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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/09/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del18.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1415/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. OTTAVI TIZIANO Parte_1
RICORRENTE E
, con l'avv. VESTINI RENATO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 30.06.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore dello stesso dei requisiti di cui all'art.12 o 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza CP_1 di specifiche contestazioni alla CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità (art 12 L. 118/71) o all'assegno ordinario di invalidità (art 13 L. 118/71).
Pensione di inabilità (art 12):
“Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' …(omissis)
…..con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'. Le condizioni economiche richieste per la concessione dellaa pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. (3) (4) Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire
18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte.
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71): Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la Controparte_2 cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Nel caso di specie anche il CTU nominato in sede di merito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, ha negato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione della pensione e dell'assegno di invalidità. Il CTU ha così concluso: A causa delle infermità descritte ed accertate nell'elaborato peritale, “il periziando non presenta una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo (art.1 L.222/84).”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese di giudizio debbono considerare la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp.att.c.p.c. depositata in atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino19.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del18.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1415/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. OTTAVI TIZIANO Parte_1
RICORRENTE E
, con l'avv. VESTINI RENATO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 30.06.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore dello stesso dei requisiti di cui all'art.12 o 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza CP_1 di specifiche contestazioni alla CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità (art 12 L. 118/71) o all'assegno ordinario di invalidità (art 13 L. 118/71).
Pensione di inabilità (art 12):
“Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' …(omissis)
…..con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'. Le condizioni economiche richieste per la concessione dellaa pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. (3) (4) Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire
18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte.
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71): Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la Controparte_2 cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Nel caso di specie anche il CTU nominato in sede di merito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, ha negato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione della pensione e dell'assegno di invalidità. Il CTU ha così concluso: A causa delle infermità descritte ed accertate nell'elaborato peritale, “il periziando non presenta una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo (art.1 L.222/84).”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese di giudizio debbono considerare la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp.att.c.p.c. depositata in atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino19.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada