Ordinanza cautelare 5 agosto 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 12/02/2026, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2025 - integrato da motivi aggiunti - proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. IS LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- annullamento del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Canton (RPC) in data 18.11.2024, prot. n. 1929/2024 ricevuto tramite l'agenzia VFS Global sempre in data 18.11.2024 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del sig. -OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’ 11\6\2025 :
-anche del provvedimento di diniego del visto d'ingresso nel territorio italiano emesso dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai in data 12.3.2025 prot. 252/2025 ricevuto dal ricorrente il 17.3.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cpa ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RO AR OR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- parte ricorrente ha depositato in atti il 21/10/2025 dichiarazione di rinuncia al gravame;
-correlativamente, il MAECI - con atto depositato il successivo 24/10/2025 - ha aderito al riguardo;
- l’art. 84 cpa, dopo avere previsto - al comma 1 - il potere del ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, stabilisce - al successivo comma 3 - che, ove le altre parti - che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio - non si oppongano, il processo si estingue.
Considerato che
- debba essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3 cpa.;
- atteso l’andamento della vicenda processuale si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso - integrato da motivi aggiunti - come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e - per l’effetto - dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LL, Presidente
RO AR OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AR OR | CE LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.