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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19621/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Di Bella e Parte_1 dall'avv. Damaso Pattumelli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: ratei pensione di invalidità, ex art. 12 della legge n. 118/1971 e indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 118/1970. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, esponendo:
- che con decreto del 18 novembre 2024 il Tribunale di Roma ha omologato in suo favore la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'articolo 12 della legge n. 118/1971 per beneficiare della pensione di invalidità e dall'art. 1 della legge n. 18/1980 per fruire dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2022;
- che tale decreto è stato regolarmente notificato all' il 6 dicembre CP_1
2024, congiuntamente al prescritto modello AP70, contenente i dati socio- economici necessari per la liquidazione della prestazione, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' non ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, malgrado il decorso di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale e malgrado la sussistenza anche degli altri requisiti extra-sanitari per il riconoscimento della prestazione. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale, CP_2 oltre accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' assumendo di stare istruendo la fase di liquidazione della provvidenza CP_1 economica e chiedendo un termine per il suo completamento. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 18 novembre 2024, emesso nel procedimento n. 7309/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha accertato in capo alla ricorrente il requisito sanitario previsto dall'art. 12 della legge n. 118/1971 per beneficiare sia della pensione di invalidità civile, che dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza da marzo 2022, successiva alla data di presentazione dell'istanza amministrativa (cfr. doc. n. 1 del ricorso). È in atti, altresì, la documentazione relativa alla notifica all' del CP_1 provvedimento giudiziale, congiuntamente al modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione, già alla data del 5 e 6 dicembre 2024, quest'ultimo attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato ai fini dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980 (doc. n. 2 e 3 del ricorso). Ai fini della corresponsione della pensione di invalidità civile, poi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, l'istante, di età compresa fra 18 e 65 anni – attualmente elevata a 67 anni – deve non soltanto possedere una totale riduzione della propria capacità lavorativa, ma anche non superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore. Tali requisiti rappresentano elementi costitutivi del diritto alla provvidenza economica (cfr. Cass., sez. lav., 5 dicembre 2008, n. 28852, Cass., sez. lav., n. 23762 del 10 novembre 2009 e Cass., sez. lav., n. 17410 del 19 agosto 2011), che può, pertanto, essere attribuita soltanto nella misura in cui parte ricorrente abbia assolto l'onere, su di lei gravante in base al disposto generale dell'art. 2697 c.c., di provarne la sussistenza. Siffatto onere è stato interamente assolto, non avendo, in particolare, l' provveduto a una specifica contestazione in ordine alle circostanze di CP_2 fatto allegate dal ricorrente a fondamento della pretesa azionata. In questa linea interpretativa, la Suprema Corte da tempo ha chiarito che
“nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15326 del 30 giugno 2009 e Cass., sez. lav., n. 11417 del 10 maggio 2017). Invero, anche nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile opera detto principio, sicché il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta (cfr. Cass., sez. lav., n. 16395 del 17 giugno 2008, nonché, in materia di mancata contestazione sui requisiti extra-sanitari cfr. Cass., sez. lav., n. 4995 dell'1 marzo 2011, Cass., sez. lav., n. 13973 del 7 luglio 2015). Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso l'attestazione rilasciata dall relativa al mancato Controparte_3 possesso di redditi fino all'anno 2021 e le dichiarazioni reddituali – modelli 730 – per gli anni successivi, da cui risultano in capo alla ricorrente soltanto redditi esenti (cfr. doc. n. 6, 7, 8 e 9 del ricorso).
3. A fronte della prova in ordine ai requisiti previsti per l'attribuzione delle prestazioni assistenziali, essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' sarebbe stato tenuto alla liquidazione della CP_1 prestazione, mentre nel presente giudizio il relativo onere non è stato assolto. Non può essere accolta, al riguardo, la richiesta di differimento da parte dell' , cui parte ricorrente si è fermamente opposta, stante il divieto di CP_2 udienze di mero rinvio nel rito del lavoro e, peraltro, l'assoluta genericità della richiesta, che non ha in alcun modo delineato la tempistica per provvedere alla liquidazione della provvidenza economica. Quanto alla decorrenza della prestazione, è ormai pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale, né gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12270, Cass., sez. lav., n. 14516 del 21 giugno 2007, Cass., sez. lav., n. 11259 del 10 maggio 2010 e Cass., sez. lav., n. 1778 del 28 gennaio 2014).
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre all'eventuale rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
4. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile delle provvidenze economiche oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei della CP_1 pensione di invalidità, ex art. 12 della legge n. 118/1971, e dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 marzo 2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 16 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo