Articolo 50 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 49Articolo 51
Versione
16 febbraio 1963
Art. 50.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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