeso in virtù di CodiceFiscale_1 procura in atti dall'avvocato Emilio Ursomanno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pozzuoli, alla via Montenuovo Licola Patria, 90 - Centro San Domenico
opponente E Controparte_1
A P. IVA
[...] Controparte_2
in persona del suo Direttore Generale, procuratore P.IVA_1 speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Cardinal de Luca n. 22
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.04.2024 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 336/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro in data 10.10.2024 e notificato il 20.10.2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di Parte_2
la somma di € 46.619,62 oltre interessi
[...] convenzionali previsti dal Regolamento di previdenza dalla data di messa in mora al saldo, ed oltre spese legali, chiedendo l'annullamento o revoca dello stesso. In particolare, deduceva la carenza di prova circa la sussistenza del credito, essendo il decreto ingiuntivo fondato meramente su un estratto autenticato della , con valore probatorio limitato alla sola fase CP_1 monitoria del procedimento. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ed il difetto di certezza - sia nell'an che nel quantum - dei crediti vantati da
CP_1
Chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e concludeva chiedendo: “Annullarsi e revocarsi ricorso di ingiunzione, con pedissequo decreto del Giudice del Lavoro, dottoressa Urzini, presso il Tribunale di Napoli avente numero decreto Decreto Ingiuntivo numero 336/2024 R.G. 15162 del 2023, in forza del quale è stato ingiunto, al signo , di pagare la somma di euro 46.619,10 oltre spese Parte_1 di monitorio, per tutti i motivi sopra esposti nonché dichiararsi prescritto e comunque, infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, la relativa pretesa di pagamento ex adverso azionata. In via subordinata, anche mediante CTU contabile, ridurre il credito in ragione del versamento previdenziale eseguito come dipendente, rideterminando il credito preteso. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. Si costituiva opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto per le CP_1 motivazioni in fatto ed in diritto esposte nella memoria depositata al fascicolo telematico. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, non essendo necessaria attività istruttoria, il Giudice rinviava per la discussione e disponeva la sostituzione dell'udienza con deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
quindi, lette le note depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato, decideva come da sentenza di cui veniva disposta la comunicazione alle parti.
In primo luogo, sul piano processuale va opportunamente ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore - nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto - è attore in senso sostanziale e, come tale, tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c. l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 11.02.2021, n. 3549; conf., tra le tante, Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533; Cass. 12.02.2010, n. 3373; Cass. 12.10.2018, n. 25584). Pertanto, trattandosi, nella fattispecie, di richiesta di pagamento di contributi previdenziali in favore di Casse professionali, l'onere di fornire evidenza del credito grava pacificamente sull'Ente previdenziale che ha promosso istanza di provvedimento monitorio.
Procedendosi pertanto alla ricostruzione dei fatti per cui è causa sulla base della narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo e di quello in opposizione, deve rilevarsi che la somma ingiunta si riferisce alla contribuzione asseritamente dovuta e non versata alla dal rag CP_1
a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per gli anni Parte_1
2017-2018 e 2019 per un importo complessivo di € 46.619,62 come si evince dall'estratto conto depositato dalla posto a corredo del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. in atti). L'opponente, con il ricorso, non ha confutato espressamente di essere stato iscritto - per il periodo in considerazione – all'albo dei Ragionieri e Periti contabili, né di avere svolto, con continuità, l'attività professionale. Lo stesso difatti si è limitato ad affermare che l'onere probatorio in ordine ai presupposti per tale iscrizione e, conseguentemente, in ordine alla debenza – da parte del ricorrente – ed all'entità della relativa contribuzione, era da ritenersi incombente sulla , quale attore di CP_1 senso sostanziale, senza nulla altro specificare in punto di fatto (cfr. ricorso).
E' opportuno rammentare che la
[...]
è un ente di Parte_2 previdenza obbligatoria - istituita con Legge n. 160 del 1963 e privatizzata con D.Lgs. n. 509 del 1994 - che provvede ai compiti di previdenza e di assistenza previsti dal suo Statuto, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione. L'ente è dotato di personalità giuridica privata e corrisponde, ai suoi iscritti e ai loro superstiti, le prestazioni previdenziali previste dal Regolamento della previdenza e le altre prestazioni previste dalla legge. L'iscrizione è rivolta ai ragionieri commercialisti e agli esperti contabili iscritti ai rispettivi Albi che esercitano la libera professione con carattere di continuità. A tal proposito l'art.24 della Legge n.414/1991 “Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali” prevede al 1° comma: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”. La normativa regolamentare inerente i requisiti di iscrizione e, dunque, la obbligatorietà di iscrizione alla , è mutata nel corso del tempo. CP_1
Il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2013 prevede, difatti, quanto segue: “Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione.
2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare al l'iscrizione all'Albo e il CP_1 non esercizio della professione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo Albo.
4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. comunica l'obbligo di cui al presente CP_1 comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.” Dunque, a far data dal 1° gennaio 2013, è stata prevista la obbligatorietà della iscrizione anche per coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e, nel caso in cui l'interessato si fosse avvalso della pregressa facoltà di non iscrizione, l'associazione doveva comunicare l'obbligo di iscrizione in modo da ottenere i dovuti adempimenti dall'interessato; risulta, d'altro canto, che anche i professionisti che non svolgano l'attività con continuità, in mancanza di comunicazione/richiesta di esonero, vengono iscritti d'ufficio alla CP_1 previdenziale e sono tenuti ai relativi versamenti contributivi. Inoltre, anche gli iscritti all'Albo che non svolgano attività continuativa, ovvero coloro che siano anche iscritti ad altro Albo professionale, sono tenuti, a meno di rituale invio di comunicazione alla concernente CP_1 la non continuità dell'attività ovvero l'esercizio dell'opzione per la diversa , a versare i contributi alla CP_1 CP_1
A tale riguardo va – in punto di diritto – osservato che la trasformazione delle Casse da enti pubblici a fondazioni di diritto privato muniti di autonomia gestionale, contabile ed organizzativa operata dal d.lgs. n. 509 del 1994, pur avendo inciso sulla forma giuridica degli enti e sulle modalità organizzative delle loro funzioni, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli stessi. L'obbligo contributivo, pertanto, costituisce un corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale. Proprio in tale connotazione solidaristica, trovano la propria ragion d'essere l'obbligatorietà e l'automaticità ex lege dell'iscrizione alla , CP_1 con conseguente obbligo del professionista di ottemperare agli obblighi contributivi minimi (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 4568/2021, secondo cui: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_3 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo CP_1 professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti."; così anche Cass. Sez. L. sent. n. 4568/2021; Cass. Sez. Lav., ordinanze nn. 23627/2021, 23628/2021, 23629/2021, 23630/2021, 23631/2021, 23633/2021, 24135/2021, 28118/2021, 28119/2021, 35481/2021, 7820/2022). A tale orientamento giurisprudenziale, estensibile a tutte le Casse professionali e contrario a quello precedentemente espresso dalla stessa Corte (cfr. Cass. civile sez. lav. - 31/07/2020, n. 16564), questo giudicante intende aderire, attesa la funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte, oltre che la sua pertinenza e persuasività nel merito della specifica fattispecie.
La circostanza della iscrizione del ricorrente nell'albo dei commercialisti/ragionieri costituisce – come si è visto – presupposto legale per l'iscrizione d'ufficio e requisito costitutivo dell'obbligo contributivo a favore della professionale;
la prova della stessa, CP_1 pertanto, è chiaramente rientrante nell'onere probatorio dell'ente predetto, che ha instato per il rilascio del monitorio prospettando l'esistenza positiva di tale obbligo in capo all'opponente. Tuttavia, va rilevato che, alla stregua del principio processuale di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, la non confutazione (tempestiva, cfr. ultra) del fatto costitutivo produce l'effetto della relevatio ab onere probandi da parte del deducente: la giurisprudenza di legittimità parla, a tal proposito, di fatti che non abbisognano di prova (“…il fatto non contestato non abbisogna di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” Cass. civ. n. 13078/2008). La non contestazione di un fatto costitutivo, invero, rappresenta un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, per cui espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002). Esso postula ovviamente che l'attore abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016; Cass. n. 21460/2019) – esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908/2020). Qualora invece il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi specifici posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020; ed ancora Cass. ord. n. 31837/2021: “Il convenuto…. è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi…”). La stessa Corte ha altresì chiarito che la contestazione deve essere
“tempestiva”, per cui l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è la prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008, n. 13078): ciò in quanto l'onere di contestazione dei fatti si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione (cfr. Cass. 10.11.2010, n. 22837).
Nella fattispecie in esame, pertanto, alla stregua dei principi di diritto innanzi esposti, a fronte della piana deduzione della circostanza dell'iscrizione dell'opponente nell'albo professionale dei ragionieri nel periodo al quale si riferiscono i contributi non versati (2017/2019) contenuta nel ricorso monitorio, le allegazioni in fatto contenute nel corpo del ricorso in opposizione nulla hanno in contrario affermato, né risulta essere stata espressamente contestata e smentita dall'opponente la sussistenza e veridicità di tale circostanza;
non senza aggiungersi che, alla stregua delle previsioni normative in materia di iscrizione alla , CP_1 sarebbe stato onere della parte opponente dimostrare eventualmente l'invio della comunicazione di non continuità dell'esercizio professionale (ovvero l'iscrizione in altro Albo), così come innanzi evidenziato. L'atto di opposizione evidentemente costituisce la “prima difesa utile” rispetto all'emissione e notificazione del decreto monitorio, e si traduce nel momento oltre il quale - in applicazione dei suesposti, consolidati, principi di diritto – ogni contestazione successiva risulterebbe irrilevante. Pertanto, la sussistenza “in positivo” del requisito in parola (iscrizione dell'opponente nell'albo Ragionieri e continuità dell'esercizio professionale) non può essere più posta in discussione, né necessita di apposito approfondimento istruttorio.
Va poi rilevato, quanto alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti, che essi si riferiscono ad importi relativi alle annualità 2017- 2018 e 2019 (cfr. estratto contributivo in atti). Dalla documentazione prodotta emerge poi che la parte ricorrente non aveva inviato, per le predette annualità, le comunicazioni reddituali prescritte (cfr. supra). E' essenziale pertanto, ai fini precipui che qui occupano, individuare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. Nel ricorso in opposizione innanzitutto non viene espressamente indicata tale decorrenza, con conseguente assoluta genericità della relativa eccezione (cfr ricorso). In ogni caso – come da consolidata giurisprudenza di legittimità – la decorrenza del termine in questione deve necessariamente riferirsi alla data in cui il diritto al pagamento dei contributi da parte della CP_1 poteva essere fatto valere, in quanto, nella specie, il credito al versamento contributivo sorge sulla base della produzione del reddito, mentre la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Occorre tenere conto però della circostanza che la scadenza dei versamenti del saldo unico 2018 per i redditi 2017, come inizialmente fissata, è stata prorogata alla data del 02.07.2018. Da tale data pertanto prende a decorrere il termine prescrizionale. La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 20.3.2024 e pertanto successivamente alla data di scadenza del quinquennio decorrente dal
2.7.2018 (2.7.2023).
Tuttavia, nella fattispecie va tenuto conto anche della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale relativa al periodo della pandemia da CO (e pertanto innanzitutto dal decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129, nonché dal successivo provvedimento normativo cd. milleproroghe - art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 - a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni).
In vista della sospensione in parola, pertanto, il termine quinquennale - in scadenza alla data del 2 agosto 2023 - va prolungato di ulteriori complessivi 129 + 182 giorni, giungendosi alla data del 9 giugno 2024; ne consegue che esso risulta validamente interrotto dalla notifica alla parte opponente del decreto ingiuntivo in parola, pacificamente avvenuta il 20.3.2024 (cfr. in atti).
Da tanto deriva che il diritto della opposta alla riscossione dei CP_1 contributi non risulta prescritto e, conseguentemente, la pretesa creditoria della risulta dovuta. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione proposta va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato, con conseguente declaratoria di esecutività dello stesso. Restano assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della peculiarità della questione di diritto e della concentrazione dell'attività processuale
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.850,00 oltre IVA, CAP e spese forfettarie, come per legge. Si comunichi Napoli, 15.12.2025 IL GIUDICE
dott. M. Rosaria Elmino