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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6441 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3832/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FG) il 14.12.1998, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fallucchi, C.F.
e dall'avv. PE AG (C.F.: CodiceFiscale_2
), in virtù di procure alle liti allegate agli atti ed C.F._3 elettivamente domiciliato in Foggia alla via L. Zuppetta n. 31
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F.: ), con sede in Foggia al Corso Roma n.
[...] P.IVA_1
2, in persona del Presidente , rappresentato e Controparte_2 difeso, in virtù di provvedimento di stare e resistere in giudizio n. 1550 del 14.12.2020 in ratifica della determinazione presidenziale n. 952 del
3.12.2020, dagli avv.ti Armando Ciappa (C.F.: ) e C.F._4
(C.F.: ), ai sensi e per gli effetti Parte_2 C.F._5 della Legge n. 80 del 14 maggio 2005, presso il cui studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 elettivamente domicilia
Resistente E
(P.IVA: ), in persona del Presidente CP_3 P.IVA_2 della Giunta Regionale dott. , rappresentato e difeso Parte_3 dall'avv. Raffaella Marino (C.F.: ), in virtù di C.F._6 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31-33 presso l'Avvocatura
Regionale
Resistente
E
(C.F.: – P.IVA: Controparte_4 P.IVA_3
), in persona di nella sua qualità di P.IVA_4 Parte_4 procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliato in Napoli alla via PE Martucci n. 47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani (C.F.: ) C.F._7 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
Terzo chiamato in garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 30.10.2020 al Controparte_1
e alla , il ricorrente indicato in
[...] CP_3 epigrafe ha citato in giudizio i predetti Enti, affinché, previo accertamento della loro responsabilità per l'esondazione del fiume
Candelaro, avvenuta il 5 e 6 agosto 2020, venissero condannati in solido tra di loro al pagamento della complessiva somma di €
78.472,50 ovvero degli importi che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuti, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- di condurre in locazione, in virtù di contratto d'affitto, il fondo agricolo sito in agro di Apricena al foglio 14, particella n. 6, e al foglio
15, particella n. 5, il fondo sito in agro di San Severo, riportato al foglio 11, particelle nn. 4, 443 447, 449, 49, 106, 143, 168, 170, 221,
334, 335 e il fondo sito in agro di San Severo, riportato al foglio 11, particelle nn. 49, 106, 143, 168, 170, 221, 334 e 335, tutti coltivati a pomodoro;
- che i giorni 5 e 6 agosto 2020, in occasione di un forte evento meteorico, il fiume Candelaro è esondato, allagando i suoi terreni e inondandoli di melma, danneggiando la coltivazione di pomodoro e gli impianti irrigui a servizio della piantagione;
- che, in particolare, la superficie agricola coltivata a pomodoro da industria interessata dall'allagamento riguardava le particelle n. 4 e n.
447 del foglio 11, estesa per Ha 4.50.00;
- che, al momento dell'evento, l'alveo del corso d'acqua risultava in cattivo stato manutentivo, non essendo stati effettuati interventi di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria dell'alveo;
- di aver provveduto personalmente alla ricostruzione degli argini del fiume Candelaro, distrutti in più punti, sostenendo una spesa pari ad €
2.400,00;
- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla e CP_3 al , in quanto tenuti Controparte_1 alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume Candelaro;
- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad €
78.472,50, come meglio specificato dalla perizia di parte allegata al ricorso.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito: Dichiarare la CP_3
e il , in solido tra loro,
[...] Controparte_1 responsabili dei danni descritti in narrativa e, per lo effetto, condannarli al pagamento dei danni tutti subiti dall'istante e ammontanti in € 78.472,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Condannare la e il CP_3
, in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese diritti e onorari di causa con distrazione in favore al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 7.12.2020, si è costituita in giudizio la , eccependo: CP_3 - l'incompetenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, poiché l'oggetto della domanda attorea non riguarda la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque le scelte dell'Amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque, ai sensi dell'art. 140 primo comma lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933, per cui la domanda andava proposta avanti il giudice ordinario competente, ovvero il Tribunale
Civile di Foggia;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il torrente
Candelaro è parte del reticolo idrografico Pugliese, iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche al n. 47 e ricade nel comprensorio del
[...]
, per cui la responsabilità sarebbe da Controparte_1 imputare a quest'ultima;
- la sussistenza della responsabilità del e della Provincia ai CP_5 sensi della Legge Regionale n. 17 del 30.11.2000;
- la mancanza di prova dei danni e del quantum debeatur.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: " che l'On. Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche – sede Napoli adito voglia:
- dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in quanto competente il Tribunale Civile di Foggia;
- respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- dichiarare l'assoluta estraneità della in merito alla CP_3 occorrenza dei fatti in causa con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".
Con comparsa depositata il 30.06.2021, si è costituito in giudizio il
, che ha eccepito: Controparte_1
- la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il fiume
Candelaro è un bene demaniale rispetto al quale, sulla scorta della legislazione vigente, il non ha alcun potere di gestione CP_1 diretta, né dovere di manutenzione o custodia, venendo delegato di volta in volta dalla per gli interventi di manutenzione e/o CP_3 sistemazione idraulica;
- in subordine, l'infondatezza della domanda per difetto di tutti i suoi presupposti e l'inadeguatezza della stima dei danni lamentati.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: "dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva del
; Controparte_1
Rigettare, per l'effetto ed in ogni caso, le domande del ricorrente, poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, nell'assurda e denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, il resistente chiede, ai fini CP_1 dell'azione di regresso nei confronti dei resistenti, che l'adito Tribunale ne effettui gradazione e determinazione nella misura delle rispettive colpe e delle entità delle conseguenze da essa derivanti, ritenendo in ogni caso e sin d'ora il concorso del tutto residuale del
[...]
medesimo, per i motivi di cui in premessa;
Controparte_1
In via subordinata, nella assurda e denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni del ricorrente, il
[...]
chiede che l'adito Tribunale condanni, in via Controparte_1 diretta e/o di rivalsa, il chiamato di Londra, in persona del CP_4 legale rappresentante p.t., presso il rappresentante generale per l'Italia de , Corso Garibaldi 86, 20121 Milano come da domanda CP_4 formalizzata in atti, a risarcire gli stessi.
Con vittoria di spese e competenze".
Con comparsa depositata in data 30.05.2022, si è costituita la
[...]
citata in giudizio in qualità di garante del Controparte_4
, eccependo: Controparte_1
- l'incompetenza del , per la mancata attribuzione di specifici CP_1 doveri di manutenzione sul torrente Candelaro da parte della CP_3
, ex art. 6, comma 2, L.R. Puglia n. 4/2012;
[...]
- la mancata prova in ordine alla quantificazione dei danni;
- la necessità di accertare l'adempimento dell'obbligo di tempestiva comunicazione del sinistro da parte del , ai fini della CP_1 valutazione del rispetto dell'art. 1915 c.c.;
- che la garanzia RCT oggetto della polizza n. A7LTY00185J prevede una franchigia assoluta per ciascun sinistro di € 9.500,00, con la conseguenza che la domanda di garanzia potrebbe trovare accoglimento soltanto nella misura in cui il dovesse essere CP_1 condannato al pagamento di un risarcimento superiore a tale importo.
Pertanto, la parte chiamata in causa ha rassegnato le seguenti conclusioni: "voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare ogni avversa pretesa in quanto del tutto infondata nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Foggia, in data 18-4-2025 si costituiva in aggiunta all'avv. Fallucchi, difensore del ricorrente, l'avv.
PE AG;
le conclusioni erano precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 4.07.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di competenza formulata dalla , in quanto, nella parte in cui prospetta CP_3
l'esondazione del torrente Candelaro come causa dell'allagamento dei fondi coltivati dal ricorrente, la domanda è chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del torrente, qualificabile come “acqua pubblica” ai sensi della normativa in materia, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni. La detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del
Tribunale adito.
La domanda, così come delimitata nella causa petendi dal Giudice, risulta riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933
e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11;
Cass. 368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza
(o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dai contratti di affitto di fondo rustico, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti il ricorrente conduceva i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere delle citate somme, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Occorre precisare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, non è in realtà una contestazione sull'effettiva legittimazione, cd. legitimatio ad causam, consistente nella titolarità di promuovere o subire un giudizio, sulla base del rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, ma è una questione di merito, afferente all'effettiva titolarità del rapporto controverso, rientrando, peraltro, nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (da ultimo: Cass.
7776/2017; Cass. 10077/2016; Cass. 15080/2000).
Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'accertamento è l'individuazione dell'ente responsabile, in quanto effettivo titolare dell'onere di custodia e manutenzione del torrente Candelaro.
Ebbene, dall'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia emerge che il torrente Candelaro è inserito nell'elenco delle acque pubbliche al n. 47.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale ente CP_3 responsabile dei danni, come già affermato in precedente pronuncia dello stesso Tribunale adito (in merito ad altro torrente), ove si afferma: “Corretta appare, quindi, l'individuazione della CP_3 quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R. 8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge
183/1989, attribuisce alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche)” (così Trap Napoli, sent. 1665/2021 depositata il 7 maggio 2021, rel. dott. Celentano nel giudizio iscritto al R.G. n.
2656/2016).
Quanto alla concorrente responsabilità del resistente, se è CP_1 vero è che il torrente Candelaro è inserito nell'elenco delle acque pubbliche, tuttavia dagli atti, in particolare dal Piano di Classifica e dallo Statuto del , risulta che il medesimo rientri nel CP_1 comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Peraltro, la responsabilità del emerge per tabulas, in linea CP_1 generale, dalla previsione dell'art. 42, comma 5, della L.R. n. 4 del
13.03.2012, che prevede: “i Consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione”.
Infine, in caso simile, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che è da escludersi la necessità di un apposito atto formale di consegna da parte della e che la responsabilità dei CP_3 [...]
per l'investitura della funzione di manutenzione del corso CP_1
d'acqua discende direttamente dalla ricognizione legislativa (cfr. Cass.
SU sent. n. 1369 del 21.01.21, est. . Per_1
Va, dunque, affermata la concorrente responsabilità della CP_3
e del .
[...] Controparte_1
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del e della Provincia territorialmente CP_5 competenti, eccepita genericamente dalla , verso i quali CP_3 nessuna domanda è stata proposta e non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e l'esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze provate dalle dichiarazioni dei testi e e Testimone_1 Testimone_2 sono state confermate dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte. Al tempo stesso, nessuna prova contraria è stata offerta dalla e dal . CP_3 Controparte_1
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e di quanto accertato dal perito si può, quindi, ritenere provato che nei giorni 5 e 6 agosto 2020 il torrente Candelaro è esondato, allagando i terreni del ricorrente. Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08,
Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Nel caso di specie, gli convenuti non hanno provato che le piogge CP_6 in questione siano da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Risulta pertanto esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte CP_7
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi alla piantagione di pomodoro in € 76.072,50, moltiplicando il prezzo di vendita del pomodoro, pari ad € 14,70 al quintale, per 5.175,00 quintali (risultante dalla produzione media ad ettaro di 1.150,00 quintali per la superficie di 4.50,00 ettari).
Ebbene, ritiene il Collegio che la quantificazione dei danni in favore del ricorrente non può essere condivisa integralmente. Innanzitutto, va rilevato che i calcoli del perito non risultano ancorati a parametri oggettivi poiché il perito non ha indicato da quale fonte ha ricavato il prezzo della vendita del pomodoro a quintale e la produzione media del pomodoro ad ettaro.
Né la carente prova documentale sul punto è superata dalle risultanze della prova per testimoni, che su tale circostanza non hanno riferito nulla di specifico.
Nondimeno non risulta provato in giudizio che il ricorrente si occupava, all'epoca dell'evento, oltre che della produzione, anche direttamente della commercializzazione finale delle sue colture.
Infine, il perito non ha applicato alcuna riduzione per il presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti del prodotto e per costo della mediazione di vendita.
Per tali ragioni, anche mediante l'apporto della componente tecnica di
Codesto Tribunale, si ritiene, considerato pure che testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei prodotti per cui è causa e il quantitativo delle colture in produzione andato perduto né alcun elemento particolarmente utile si trae dalla perizia di parte, che ,i danni debbano essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del
70% rispetto a quanto indicato nella consulenza tecnica di parte.
Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento dei danni di € 2.400,00 per la ricostruzione degli argini del torrente, in quanto non avente ad oggetto danni diretti alle coltivazioni del ricorrente e, pertanto, non risarcibili per difetto di legittimazione attiva.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del torrente Candelaro la somma complessiva di €
22.821,75 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(3.10.2020) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Infine, quanto all'eccezione formulata dalla Controparte_4 sulla mancata tempestiva comunicazione del sinistro da
[...] parte del , si osserva che la compagnia assicuratrice si è CP_1 limitata ad eccepire l'inosservanza dell'obbligo di avviso ex art. 1913
c.c., senza tuttavia allegare né dimostrare che tale omissione abbia effettivamente inciso sull'entità del danno.
Pertanto, l'eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Di conseguenza, poiché la misura del risarcimento supera l'importo della franchigia di € 9.500,00, la va Controparte_4 condannata a manlevare e tenere indenne il da ogni obbligo CP_1 risarcitorio derivante dal presente giudizio,
Le spese di lite, relative al rapporto processuale fra la parte ricorrente e gli enti convenuti, stante il parziale accoglimento delle domande per infondatezza di una misura rilevante delle stesse, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
Le spese di lite, relative al rapporto processuale fra il chiamante e la compagnia assicurativa parte terza chiamata in giudizio, CP_1 stante la fondatezza della chiamata in causa, seguono la soccombenza della parte chiamata, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , del Parte_1 CP_3 Controparte_1 nonché sulla chiamata in causa formulata dal medesimo nei CP_1 confronti della disattesa Controparte_4 ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie, nei limiti indicati, la domanda del ricorrente e condanna, in solido tra di loro, la ed il CP_3 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_1 legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 22.821,75 a titolo di risarcimento di
[...] tutti i danni subiti, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte (3.10.2020) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno fino all'effettivo saldo, oltre gli interessi al tasso legale sul capitale interamente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo;
• accoglie la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti della Controparte_1 Controparte_4
e per l'effetto condanna questa ultima in persona
[...] del l.r.p.t. a manlevare il medesimo di Controparte_1 quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza in favore della parte ricorrente;
• condanna la e il CP_3 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in € 393,00 per esborsi documentati ed € 1.475,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Luigi Fallucchi nei limiti della somma di euro 1.225,00, comprensiva di ½ del compenso dovuto per la fase decisionale nella misura della metà; • condanna la in persona del Controparte_4
l.r.p.t. al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di
[...] euro 3.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3832/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FG) il 14.12.1998, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fallucchi, C.F.
e dall'avv. PE AG (C.F.: CodiceFiscale_2
), in virtù di procure alle liti allegate agli atti ed C.F._3 elettivamente domiciliato in Foggia alla via L. Zuppetta n. 31
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F.: ), con sede in Foggia al Corso Roma n.
[...] P.IVA_1
2, in persona del Presidente , rappresentato e Controparte_2 difeso, in virtù di provvedimento di stare e resistere in giudizio n. 1550 del 14.12.2020 in ratifica della determinazione presidenziale n. 952 del
3.12.2020, dagli avv.ti Armando Ciappa (C.F.: ) e C.F._4
(C.F.: ), ai sensi e per gli effetti Parte_2 C.F._5 della Legge n. 80 del 14 maggio 2005, presso il cui studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 elettivamente domicilia
Resistente E
(P.IVA: ), in persona del Presidente CP_3 P.IVA_2 della Giunta Regionale dott. , rappresentato e difeso Parte_3 dall'avv. Raffaella Marino (C.F.: ), in virtù di C.F._6 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31-33 presso l'Avvocatura
Regionale
Resistente
E
(C.F.: – P.IVA: Controparte_4 P.IVA_3
), in persona di nella sua qualità di P.IVA_4 Parte_4 procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliato in Napoli alla via PE Martucci n. 47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani (C.F.: ) C.F._7 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
Terzo chiamato in garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 30.10.2020 al Controparte_1
e alla , il ricorrente indicato in
[...] CP_3 epigrafe ha citato in giudizio i predetti Enti, affinché, previo accertamento della loro responsabilità per l'esondazione del fiume
Candelaro, avvenuta il 5 e 6 agosto 2020, venissero condannati in solido tra di loro al pagamento della complessiva somma di €
78.472,50 ovvero degli importi che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuti, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- di condurre in locazione, in virtù di contratto d'affitto, il fondo agricolo sito in agro di Apricena al foglio 14, particella n. 6, e al foglio
15, particella n. 5, il fondo sito in agro di San Severo, riportato al foglio 11, particelle nn. 4, 443 447, 449, 49, 106, 143, 168, 170, 221,
334, 335 e il fondo sito in agro di San Severo, riportato al foglio 11, particelle nn. 49, 106, 143, 168, 170, 221, 334 e 335, tutti coltivati a pomodoro;
- che i giorni 5 e 6 agosto 2020, in occasione di un forte evento meteorico, il fiume Candelaro è esondato, allagando i suoi terreni e inondandoli di melma, danneggiando la coltivazione di pomodoro e gli impianti irrigui a servizio della piantagione;
- che, in particolare, la superficie agricola coltivata a pomodoro da industria interessata dall'allagamento riguardava le particelle n. 4 e n.
447 del foglio 11, estesa per Ha 4.50.00;
- che, al momento dell'evento, l'alveo del corso d'acqua risultava in cattivo stato manutentivo, non essendo stati effettuati interventi di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria dell'alveo;
- di aver provveduto personalmente alla ricostruzione degli argini del fiume Candelaro, distrutti in più punti, sostenendo una spesa pari ad €
2.400,00;
- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla e CP_3 al , in quanto tenuti Controparte_1 alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume Candelaro;
- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad €
78.472,50, come meglio specificato dalla perizia di parte allegata al ricorso.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito: Dichiarare la CP_3
e il , in solido tra loro,
[...] Controparte_1 responsabili dei danni descritti in narrativa e, per lo effetto, condannarli al pagamento dei danni tutti subiti dall'istante e ammontanti in € 78.472,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Condannare la e il CP_3
, in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese diritti e onorari di causa con distrazione in favore al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 7.12.2020, si è costituita in giudizio la , eccependo: CP_3 - l'incompetenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, poiché l'oggetto della domanda attorea non riguarda la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque le scelte dell'Amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque, ai sensi dell'art. 140 primo comma lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933, per cui la domanda andava proposta avanti il giudice ordinario competente, ovvero il Tribunale
Civile di Foggia;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il torrente
Candelaro è parte del reticolo idrografico Pugliese, iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche al n. 47 e ricade nel comprensorio del
[...]
, per cui la responsabilità sarebbe da Controparte_1 imputare a quest'ultima;
- la sussistenza della responsabilità del e della Provincia ai CP_5 sensi della Legge Regionale n. 17 del 30.11.2000;
- la mancanza di prova dei danni e del quantum debeatur.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: " che l'On. Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche – sede Napoli adito voglia:
- dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in quanto competente il Tribunale Civile di Foggia;
- respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- dichiarare l'assoluta estraneità della in merito alla CP_3 occorrenza dei fatti in causa con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".
Con comparsa depositata il 30.06.2021, si è costituito in giudizio il
, che ha eccepito: Controparte_1
- la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il fiume
Candelaro è un bene demaniale rispetto al quale, sulla scorta della legislazione vigente, il non ha alcun potere di gestione CP_1 diretta, né dovere di manutenzione o custodia, venendo delegato di volta in volta dalla per gli interventi di manutenzione e/o CP_3 sistemazione idraulica;
- in subordine, l'infondatezza della domanda per difetto di tutti i suoi presupposti e l'inadeguatezza della stima dei danni lamentati.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: "dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva del
; Controparte_1
Rigettare, per l'effetto ed in ogni caso, le domande del ricorrente, poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, nell'assurda e denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, il resistente chiede, ai fini CP_1 dell'azione di regresso nei confronti dei resistenti, che l'adito Tribunale ne effettui gradazione e determinazione nella misura delle rispettive colpe e delle entità delle conseguenze da essa derivanti, ritenendo in ogni caso e sin d'ora il concorso del tutto residuale del
[...]
medesimo, per i motivi di cui in premessa;
Controparte_1
In via subordinata, nella assurda e denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni del ricorrente, il
[...]
chiede che l'adito Tribunale condanni, in via Controparte_1 diretta e/o di rivalsa, il chiamato di Londra, in persona del CP_4 legale rappresentante p.t., presso il rappresentante generale per l'Italia de , Corso Garibaldi 86, 20121 Milano come da domanda CP_4 formalizzata in atti, a risarcire gli stessi.
Con vittoria di spese e competenze".
Con comparsa depositata in data 30.05.2022, si è costituita la
[...]
citata in giudizio in qualità di garante del Controparte_4
, eccependo: Controparte_1
- l'incompetenza del , per la mancata attribuzione di specifici CP_1 doveri di manutenzione sul torrente Candelaro da parte della CP_3
, ex art. 6, comma 2, L.R. Puglia n. 4/2012;
[...]
- la mancata prova in ordine alla quantificazione dei danni;
- la necessità di accertare l'adempimento dell'obbligo di tempestiva comunicazione del sinistro da parte del , ai fini della CP_1 valutazione del rispetto dell'art. 1915 c.c.;
- che la garanzia RCT oggetto della polizza n. A7LTY00185J prevede una franchigia assoluta per ciascun sinistro di € 9.500,00, con la conseguenza che la domanda di garanzia potrebbe trovare accoglimento soltanto nella misura in cui il dovesse essere CP_1 condannato al pagamento di un risarcimento superiore a tale importo.
Pertanto, la parte chiamata in causa ha rassegnato le seguenti conclusioni: "voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare ogni avversa pretesa in quanto del tutto infondata nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Foggia, in data 18-4-2025 si costituiva in aggiunta all'avv. Fallucchi, difensore del ricorrente, l'avv.
PE AG;
le conclusioni erano precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 4.07.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di competenza formulata dalla , in quanto, nella parte in cui prospetta CP_3
l'esondazione del torrente Candelaro come causa dell'allagamento dei fondi coltivati dal ricorrente, la domanda è chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del torrente, qualificabile come “acqua pubblica” ai sensi della normativa in materia, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni. La detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del
Tribunale adito.
La domanda, così come delimitata nella causa petendi dal Giudice, risulta riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933
e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11;
Cass. 368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza
(o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dai contratti di affitto di fondo rustico, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti il ricorrente conduceva i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere delle citate somme, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Occorre precisare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, non è in realtà una contestazione sull'effettiva legittimazione, cd. legitimatio ad causam, consistente nella titolarità di promuovere o subire un giudizio, sulla base del rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, ma è una questione di merito, afferente all'effettiva titolarità del rapporto controverso, rientrando, peraltro, nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (da ultimo: Cass.
7776/2017; Cass. 10077/2016; Cass. 15080/2000).
Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'accertamento è l'individuazione dell'ente responsabile, in quanto effettivo titolare dell'onere di custodia e manutenzione del torrente Candelaro.
Ebbene, dall'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia emerge che il torrente Candelaro è inserito nell'elenco delle acque pubbliche al n. 47.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale ente CP_3 responsabile dei danni, come già affermato in precedente pronuncia dello stesso Tribunale adito (in merito ad altro torrente), ove si afferma: “Corretta appare, quindi, l'individuazione della CP_3 quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R. 8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge
183/1989, attribuisce alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche)” (così Trap Napoli, sent. 1665/2021 depositata il 7 maggio 2021, rel. dott. Celentano nel giudizio iscritto al R.G. n.
2656/2016).
Quanto alla concorrente responsabilità del resistente, se è CP_1 vero è che il torrente Candelaro è inserito nell'elenco delle acque pubbliche, tuttavia dagli atti, in particolare dal Piano di Classifica e dallo Statuto del , risulta che il medesimo rientri nel CP_1 comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Peraltro, la responsabilità del emerge per tabulas, in linea CP_1 generale, dalla previsione dell'art. 42, comma 5, della L.R. n. 4 del
13.03.2012, che prevede: “i Consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione”.
Infine, in caso simile, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che è da escludersi la necessità di un apposito atto formale di consegna da parte della e che la responsabilità dei CP_3 [...]
per l'investitura della funzione di manutenzione del corso CP_1
d'acqua discende direttamente dalla ricognizione legislativa (cfr. Cass.
SU sent. n. 1369 del 21.01.21, est. . Per_1
Va, dunque, affermata la concorrente responsabilità della CP_3
e del .
[...] Controparte_1
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del e della Provincia territorialmente CP_5 competenti, eccepita genericamente dalla , verso i quali CP_3 nessuna domanda è stata proposta e non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e l'esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze provate dalle dichiarazioni dei testi e e Testimone_1 Testimone_2 sono state confermate dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte. Al tempo stesso, nessuna prova contraria è stata offerta dalla e dal . CP_3 Controparte_1
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e di quanto accertato dal perito si può, quindi, ritenere provato che nei giorni 5 e 6 agosto 2020 il torrente Candelaro è esondato, allagando i terreni del ricorrente. Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08,
Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Nel caso di specie, gli convenuti non hanno provato che le piogge CP_6 in questione siano da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Risulta pertanto esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte CP_7
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi alla piantagione di pomodoro in € 76.072,50, moltiplicando il prezzo di vendita del pomodoro, pari ad € 14,70 al quintale, per 5.175,00 quintali (risultante dalla produzione media ad ettaro di 1.150,00 quintali per la superficie di 4.50,00 ettari).
Ebbene, ritiene il Collegio che la quantificazione dei danni in favore del ricorrente non può essere condivisa integralmente. Innanzitutto, va rilevato che i calcoli del perito non risultano ancorati a parametri oggettivi poiché il perito non ha indicato da quale fonte ha ricavato il prezzo della vendita del pomodoro a quintale e la produzione media del pomodoro ad ettaro.
Né la carente prova documentale sul punto è superata dalle risultanze della prova per testimoni, che su tale circostanza non hanno riferito nulla di specifico.
Nondimeno non risulta provato in giudizio che il ricorrente si occupava, all'epoca dell'evento, oltre che della produzione, anche direttamente della commercializzazione finale delle sue colture.
Infine, il perito non ha applicato alcuna riduzione per il presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti del prodotto e per costo della mediazione di vendita.
Per tali ragioni, anche mediante l'apporto della componente tecnica di
Codesto Tribunale, si ritiene, considerato pure che testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei prodotti per cui è causa e il quantitativo delle colture in produzione andato perduto né alcun elemento particolarmente utile si trae dalla perizia di parte, che ,i danni debbano essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del
70% rispetto a quanto indicato nella consulenza tecnica di parte.
Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento dei danni di € 2.400,00 per la ricostruzione degli argini del torrente, in quanto non avente ad oggetto danni diretti alle coltivazioni del ricorrente e, pertanto, non risarcibili per difetto di legittimazione attiva.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del torrente Candelaro la somma complessiva di €
22.821,75 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(3.10.2020) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Infine, quanto all'eccezione formulata dalla Controparte_4 sulla mancata tempestiva comunicazione del sinistro da
[...] parte del , si osserva che la compagnia assicuratrice si è CP_1 limitata ad eccepire l'inosservanza dell'obbligo di avviso ex art. 1913
c.c., senza tuttavia allegare né dimostrare che tale omissione abbia effettivamente inciso sull'entità del danno.
Pertanto, l'eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Di conseguenza, poiché la misura del risarcimento supera l'importo della franchigia di € 9.500,00, la va Controparte_4 condannata a manlevare e tenere indenne il da ogni obbligo CP_1 risarcitorio derivante dal presente giudizio,
Le spese di lite, relative al rapporto processuale fra la parte ricorrente e gli enti convenuti, stante il parziale accoglimento delle domande per infondatezza di una misura rilevante delle stesse, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
Le spese di lite, relative al rapporto processuale fra il chiamante e la compagnia assicurativa parte terza chiamata in giudizio, CP_1 stante la fondatezza della chiamata in causa, seguono la soccombenza della parte chiamata, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , del Parte_1 CP_3 Controparte_1 nonché sulla chiamata in causa formulata dal medesimo nei CP_1 confronti della disattesa Controparte_4 ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie, nei limiti indicati, la domanda del ricorrente e condanna, in solido tra di loro, la ed il CP_3 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_1 legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 22.821,75 a titolo di risarcimento di
[...] tutti i danni subiti, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte (3.10.2020) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno fino all'effettivo saldo, oltre gli interessi al tasso legale sul capitale interamente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo;
• accoglie la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti della Controparte_1 Controparte_4
e per l'effetto condanna questa ultima in persona
[...] del l.r.p.t. a manlevare il medesimo di Controparte_1 quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza in favore della parte ricorrente;
• condanna la e il CP_3 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in € 393,00 per esborsi documentati ed € 1.475,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Luigi Fallucchi nei limiti della somma di euro 1.225,00, comprensiva di ½ del compenso dovuto per la fase decisionale nella misura della metà; • condanna la in persona del Controparte_4
l.r.p.t. al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di
[...] euro 3.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo