Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/12/2025, n. 22198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22198 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11874/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11874 del 2022, proposto da
Azienda Agricola LI IE e DI società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della comunicazione Agea 19 luglio 2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.21269, avente ad oggetto: “ Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/96;
b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IN PP ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 17 ottobre 2022 e depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, avente a oggetto « regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato », con cui l’AGEA le ha comunicato che « il prelievo per il periodo 1995/1996 è … pari a € 42.684,01» e le ha indicato modalità e termini per procedere al pagamento.
2. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025, il Collegio – dopo aver preso atto che dalla data di proposizione del gravame la ricorrente non aveva svolto ulteriori difese e che l’AGEA non si era costituita in giudizio – ha dato avviso a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di una possibile causa di improcedibilità del ricorso in ragione dell’entrata in vigore medio tempore dell’art. 10- bis , comma 4, d.lgs. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, e ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso va dichiarato improcedibile.
4. È noto infatti che nelle more della definizione del giudizio è stato approvato l’art. 10- bis , comma 4, d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103, con cui è stato disposto che «tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti » (ovverosia dei commi 1, 2 e 3 del medesimo artt. 10- bis , d.l. n. 69/2023) e che, la giurisprudenza di questo Tribunale ha già in altre occasioni ritenuto di evidenziare che tale disposizione ha comportato l’inefficacia ex lege dei provvedimenti di ricalcolo che (come quello oggetto del presente giudizio) sono stati notificati agli interessati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione (e la conseguente improcedibilità dei ricorsi avverso gli stessi proposti) « dovendo l’amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore» (cfr. Tar Lazio, IV- quater , 23 aprile 2025, n. 7987 e 13 luglio 2025, n. 13949).
5. Tenuto conto di quanto sopra – e considerata la condotta processuale di parte ricorrente (che dopo l’entrata in vigore del già citato art. 10- bis , comma 4, d.l. n. 69/2023 non ha dedotto alcunché in ordine alla sua permanenza di interesse al presente giudizio) – il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Le spese processuali devono essere dichiarate non ripetibili nei confronti dell’AGEA, non costituitasi in giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda e della particolare complessità delle questioni sottese al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TA, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
IN PP ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN PP ME | IA TA |
IL SEGRETARIO