Sentenza 27 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2020, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FA RA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/3/2019 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI Liberati;
letta le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 marzo 2019 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha confermato, respingendo l'istanza di revoca avanzata da RA FA, l'acquisizione al Comune di Palermo di un'area abusivamente lottizzata, in località Villagrazia - Falsomiele, ex Feudo Valenza, e delle opere edilizie su essa insistenti, disposta con la sentenza del 28 ottobre 2010, irrevocabile il 20 settembre 2011, con cui la medesima Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 16 marzo 2009 del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di FA RA, RO IE, RO CA, RO OV, RO MA ZI, IA MAnna, GR UL, VI MA, RA SE, RA IO e SO GI, limitatamente al reato loro ascritto al capo A (di cui agli artt. 110, cod. pen., 18 e 20, lett. C, I. 47/85, così come recepiti dagli artt. 30 e 44, lett. C, d.P.R. 380/2001, in Palermo, fino al 26/2/2005) per intervenuta prescrizione, confermando il provvedimento ablatorio già disposto dal primo giudice.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la FA, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, degli artt. 6, 7 et 13 Convezione EDU, dell'art. 1, del protocollo addizionale n. 1, e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Ha lamentato la insufficiente considerazione da parte della Corte d'appello della sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2018 nel caso GI c. Italia, per avere la Corte territoriale omesso di applicare, come invece sarebbe stato doveroso, stante la prevalenza delle fonti convenzionali, i principi espressi in tale decisione. Ha sottolineato, in particolare, quanto affermato dalla Corte EDU circa la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli indici, anche soggettivi (c.d. mental link o mental element), che consentano di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice di lottizzazione abusiva, occorrendo l'accertamento di un nesso di natura psicologica attraverso il quale sia possibile riscontrare un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato. Nel caso in esame la ricorrente doveva essere considerata terza acquirente di buona fede con riferimento alle particelle acquistate e oggetto di confisca, in quanto estranea all'originario frazionamento avvenuto il 4 gennaio 1993, che costituiva l'atto dal quale aveva preso l'avvio la lottizzazione, mentre i successivi atti di frazionamento erano stati recepiti dagli organi comunali e gli atti di vendita erano stati ricevuti da notaio, circostanze, queste ultime, idonee a escludere la mala fede della ricorrente, nella sua veste di terza acquirente. Ha aggiunto che solo nel 2001 la particella 269 interessalStalla lottizzazione giudicata abusiva era stata regolarmente destinata dal Comune di Palermo a verde agricolo, giacché, a causa dell'annullamento delle precedenti delibere di analogo contenuto, fino a tale data tale area risultava qualificata come zona territoriale omogenea con vincolo panoramico idrogeologico ed era, previa presentazione di piano di lottizzazione, edificabile, con la conseguente erroneità della affermazione della mala fede della ricorrente a causa della destinazione a verde agricolo delle particelle oggetto di compravendita. Nel giudizio di merito, stante la natura contravvenzionale del reato di lottizzazione abusiva, non era stata approfondita l'indagine sull'elemento soggettivo della ricorrente, indagine che, però, alla luce di quanto chiarito dalla Corte EDU, appariva ora necessaria, stante la necessità di una condotta dolosa per poter disporre la confisca, ed era, invece, stata omessa dal giudice dell'esecuzione, che aveva indebitamente svalutato l'affidamento riposto dai terzi acquirenti sul fatto che gli atti di vendita erano stati ricevuti da notai, e ha richiamato in proposito quanto affermato nella sentenza n. 5936 del 2019 di questa stessa Terza Sezione Penale. Ha eccepito anche la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione EDU, contestando la conformità ai principi affermati nella citata sentenza del 28 giugno 2018 della Corte EDU di quanto affermato nella sentenza n. 83550/2019 di questa Terza Sezione Penale, alla quale la Corte d'appello aveva dichiarato di aderire, secondo cui se il provvedimento di confisca colpisce unicamente la res oggetto del giudizio penale tale provvedimento deve ritenersi conforme al principio comunitario di proporzionalità, in quanto un tale orientamento pone, sostanzialmente, nel nulla quanto affermato dalla Corte EDU circa la necessità, stante la natura di pena della confisca, di graduare il provvedimento ablativo.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando che la ricorrente, acquirente del bene confiscato, è stata anche imputata nel processo di cognizione conclusosi con la declaratoria di prescrizione, nel quale è stata affermata la configurabilità della lottizzazione abusiva, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive, anche nei confronti della ricorrente (come chiarito nella sentenza n. 618 del 2012 di questa Corte, a seguito della quale tale affermazione è divenuta definitiva); quanto alla denunciata violazione del principio di proporzionalità, ha evidenziato la genericità di tale deduzione da parte della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. La censura di violazione di legge e insufficienza della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della buona fede della ricorrente, che avrebbe acquistato i beni oggetto della lottizzazione abusiva e di cui è stata disposta la confisca (proprio in conseguenza dell'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo di tale reato) in buona fede, ignorando la realizzazione sugli stessi della lottizzazione in questione, con la conseguente impossibilità di adottare nei suoi confronti la statuizione di confisca dei beni oggetto di tale lottizzazione, non è fondata. La condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva preclude la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone, anzitutto, che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato (ex plurimís, da ultimo, Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019, Motisi, Rv. 277346; nonché, Sez. 3, n. 51429 del 15/09/2016; Brandi, Rv. 269289; Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, Parisi, Rv. 255416). Nel caso in esame la ricorrente non è rimasta affatto estranea né al procedimento penale né al reato, in quanto, come sottolineato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la FA è stata imputata nel processo di cognizione, conclusosi con la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28 ottobre 2010 (irrevocabile il 20/9/2011, in conseguenza del rigetto dei ricorsi per cassazione proposti dagli imputati, tra cui la FA, con la sentenza n. 618 del 2012 di questa stessa Terza Sezione Penale). Con tale sentenza la Corte d'appello di Palermo, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati, tra cui RA FA (dichiarata in primo grado responsabile del reato di cui agli artt. 40 cpv. e 110 cod. pen., 18 e 20, lett. c, I. 47/85, così come recepiti dagli artt. 30 e 44, lett. c, d.P.R. 380/2001, commesso a Palermo il 26/3/2004, e anche del reato di cui agli artt. 110 e 483 cod. pen., commesso a Palermo fino al 17/1/2005, con la conseguente confisca del terreno oggetto della lottizzazione abusiva e delle opere edilizie sullo stesso realizzate, acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Palermo), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente in relazione al reato di lottizzazione abusiva, in quanto estinto per prescrizione, ritenendone sussistenti tutti gli estremi, confermando nel resto la sentenza di primo grado e, dunque, anche la confisca delle aree e dei terreni oggetto della lottizzazione abusiva.Ne consegue l'infondatezza delle doglianze sollevate dalla ricorrente in ordine alla sua estraneità alla lottizzazione e al giudizio penale nel quale la stessa è stata accertata, cui è conseguita la disposizione della confisca di cui ha chiesto la revoca, essendo stato tale provvedimento correttamente emesso e confermato, anche nei suoi confronti, a seguito dell'accertamento di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato di lottizzazione abusiva, accertamento che ha consentito, nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, la conferma della statuizione di confisca. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione, anche successivamente alla sentenza della Grande Chambre della Corte EDU del 28 giugno 2018 (nel caso G.I.E.M. S.r.l. e altri
contro
Italia, nel quale i giudici sovranazionali hanno ribadito la riconducibilità della confisca urbanistica nell'ambito della materia penale, secondo i noti criteri Engel e la nozione di "pena", di cui all'art. 7 CEDU, evidenziandone l'autonomia alla luce dei propri precedenti, tra le altre, LC c. Regno Unito del 1995, §27, JA c. Francia dello stesso anno, e della sentenza 49 del 2015 della Corte Costituzionale, e hanno riconosciuto la compatibilità della confisca urbanistica con la declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato di lottizzazione abusiva accertato nei suoi elementi costitutivi, all'esito di un'istruzione probatoria rispettosa dei principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza, ossia quando le persone fisiche o giuridiche destinatarie siano state "parti in causa" di tale processo e sempre che la misura abiativa sia proporzionata rispetto alla tutela della potestà pianificatoria pubblica e dell'ambiente), il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato, purché, come nel caso in esame, sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo (v., da ultimo, Sez. 3, n. 47280 del 12/9/2019, Cancelli, Rv. 277363; nonché Sez. 3, n. 14005 del 4/12/2018, dep. 2019, Bogni, Rv. 275356; Sez. 3, n. 8350 del 23/1/2019, Alessandrini, Rv. 275756; Sez. 3, n. 38484 del 5/7/2019, Giannattasio, Rv. 277322). Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza delle doglianze sollevate dalla ricorrente con riferimento alla sua estraneità alla lottizzazione abusiva, alla sua buona fede e alla conseguente impossibilità di disporre la confisca anche nei suoi confronti.
3. Anche la doglianza in ordine alla violazione del principio di proporzionalità non è fondata. La ricorrente ha al riguardo prospettato la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione EDU, contestando la conformità ai principi affermati nella citata sentenza del 28 giugno 2018 della Corte EDU di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui se il provvedimento di confisca colpisce unicamente la res oggetto del giudizio penale tale provvedimento deve ritenersi conforme al principio comunitario di proporzionalità. Giova dunque ricordare che la Corte E.D.U., nell'esaminare la dedotta violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione E.D.U. («Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.») ha precisato che l'articolo contiene tre norme distinte (la prima, espressa nella prima frase del primo comma e di carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, riguarda la privazione di proprietà e la subordina a determinate condizioni;
quanto alla terza, inserita nel secondo comma, essa riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale e di assicurare il pagamento delle ammende) tra di loro correlate, poiché la seconda e la terza riguardano particolari esempi di violazione del diritto di proprietà e devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla prima, operando un rinvio alla propria giurisprudenza (tra altre, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, serie A n. 98, e Iatridis c. Grecia, n. 31107/96, § 55,
CEDU
1999-11). Pertanto, l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni, da un lato, deve avere un fondamento giuridico, poiché la privazione della proprietà è consentita solo alle condizioni previste dalla legge;
dall'altro, deve avvenire in modo che sia assicurato un giusto equilibrio tra le esigenze d'interesse generale e quelle del singolo, alla stregua di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo alcuni indicatori espressamente elencati al § 301 della decisione (la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione;
la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi;
il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione). La Corte E.D.U. ha anche sottolineato l'importanza degli obblighi procedurali di cui all'art. 1 cit., poiché l'ingerenza nei diritti ivi previsti non può essere legittimamente esercitata in assenza di un contraddittorio che rispetti il principio della parità delle armi e consenta di discutere aspetti importanti per l'esito della causa. Tenendo conto di tali indicazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha quindi affermato che ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l.
contro
Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 38484 del 05/07/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, cit.). Nel caso in esame tale necessario accertamento è stato correttamente compiuto dalla Corte d'appello di Palermo, evidenziando che per effetto dei frazionamenti dei terreni oggetto della lottizzazione e della successiva attività edificatoria sugli stessi compiuta dagli imputati è stata stravolta la destinazione di tutta l'area oggetto della lottizzazione (da zona destinata all'allevamento e all'agricoltura a zona residenziale), con la conseguente legittimità della misura ablativa, in quanto disposta in relazione a un'area tutta completamente e direttamente interessata dalla attività di lottizzazione abusiva contesta, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, anch'essi facenti parte del programma lottizzatorio e concorrenti nella modificazione della destinazione urbanistica dell'area e della sua utilizzazione. Si tratta di motivazione idonea e coerente con le coordinate interpretative indicate dalla Corte E.D.U. e fatte proprie dalla giurisprudenza di questa Sezione, essendo stata valutata la proporzionalità della misura rispetto alla tutela degli interessi generali per cui è previsto dalla legge tale provvedimento ablatorio, motivazione che la ricorrente ha criticato in modo generico, senza confrontarsi in modo critico con essa e senza evidenziarne errori o inesattezze, con la conseguente infondatezza anche dei rilievi sollevati a proposito della violazione del principio di proporzionalità.
4. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza di tutti i rilievi con esso sollevati. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della