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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 4/07/24 ed iscritto al n. 3413/24 R.G., da con avv. E. CASI, nei confronti di con avv. S. CASALI;
Parte_1 CP_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale esponendo che, in data 15.07.21, il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio omologava la separazione personale tra i coniugi (sposatisi nel 2019) prevedendo, fra l'altro, che il padre, residente in provincia di Milano, vedesse e tenesse con sé il minore , nato nel Per_1
2018, previo accordo con la madre con gradualità e inserendo progressivamente i pernotti.
La ricorrente, lamentando o paventando alcuni comportamenti inadeguati e sospetti paterni, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo in particolare “In via d'urgenza ex art. 473 bis
15 c.p.c. sulla base delle prospettazioni allegate, voglia Ill.Mo Tribunale disporre la sospensione immediata delle visite padre-figlio; in via istruttoria: disporre c.t.u. che valuti le capacità genitoriali e lo stato psico-fisico del minore;
e l'opportunità o meno degli incontri padre-figlio; Nel merito:
Affidare in via esclusiva rinforzata il minore alla madre;
visite da definire in esito gli accertamenti istruttori richiesti”.
Il Giudice delegato ha disposto, in via d'urgenza ex art. 473 bis 15 c.p.c., la sospensione immediata delle visite paterne.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando gli assunti avversari e proponendo un assetto contrapposto o comunque diverso.
pagina 1 di 3 Sentite le parti, il Giudice ha dettato una regolamentazione provvisoria delle visite paterne e disposto c.t.u. psicologica e quindi, all'esito di questa, con ordinanza dd. 27/03/25, ha provveduto ex art. 473 bis
22 c.p.c. e formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., disponendo fra l'altro l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Successivamente, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
In particolare, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conformi conclusioni:
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore;
ciò, alla luce della documentazione dimessa e delle risultanze della c.t.u., né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte e parte integrante della presente decisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 16/09/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 3
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 4/07/24 ed iscritto al n. 3413/24 R.G., da con avv. E. CASI, nei confronti di con avv. S. CASALI;
Parte_1 CP_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale esponendo che, in data 15.07.21, il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio omologava la separazione personale tra i coniugi (sposatisi nel 2019) prevedendo, fra l'altro, che il padre, residente in provincia di Milano, vedesse e tenesse con sé il minore , nato nel Per_1
2018, previo accordo con la madre con gradualità e inserendo progressivamente i pernotti.
La ricorrente, lamentando o paventando alcuni comportamenti inadeguati e sospetti paterni, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo in particolare “In via d'urgenza ex art. 473 bis
15 c.p.c. sulla base delle prospettazioni allegate, voglia Ill.Mo Tribunale disporre la sospensione immediata delle visite padre-figlio; in via istruttoria: disporre c.t.u. che valuti le capacità genitoriali e lo stato psico-fisico del minore;
e l'opportunità o meno degli incontri padre-figlio; Nel merito:
Affidare in via esclusiva rinforzata il minore alla madre;
visite da definire in esito gli accertamenti istruttori richiesti”.
Il Giudice delegato ha disposto, in via d'urgenza ex art. 473 bis 15 c.p.c., la sospensione immediata delle visite paterne.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando gli assunti avversari e proponendo un assetto contrapposto o comunque diverso.
pagina 1 di 3 Sentite le parti, il Giudice ha dettato una regolamentazione provvisoria delle visite paterne e disposto c.t.u. psicologica e quindi, all'esito di questa, con ordinanza dd. 27/03/25, ha provveduto ex art. 473 bis
22 c.p.c. e formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., disponendo fra l'altro l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Successivamente, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
In particolare, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conformi conclusioni:
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore;
ciò, alla luce della documentazione dimessa e delle risultanze della c.t.u., né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte e parte integrante della presente decisione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 16/09/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 3