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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7489/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola all'udienza del giorno 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7489/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Ciro Parte_1
Cipolletti, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Massimiliano Gorgoni e dall'Avv. Erminio Capasso, come da procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Fondo di garanzia
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in
CP_ giudizio l' ed esponeva quanto segue:
- di essere stato un dipendente della American Laundry Ospedaliera Spa e di essere stato ammesso, a seguito del fallimento di quest'ultima, allo stato passivo con la sentenza n.
60/2020 del Tribunale Napoli Nord, sez. Fallimentare;
1 - di avere richiesto con domanda recante protocollo n. .5100.04/10/2022.0698936, CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia, al fine di ricevere quanto spettategli a tiolo di TFR ed altri Crediti di Lavoro;
- che l' , allo stato, non ha ancora erogato alcunché all'istante né ha trasmesso CP_1 comunicazione dell'esito (ad oggi ancora in lavorazione) pur essendo trascorso il termine di 60 giorni entro il quale deve avvenire il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
CP_ Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di € 8.485,86, di cui € 4.713,43 a titolo di TFR oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo ed € 3.772,43 a titolo di ultime tre mensilità, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione allegata, all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è fondato.
Il Fondo di Garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di CP_1
lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod.civ, e delle ultime tre mensilità di retribuzione spettanti ai lavoratori o ai loro aventi diritto. Il suo funzionamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge quali: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
ovvero la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (Cass. Sez. Lav. 27917/05).
2 Ulteriore conseguenza è che, non trattandosi di obbligazioni solidali (quella retributiva e quella, distinta e autonoma, previdenziale) l' non è abilitato a contestare CP_1
l'esistenza e l'ammontare del credito retributivo, costituendo l'unico presupposto dell'obbligazione del Fondo di Garanzia l'accertamento, nei modi tassativamente specificati, di un credito nei confronti del datore di lavoro (Cass. 27917/05).
Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 80 del 27.1.1992 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro):
"1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al
Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
L'art. 2 stabilisce, inoltre, al comma 1 che :"1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa é intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
Venendo al caso di specie, si può affermare che sussistono i presupposti richiesti dalla legge per ottenere il pagamento delle spettanze relative al TFr e alle ultime tre mensilità non corrisposte da parte del Fondo di Garanzia, in quanto la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli e i crediti del ricorrente sono stati ammessi al passivo dal giudice del fallimento.
3 Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l' deve essere condannato a pagare in CP_1
favore della ricorrente la somma di € 8.485,86. CP_ L' deve essere, altresì, condannato a pagare al ricorrente, sulle somme capitali sopra indicate, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, attesa la natura retributiva del credito, che non viene meno per effetto dell'avvenuto accollo, qualificabile, alla stregua della lettera del citato art. 2, come cumulativo e non privativo o liberatorio o novativo
(Sez. U, Sentenza n. 14220 del 03/10/2002).
Conseguentemente, si deve ritenere che, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., il
Fondo sia tenuto a corrispondere gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno (senza necessità che il lavoratore assolva l'onere di allegazione e di prova in base all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (data di presentazione della domanda 04.10.2022) e fino al giorno dell'effettivo pagamento (Cass. n. 10968 del 1995).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
- condanna l' , quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, a pagare alla ricorrente la CP_1 somma di € 8.485,86 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04.10.2022 al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in €. 2.697,00, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in
[...]
favore del procuratore antistatario.
Aversa 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Acquaviva Coppola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola all'udienza del giorno 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7489/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Ciro Parte_1
Cipolletti, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Massimiliano Gorgoni e dall'Avv. Erminio Capasso, come da procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Fondo di garanzia
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in
CP_ giudizio l' ed esponeva quanto segue:
- di essere stato un dipendente della American Laundry Ospedaliera Spa e di essere stato ammesso, a seguito del fallimento di quest'ultima, allo stato passivo con la sentenza n.
60/2020 del Tribunale Napoli Nord, sez. Fallimentare;
1 - di avere richiesto con domanda recante protocollo n. .5100.04/10/2022.0698936, CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia, al fine di ricevere quanto spettategli a tiolo di TFR ed altri Crediti di Lavoro;
- che l' , allo stato, non ha ancora erogato alcunché all'istante né ha trasmesso CP_1 comunicazione dell'esito (ad oggi ancora in lavorazione) pur essendo trascorso il termine di 60 giorni entro il quale deve avvenire il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
CP_ Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di € 8.485,86, di cui € 4.713,43 a titolo di TFR oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo ed € 3.772,43 a titolo di ultime tre mensilità, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione allegata, all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è fondato.
Il Fondo di Garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di CP_1
lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod.civ, e delle ultime tre mensilità di retribuzione spettanti ai lavoratori o ai loro aventi diritto. Il suo funzionamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge quali: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
ovvero la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (Cass. Sez. Lav. 27917/05).
2 Ulteriore conseguenza è che, non trattandosi di obbligazioni solidali (quella retributiva e quella, distinta e autonoma, previdenziale) l' non è abilitato a contestare CP_1
l'esistenza e l'ammontare del credito retributivo, costituendo l'unico presupposto dell'obbligazione del Fondo di Garanzia l'accertamento, nei modi tassativamente specificati, di un credito nei confronti del datore di lavoro (Cass. 27917/05).
Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 80 del 27.1.1992 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro):
"1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al
Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
L'art. 2 stabilisce, inoltre, al comma 1 che :"1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa é intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
Venendo al caso di specie, si può affermare che sussistono i presupposti richiesti dalla legge per ottenere il pagamento delle spettanze relative al TFr e alle ultime tre mensilità non corrisposte da parte del Fondo di Garanzia, in quanto la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli e i crediti del ricorrente sono stati ammessi al passivo dal giudice del fallimento.
3 Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l' deve essere condannato a pagare in CP_1
favore della ricorrente la somma di € 8.485,86. CP_ L' deve essere, altresì, condannato a pagare al ricorrente, sulle somme capitali sopra indicate, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, attesa la natura retributiva del credito, che non viene meno per effetto dell'avvenuto accollo, qualificabile, alla stregua della lettera del citato art. 2, come cumulativo e non privativo o liberatorio o novativo
(Sez. U, Sentenza n. 14220 del 03/10/2002).
Conseguentemente, si deve ritenere che, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., il
Fondo sia tenuto a corrispondere gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno (senza necessità che il lavoratore assolva l'onere di allegazione e di prova in base all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (data di presentazione della domanda 04.10.2022) e fino al giorno dell'effettivo pagamento (Cass. n. 10968 del 1995).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
- condanna l' , quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, a pagare alla ricorrente la CP_1 somma di € 8.485,86 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04.10.2022 al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in €. 2.697,00, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in
[...]
favore del procuratore antistatario.
Aversa 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Acquaviva Coppola
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